IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Nei confronti di Carminati Giuseppe la procura della Repubblica di Bergamo ha proceduto ad unificare 6 condanne riportate dal Carminati stesso dal 1984 al 1988 per reati di furto e spaccio di stupefacenti, per una pena complessiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione, di cui gia' espiati in custodia cautelare 10 mesi e 13 giorni. La pena residua da espiare e' di anni 3, mesi 4, giorni 17 reclusione. Il Carminati, per altro, si trova dal 20 settembre 1988 ospite della Comunita' Incontro con sede a Molino Silla di Amelia e precisamente nel centro di Raganella, strada Versetale n. 7, dove sta svolgendo con profitto il programma terapeutico riabilitativo della suddetta Comunita' ed in atti presente in copia. E' fuori di dubbio che la carcerazione a questo punto troncherebbe un percorso utilmente iniziato, con risultati del tutto negativi, atteso che la custodia in istituto di pena allo stato non e' utile per il tossicodipendente, anzi sarebbe del tutto controproducente. In tali condizioni, la domanda di affidamento in prova al servizio sociale non e' ammissibile, perche' per il combinato disposto dagli artt. 47 e 47- bis ord. penit., la pena inflitta non puo' essere superiore a tre anni. E nella specie e' pur vero che nessuna delle sei condanne singolarmente considerate e' superiore a tre anni, ma il residuo complessivamente supera tale limite. Il rientro in carcere del Carminati, peralto, potrebbe essere evitato ricorrendo al nuovo istituto della sospensione condizionale della condanna di cui all'art. 82- bis della legge 26 giugno 1990, n. 162, in vigore dall'11 luglio 1990. Il Carminati e' un tossicodipendente da anni; e' seguito dal NOT di Seriate che ha convalidato il suo volontario ricovero nella Comunita' Incontro, dove e' in corso un programma individualizzato, terapeutico e socio-riabilitativo, idoneo anche perche' dura dal settembre 1988 con risultati positivi. D'altra parte, il Carminati non ha commesso reati dopo l'inizio del programma di cui sopra e, ovviamente, la prima volta che fruisce della nuova misura (che non potra' essere reiterata). Il limite della pena, irrogata e' fissato dall'art. 82- bis, primo comma, in tre anni, elevati a quattro "per i reati previsti dall'art. 71, quinto comma" della legge 162. Tale norma prevede, per le sostanze stupefacenti di cui alle tab. I e III (fra le quali e' compresa l'eroina), la reclusione da 1 a 6 anni, quando, per i mezzi, le modalita', la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti sono "di lieve entita'". Tale norma, nuova, deve essere raffrontata con l'art. 72 della legge n. 685/1975, non piu' in vigore (reato per il quale il Carminati e' stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione), che senza dubbio puniva il fatto con la reclusione da 2 a 6 anni; vale a dire con una pena piu' severa. L'attuale legge e', pertanto, piu' favorevole al condannato e dovrebbe essere applicata anche se il reato de quo e' stato commesso sotto l'imperio della vecchia legge. Senonche', il procuratore generale si e' opposto ad una soluzione del genere affermando: che l'art. 2, terzo comma del c.p.p. vieta di applicare in questa sede la forma piu' favorevole al condannato, volta che sussiste una sentenza passata in giudicato e che manca - in ogni caso - nella recente legge n. 162/1990 una norma transitoria che consenta di applicare l'istituto di cui all'art. 82- bis alle condanne, ormai irrevocabili, emesse con riferimento all'art. 72 della legge n. 685/1975. Nell'ipotesi che la tesi suddetta fosse fondata, ritiene allora il tribunale che si debba investire la Corte costituzionale della questione, nuova ed interessante, della legittimita' costituzionale di una norma (l'art. 82- bis) che non potrebbe che essere applicata alle future condanne, fondate sul reato di cui all'art. 71, quinto comma, della nuova legge, che e' in vigore soltanto dall'11 luglio 1990 e della legittimita', in ogni caso, di una interpretazione che impedisce ogni intervento correttivo di sorveglianza nei confronti delle pene in esecuzione o da eseguire per reati commessi prima dell'11 luglio 1990. L'art. 72 abrogato punisce colui che "detiene" modiche quantita' di stupefacente, con riferimento al solo dato obiettivo-quantitativo (anche se la giurisprudenza ha chiarito che tale dato doveva essere valutato in relazione alla entita' della tossicodipendenza dell'imputato. . .). L'art. 71, quinto comma, punisce ora chiunque "detiene" stupefacenti, ma il fatto, in relazione ai mezzi, alle modalita', alle circostanze tutte dell'azione, puo' essere dal giudice ritenuto di "lieve entita'". La nuova disciplina, piu' precisa e dettagliata, e' piu' favorevole all'imputato sia per quanto riguarda l'entita' della pena, sia in relazione ai piu' ampli poteri concessi alla discrezionalita' del giudice. D'altra parte, nel caso in esame, tutti i reati sono stati commessi dal Carminati in relazione evidente al proprio stato di tossicodipendenza, come risulta dalla storia personale del condannato e dalla lettura delle sentenze (5 furti di modesto valore per procurarsi stupefacenti ed una detenzione punita ai sensi dell'art. 72, abrogato). Il Tribunale, dubita che il richiamo, in questa sede, al divieto di cui all'art. 2, terzo comma, del c.p. sia costituzionalmente legittimo. Infatti, non si verte qui in tema di procedimento di cognizione, ma di sorveglianza e con la sospensione condizionale della esecuzione, non si tratta certo di modificare o ferire comunque l'autorita' del giudicato, che resta intatta, ma soltanto di differire, a certe condizioni, l'esecuzione della pena. La norma citata, pertanto, non riguarda il rapporto punitivo. Il rigetto dell'istanza di sospensione, implicherebbe una deplorevole confusione fra la natura e le qualita' del giudizio di merito e quelle del giudizio di sorveglianza, finirebbe per violare l'art. 3 della Costituzione perche' creerebbe un dispari ed iniquo trattamento tra i tossicodipendenti condannati per identici fatti, a seconda se commessi prima o dopo l'11 luglio 1990, l'art. 27 della Costituzione perche' impedirebbe l'applicazione del principio della "tendenziale" rieducazione della pena per quei tossicodipendenti che, pur essendo sulla via del recupero, dovrebbero tornare in carcere, soltanto perche' i reati sono stati commessi prima dell'11 luglio 1990. Ben modesta, comunque, sarebbe la carica di novita' voluta dal legislatore con la legge n. 162/1990, se l'istituto di cui all'art. 82- bis fosse applicabile soltanto per il futuro e si finirebbe per tradire lo spirito e la ratio della nuova disciplina, che - pur affermando l'illeceita' del drogarsi - vuole con ogni mezzo aiutare coloro che stanno per uscire dal guado, qualunque sia la loro posizione giuridica. In altre parole, i rapporti non esauriti con la formazione del giudicato, restano regolati dalla legge in vigore al momento in cui il tribunale di sorveglianza decide. Comunque, il principio di cui all'art. 2, terzo comma, di c.p. deve essere applicato con giudizio: al riguardo si veda la sentenza della cassazione 26 gennaio 1988 (in giustizia penale 1988 - II - 193 con nota) secondo cui la legislazione piu' favorevole deve trovare applicazione anche in caso di sentenza irrevocabile, quando il reato rientra nei limiti di una amnistia e non abbia ancora avuto luogo l'esecuzione della pena.