ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Ministero di grazia e giustizia e Ruiu Pietro Carmelo, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto 1. - Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro, con ricorso del 3 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, di condannare il Ministero di Grazia e Giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla trattenuta dei tre decimi operata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, sulle mercedi erogategli dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato presso la detta Casa Circondariale. Il Pretore accoglieva la domanda, ma l'Amministrazione proponeva appello. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 12 giugno 1991 (R.O. n. 550 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 23 della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Ha osservato che la disposizione censurata prevedeva una forma di prelievo coattivo, destinato - inizialmente alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% delle entrate, degli stessi scopi della Cassa e per la restante parte, al finanziamento delle attivita' amministrative dei detti enti pubblici. La trattenuta, almeno dal 1978, avrebbe avuto natura impositiva, siccome diretta al finanziamento di una spesa pubblica, onde il contrasto della detta disposizione con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto impone a tutti i detenuti che lavorano un identico tributo nonostante la loro diversa capacita' contributiva. Inoltre, gli stessi detenuti risulterebbero ingiustamente discriminati rispetto agli altri cittadini dalla previsione, solo in loro danno, di un concorso aggiuntivo alla spesa pubblica. 2. - L'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3. - Nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, attesa la natura particolare del lavoro carcerario che giustifica la diversita' della disciplina del rapporto e le sue conseguenze, rispetto a quella del rapporto di lavoro ordinario. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato, con efficacia ex nunc, dalla legge n. 663 del 1986, nella parte in cui prevede la riduzione dei tre decimi della mercede pagata ai detenuti che lavorano, versata in un primo tempo alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e agli enti locali, per il soddisfacimento, nella misura del 16%, degli stessi scopi perseguiti dalla Cassa, e per la parte restante, delle funzioni amministrative degli enti destinatari, realizzando cosi' una forma di prelievo coattivo, leda gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, risultando violato il principio dell'uguale trattamento impositivo secondo la capacita' contributiva, e discriminati ingiustamente i detenuti rispetto agli altri cittadini. 2. - La questione e' fondata. L'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie, trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986, disponeva che al detenuto lavoratore fossero corrisposti dall'amministrazione penitenziaria solo i sette decimi della mercede, mentre i rimanenti tre decimi fossero versati alla Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti istituita in base all'art. 73 della detta legge. La Cassa aveva finalita' di assistenza a favore di coloro che versavano in istato di bisogno per effetto di un delitto. A prescindere dall'esistenza di un danno risarcibile e anche dall'eventuale avvenuto risarcimento, si era ritenuto a carico di coloro che avevano commesso un reato il dovere di contribuire direttamente con il loro lavoro ad aiutare le vittime di fatti criminosi e di alleviarne i bisogni. In sostanza, si trattava di un atto di solidarieta' dei condannati verso le vittime dei delitti, anche se l'onere veniva a gravare su un numero limitato di detenuti, e per giunta sui piu' bisognosi e persino su coloro il cui reato non aveva provocato vittime e su quelli che avevano gia' risarcito il danno cagionato dal delitto da essi commesso. 3. - Con il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Cassa era soppressa e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 si stabiliva che i fondi giacenti presso la Cassa e le entrate successive alla sua soppressione, a partire dal 31 marzo 1979, fossero versate al Ministero del Tesoro e destinate nella misura dell'84% allo svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni e delle Province (art. 132 del d.P.R. n. 616 del 1977) e del 16% per la prosecuzione delle funzioni gia' esercitate dalla Cassa nelle Regioni a Statuto speciale (art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977). Le funzioni amministrative riguardavano le attivita' relative all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime dei delitti, all'assistenza post-sanitaria, assegnate poi, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, specificamente ai Comuni dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977; nonche' gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili e quelli di protezione speciale in favore delle prostitute. Essendosi, quindi, sostituiti alla Cassa di soccorso enti portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di solidarieta' tra detenuti e vittime dei delitti, sicche' le trattenute sono dirette a soddisfare finalita' di beneficenza pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sulla intera collettivita' e non solo sui detenuti che lavorano, sussiste violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi una irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli altri cittadini, onde la fondatezza della questione e la declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata. Resta assorbita la censura che riguarda la violazione dell'art. 53 della Costituzione.