ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno 1990 (due) il 1 giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 151 del codice penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioe' l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti gia' incorporato per prestare il servizio militare di leva"; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati; che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;