IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare; Premesso che in questa sede la difesa ha richiesto termine per produrre idonea documentazione asseritamente a discarico del proprio assistito; Poiche', trattandosi pur sempre di documentazione proveniente da parte privata, deve ritenersi che il domandato si traduca in una implicita richiesta di perizia - c.t.u.; Poiche' quest'ultima di per se' apparirebbe ammissibile e concludente ai fini decisori, apparendone, almeno in astratto, evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, trattandosi chiaramente, sempre in astratto e fatta salva ovviamente valutazione a posteriori, di prova a discarico; Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudicante, gia' altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove e' riscontrabile la manifesta lacunosita' sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisivita' ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorche' egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio di parte; Poiche' cio' contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verita' materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi piu' complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe piu' l'evidenza; Poiche' la detta incostituzionalita' si riferisce anche al concetto di "audizione di consulenti tecnici", sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi al contrario ai c.t.p. gia' nominati; Poiche' una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilita' in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttivita' normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui e' compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), cio' per i pregressi motivi;