ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende punibili fattispecie di abuso innominato (di offensivita' penale meno grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di offensivita' penale piu' grave), in relazione al trattamento punitivo dei reati gia' qualificati dal codice penale come abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio; Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione; che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;