ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice
 penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno
 1990  (due)  il  1›  giugno  1990  (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal
 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  militare  di
 Palermo,  iscritte  rispettivamente  ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e
 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  con  le  ordinanze  in epigrafe, il Giudice per le
 indagini preliminari presso  il  Tribunale  militare  di  Palermo  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 27, terzo comma, della
 Costituzione, questione di  legittimita'  dell'art.  151  del  codice
 penale  militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima
 disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8  della  legge
 n.  772/1972  come  sostituito  dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e
 cioe' l'estinzione del reato o la  cessazione  degli  effetti  penali
 della  condanna  qualora  l'imputato  o  il  condannato  risulti gia'
 incorporato per prestare il servizio militare di leva";
    Considerato  che  questa  Corte,  con ordinanza n. 83 del 1991, ha
 gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e  che
 il  giudice  a  quo  non  adduce  argomenti nuovi o diversi da quelli
 allora esaminati;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  qui  proposta  deve dirsi
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;