IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A La Parke Davis S.p.a., titolare di un credito verso l'Ipab "Ospedale S. Giovanni di Dio" di Soriano nel Cimino, ha intimato al comune di Soriano nel Cimino precetto per il pagamento della somma di L. 4.769.859, in quanto "l'ente ospedaliero e' stato sciolto e le obbligazioni sono state assunte dal comune". Il comune predetto ha proposto opposizione, con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1990, chiedendo che fosse dichiarato nullo e di nessun effetto l'anzidetto precetto. L'opponente eccepiva l'illegittimita' della deliberazione 23 dicembre 1988, n. 11399, della giunta regione Lazio con la quale era stata estinta l'Ipab, e ne chiedeva la disapplicazione; in subordine chiedeva sollevarsi eccezione di legittimita' costituzionale della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione. La soc. Parke Davis si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi l'opposizione e l'eccezione di incostituzionalita'. Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue. Contrariamente a quanto afferma l'opposta, la citata deliberazione della giunta regionale non e' attuativa dell'art. 66 della legge n. 833/1978: la norma predetta prevede il trasferimento ai comuni dei beni e dei rapporti giuridici degli enti ospedalieri (quale certamente non era il "S. Giovanni di Dio") nonche' degli "ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti... dalle Ipab" e non quindi degli ospedali generali. La deliberazione citata e' percio' fondata, come peraltro risulta dalla sua epigrafe, sulla legge regione Lazio n. 19/1984, recante "Norme di procedura per l'estinzione delle Ipab e norme in materia di patrimonio e personale". Orbene, alla luce della predetta legge la deliberazione in esame e' perfettamente legittima, e non puo' quindi essere disapplicata. Ai sensi dell'art. 4, infatti, "L'estinzione e' dichiarata con deliberazione adottata dalla giunta regionale... Con lo stesso provvedimento di estinzione la giunta regionale individua l'ente pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprieta' dei beni. L'ente subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti...". Non puo' quindi essere accolta la domanda principale dell'opponente. Osserva peraltro il decidente che l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata legge regione Lazio n. 19/1984, proposta in via subordinata dall'opponente, e' all'evidenza rilevante ai fini del decidere. Infatti, dichiarata in ipotesi l'illegittimita' di detta norma, resterebbe travolta la legittimita' della deliberazione di giunta su quella fondata, e da cio' deriverebbe l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'opponente, con conseguente accoglimento dell'opposizione. L'eccezione appare altresi' non manifestamente infondata. L'art. 81, ultimo comma, della Costituzione dispone che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L'art. 4 della citata legge regionale n. 19/1984 dispone, come gia' riferito, che l'ente (nel caso di specie, il comune opponente) subentra in tutti i rapporti giuridici - ivi compresi, ovviamente, quelli passivi - dell'Ipab estinta. Ne' sembra sufficiente, a soddisfare la condizione posta dall'art. 81 per la legittimita' delle leggi, la previsione contenuta nella norma in esame circa il trasferimento all'ente stesso della proprieta' dei beni dell'Ipab: invero, non e' previsto alcun meccanismo correttivo nell'ipotesi di squilibrio tra le attivita' e le passivita', tale da creare uno sbilancio in danno dell'ente subentrante. Nel caso di specie, peraltro, tale sbilancio e' tutt'altro che ipotetico, come si evince chiaramente dalla stessa deliberazione della giunta. Risulta infatti che, alla data del 31 dicembre 1986, l'Ipab registrava un disavanzo di gestione di oltre L. 1.500.000.000; e' d'altra parte credibile l'opponente quando afferma che attualmente i debiti gia' dell'Ipab ammontano ad oltre L. 4.000.000.000; questo pretore, quale giudice dell'esecuzione, puo' confermare per scienza diretta che vengono continuamente posti in esecuzione nuovi titoli contro il "S. Giovanni di Dio" o il comune suo successore. D'altra parte, la semplice enumerazione dei beni gia' di proprieta' dell'Ipab ed ora del comune opponente dimostra all'evidenza la loro insufficienza in relazione al passivo. Ma, a parte tale impressione, e' la stessa deliberazione della giunta che afferma "... che l'ente si trova in grave situazione finanziaria e i propri beni non consentono una autonomia finanziaria...". Si consideri infine che il maggiore dei beni trasferiti, l'immobile cioe' ove aveva sede l'ospedale, e' attribuito al comune di Soriano nel Cimino "con vincolo di destinazione alla Usl VT/3", e che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19/1984, e' fatto divieto di alienare i beni immobili. In definitiva, la legge n. 19/1984 - e sulla base di essa la deliberazione di giunta 11399/88 - ha posto a carico del comune di Soriano nel Cimino ingenti passivita', a fronte delle quali sono state trasferite attivita' assai minori e comunque insufficienti, senza che la legge preveda in alcun modo i mezzi per far fronte alla differenza. E' appena il caso di osservare che, come piu' volte ha affermato la Corte costituzionale, il precetto di cui all'art. 81 della Costituzione trova applicazione non solo allo Stato, ma a tutti gli enti della c.d. finanza pubblica allargata, tra i quali certamente i comuni.