IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare;
    Premesso  che  in  questa  sede la difesa ha richiesto termine per
 produrre idonea documentazione asseritamente a discarico del  proprio
 assistito;
    Poiche',  trattandosi  pur sempre di documentazione proveniente da
 parte privata, deve ritenersi che il  domandato  si  traduca  in  una
 implicita richiesta di perizia - c.t.u.;
    Poiche'   quest'ultima   di  per  se'  apparirebbe  ammissibile  e
 concludente  ai  fini  decisori,  apparendone,  almeno  in  astratto,
 evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non
 luogo a procedere, trattandosi  chiaramente,  sempre  in  astratto  e
 fatta   salva   ovviamente  valutazione  a  posteriori,  di  prova  a
 discarico;
    Premesso   che  l'interpretazione  esegetico-giurisprudenziale  di
 questo  giudicante,  gia'  altre  volte,  in  altri  casi   concreti,
 applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove e'
 riscontrabile  la  manifesta  lacunosita'  sotto  il  profilo   della
 certezza  del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del
 nuovo c.p.p. nella parte in cui non  sembra  consentire  alle  parti,
 pubbliche  o  private  che  siano, di indicare al g.i.p. temi nuovi o
 incompleti  sui  quali  si  rende  necessario   acquisire   ulteriori
 informazioni  ai  fini  della  decisione, non essendovi coordinamento
 logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando  quindi  che  il
 giudice  possa  ammettere  le prove richieste dalle rispettive parti,
 tanto se risulti manifesta  la  decisivita'  ai  fini  dell'eventuale
 rinvio  a  giudizio,  quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorche'
 egli stesso non abbia ritenuto di poter  decidere  allo  stato  degli
 atti  e  non  abbia  dichiarato  chiusa la discussione, stimolando al
 contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio
 di parte;
    Poiche'  cio'  contrasta  con  l'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a
 tutte  le  parti,  pubbliche  o  private  che  siano, contrastando la
 formulazione  riduttiva  della   norma   anche   con   il   principio
 dell'accertamento  della  verita'  materiale in tanto in quanto detto
 principio risalta nella differenza che corre fra  l'evidenza  di  cui
 all'art.   425,   finalizzata   al   422  e  quindi  piu'  complessa,
 eventualmente da ricercare  tramite  le  dette  prove,  e  l'evidenza
 lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al
 contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe piu'
 l'evidenza;
    Poiche'   la  detta  incostituzionalita'  si  riferisce  anche  al
 concetto di "audizione di consulenti  tecnici",  sembrando  riduttiva
 detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato
 dal  giudice,  sembrando,  limitarsi  al  contrario  ai  c.t.p.  gia'
 nominati;
    Poiche' una interpretazione non restrittiva e non formalista della
 norma  non  si  tradurrebbe  in  una  reintroduzione  dell'istruzione
 formale  e  della  figura  del  g.i., in quanto l'utilizzazione della
 c.t.u. resterebbe confinata nella  sfera  endoprocessuale  (rinvio  a
 giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilita'
 in  dibattimento,  e  si  consentirebbe  all'udienza  preliminare  il
 compito  di  autentico filtro selettore con conseguente deintasamento
 dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato
 dalla  riduttivita' normativa, il tutto in violazione anche dell'art.
 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici  e  sul
 buon   andamento   della   p.a.   (fra  cui  e'  compresa  ovviamente
 l'amministrazione della giustizia), cio' per i pregressi motivi;