ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 666, quarto
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  14  settembre  1990  dal  Magistrato  di sorveglianza di Pisa nel
 processo per concessione di liberazione anticipata nei  confronti  di
 La Greca Sebastiano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento di esecuzione pendente
 davanti al Tribunale di sorveglianza  di  Milano,  il  Magistrato  di
 sorveglianza  di  Pisa,  "delegato" - nonostante l'interessato avesse
 richiesto di essere sentito dall'autorita' procedente -  ad  assumere
 le  dichiarazioni di un detenuto in esecuzione di pena presso la casa
 circondariale di Pisa, ha,  con  ordinanza  del  14  settembre  1990,
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della Costituzione, questione di legittimita'  dell'art.  666,
 quarto  comma,  del  codice  di  procedura penale, nella parte in cui
 "dispone relativamente al  procedimento  di  esecuzione  (applicabile
 nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in
 luogo posto fuori  dalla  circoscrizione  del  giudice  competente  a
 decidere,  sia  sentito prima del giorno della udienza dal magistrato
 di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga  di  disporre
 la traduzione";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,   riportandosi  all'atto  di  intervento  depositato  per  una
 questione "del tutto identica" sollevata dallo stesso  Magistrato  di
 sorveglianza  di  Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989 (r.o. n. 660
 del 1989), questione decisa da questa Corte nel senso della manifesta
 inammissibilita' con ordinanza n. 207 del 1990;
    Considerato   che   con   tale   ordinanza   e'  stata  dichiarata
 manifestamente   inammissibile   la   questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  666, quarto comma, del codice di procedura
 penale,  sollevata  in  riferimento  agli  artt.   3   e   24   della
 Costituzione,  sul  presupposto che, nell'ambito del procedimento per
 la revoca della semiliberta', non puo' essere sollevata questione  di
 legittimita'  costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di
 pena posto fuori della  circoscrizione  del  tribunale  competente  a
 decidere, delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di
 un detenuto sottoposto  al  suddetto  procedimento,  in  quanto  tale
 magistrato  e' privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando,
 nella specie, una funzione  acquisitiva  di  elementi  utili  per  la
 decisione;
      che  a  tale  statuizione il Giudice a quo obietta che "Sotto un
 profilo piu' generale,  riconoscere  come  questione  rilevante  solo
 quella  che  condiziona  direttamente  la  decisione conclusiva della
 causa   in   quel   grado   del   giudizio,   significa   non   tener
 sufficientementeconto   del   dinamismo   progressivo  del  processo,
 realizzantesi di regola attraverso una serie di  atti  reciprocamente
 collegati",  con  la  conseguenza  che "legittimata ad adire la Corte
 Costituzionale non potra' non essere, accanto al giudice competente a
 pronunciare  nel  merito, ogni autorita' giurisdizionale competente a
 porre in essere uno degli  atti  preliminari  che  conducono  a  tale
 pronuncia,  ove la questione insorta attenga alla fase assegnata alla
 competenza  di  questa  autorita'  giurisdizionale,  e   la   mancata
 soluzione  della  stessa  blocchi  l'ulteriore,  regolare  corso  del
 processo";
      che,  tuttavia,  la  norma denunciata, con la quale si impone al
 magistrato di sorveglianza del luogo di pena, se a cio' delegato  dal
 giudice  dell'esecuzione,  di  assumere le dichiarazioni del detenuto
 interessato, non conferisce allo  stesso  magistrato  di  sorveglinza
 alcun  potere  decisorio,  cosicche', nell'ambito del procedimento di
 esecuzione,  l'attivita'  di  tale  magistrato  di  sorveglianza   e'
 meramente  strumentale,  spettando  ogni  potere decisorio al giudice
 delegante;
      che  non  vi  e', percio', motivo di discostarsi dal consolidato
 orientamento  di  questa  Corte,  che   non   riconosce   ad   organi
 giurisdizionali   investiti   di   funzioni  di  carattere  meramente
 strumentale la legittimazione a sollevare questioni  di  legittimita'
 costituzionale;
      che,  pertanto,  anche  la  questione  qui  proposta deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;