ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  458,  primo
 comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.
 44   del   testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del codice di procedura penale (testo  approvato  con  il
 decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza
 emessa il 20 giugno 1991 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici
 Salvatore,  iscritta  al  n.  582  del  registro  ordinanze  1991   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Roma,  con  ordinanza  emessa  il  20  giugno 1991, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma,  e  3
 della  Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 458, primo
 comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.
 44  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di   coordinamento   e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in  cui  non
 prevedono  i  mezzi  con i quali l'imputato detenuto possa provvedere
 alla notifica  al  pubblico  ministero  della  propria  richiesta  di
 giudizio abbreviato;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che, a norma dell'art. 123, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  le  richieste  formulate dall'imputato detenuto e
 ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di
 effetti  "come  se  fossero  ricevute   direttamente   dall'autorita'
 giudiziaria",  espressione,  quest'ultima,  che  il  legislatore  del
 codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle  ipotesi  in
 cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico
 ministero;
      che,  di  conseguenza,  la  richiesta di giudizio abbreviato che
 l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo  comma,  del
 codice  di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al
 pubblico ministero  attraverso  la  semplice  traditio  al  direttore
 dell'istituto,  sempre  che  l'atto  da  questi  ricevuto  sia  stato
 "indirizzato" al pubblico  ministero,  quale  autorita'  destinataria
 della  relativa  consegna  da  effettuare  con  le modalita' previste
 dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
      che, alla stregua delle riferite considerazioni e contrariamente
 a quanto mostra di ritenere il rimettente, il sistema  delineato  dal
 complesso  delle  norme  oggetto  di  denuncia,  non  solo  non rende
 "impossibile  all'imputato  detenuto   l'esercizio   efficace   della
 facolta'  di  chiedere il giudizio abbreviato", ma ne permette, anzi,
 un piu' agevole e solerte  esercizio  rispetto  all'imputato  libero,
 chiamato  invece ad osservare le piu' onerose formalita' previste per
 l'ordinario procedimento di notificazione dall'art. 153, primo comma,
 del codice di procedura penale;
      e  che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;