IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2229/88 proposto da Cella Lina, Marinelli Irene, Pallotta Armando, Baldi Siro, Natalucci Giuseppe, Dal Maistro Regina, Jacobelli Marcella, Tardozzi Franca, Bonino Vira, Barbaro Maria Italia, Franco Giovanni, Bartolacci Magda, Gregori Mario, Delogu Vittorio, Alessandro Antonino, Vittorini Alessandra, Catsarma Lizza Chariglia, Baratta ved. Baratta e Baratta Alessandro nella qualita' di erede di Baratta Giacinto, Ferretti Gianfranco, Caserta Gastone Roberto, Pinto Sabato, Malangone Alfredo, Sgobbo Vincenzo, Bricolo Giovanni, Taddei Luigi, Cattenacci Maria Luisa, Pisano Raimondo, Corsi Salvatore, Riminucci Elio, Orazi Giacomo, Giorgi Renzo, Forzinetti Franco, Attalia Luciano, Mastropaolo Giovanni, Pica Zenobio, Desiato Michele, Verdinelli Silvana, Quartulli Cecilia, Silliti Ignazio, Coletti Nella, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Franco Agostini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, contro l'Istituto nazionale del commercio con l'estero - I.C.E. in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Bianconi e dal dott. proc. Anna Schianchi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'I.C.E., in Roma, via Liszt n. 21, per la declaratoria del diritto di tutti i ricorrenti a percepire l'indennita' di anzianita' determinata nella misura sulla base dell'intera retribuzione ivi compresa l'indennita' integrativa speciale quale parte fissa e continuativa della retribuzione stessa, come percepita all'atto del collocameno a riposo, con il diritto alle relative differenze, con interessi e rivalutazione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.C.E.; Vista la memoria prodotta da quest'ultimo a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 5 marzo 1990, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, altresi', l'avv. Agostini in sostituzione dell'avv. Franco Agostini per i ricorrenti e l'avv. Schianti per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti formulano la richiesta indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del regolamento organico dell'I.C.E., sia dell'art. 72 del regolamento approvato con d.m. 20 aprile 1961 sia dell'art. 153 di quello approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente il 24 luglio 1974. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e degli artt. 16 e 25 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. Violazione dei principi generali che regolano l'indennita' di fine servizio e dell'art. 36 della Costituzione. Manifesta ingistizia. Violazione dei diritti acquisiti. Assumono i ricorrenti che, sia ai sensi del regolamento organico approvato nel 1961 sia ai sensi di quello approvato nel 1979, l'indennita' integrativa speciale dovrebbe essere computata ai fini delle liquidazioni dell'indennita' di fine servizio; 2) non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione) delle norme di legge ed equiparazione che escludono il computo della indennita' integrativa speciale sull'indennita' di buonuscita. Si e' costituito in giudizio l'I.C.E., chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza. D I R I T T O Con il ricorso in epigrafe gli istanti, tutti ex dipendenti dell'I.C.E., chiedono la riliquidazione dell'indennita' di fine servizio, con il compito dell'indennita' integrativa speciale spettante loro alla data della assunzione del rapporto di impiego. La domanda degli interessati - come la sezione ha stabilito con separata sentenza - allo stato della legislazione, e' inaccoglibile. Il collegio ritiene, peraltro, di sollevare in parte d'ufficio ed in parte su istanza degli interessati questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge n. 70/1975, nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche' dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono nei confronti dei dipendenti di enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la computabilita', nella misura e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa speciale ai fini dell'indennita' di anzianita'. La questine e' senz'altro rilevante, poiche' dalla sua soluzione dipende l'esatta determinazione dell'indennita' di anzianita' spettante ai ricorrenti. Essa, inoltre, appare non manifestamente infondata, in relazione alla disparita' di trattamento che sembra essersi creata a danno dei dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, rispetto ai lavoratori privati da un lato e del presente iscritto all'I.N.A.D.E.L. dell'altro. Sembra, altresi', violato il principio di proporzionalita' tra retribuzioni in costana di rapporto di servizio, commisurata alla quantita' e qualita' del rapporto prestato, e trattamento erogato alla fine dello stesso, che dala stessa quantita' e qualita' del lavoro prestato appare sganciato. Allo scopo di meglio delineare l'enunciato dubbio di costituzionalita', e' opportuno precisare che l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura di retribuzione differita, in quanto si acquista in base alla sola circostanza di aver prestato servizio alla dipendenza dell'ente; e' correlata direttamente al servizio, per essere rapportata a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti sono gli anni di servizio; e' posta a carico esclusivo del datore di lavoro. Per cui detta indennita' ha la stessa natura e funzione dell'indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati e si differenzia dalla indennita' E.N.P.A.S. e I.N.A.D.E.L. aventi carattere previdenziale (cfr. Corte costituzionale n. 46 del 10 marzo 1983 e n. 220 del 25 febbraio 1985). Ciononostante, mentre l'indennita' di anzianita' dei lavoratori privati comprende anche l'indennita' di contingenza (ai sensi dell'art. 2120 del c.c., come modificato dal d.-l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297) l'indennita' di anzianita' dei dipendenti degli enti pubblici ex art. 13 della legge n. 70/1975, pur rivestendo l'identica natura di retribuzione differita, non tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, senza un'adeguata giustificazione. Tanto piu' che e' lo stesso legislatore a ritenere rilevante la natura retributiva o previdenziale del trattamento di fine rapporto per dedurne o meno l'applicabilita' di una medesima disciplina (cfr., rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge n. 197/1982). L'indennita' integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai assunto una funzione integrativa dello stipendio, se non nei confronti di tutti i dipendenti pubblici (cfr. per quanto concerne gli impiegati statali, Corte costituzionale n. 220/1988, gia' citata), almeno nei riguardi dei dipendenti degli enti locali. L'indennita' integrativa speciale e', infatti, computata nell'indennita' di buonoscita dovuta al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1 gennaio 1974, ai sensi dell'art. 3 del d.-l. n. 153/1980, e dall'art. 4 della legge n. 297/1982 (cfr., sulla portata di dette disposizioni, Corte costituzionale, n. 236 del 18 novembre 1986). Ne consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a subire un deteriore trattamento di fine rapporto non solo nei confronti dei lavoratori privati, ma anche rispetto al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. E' pur vero che recentemente la Corte costituzionale, con pronunzie del 1988 e 1989, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma la presente controversia sembra presentare caratteristiche peculiari. Da una parte, l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n. 70/1975 non e' connessa all'ampiezza della base contributiva ed alla misura dei contributi dal datore di lavoro e dal lavoratore, come e' invece per l'indennita' E.N.P.A.S. Dall'altra parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale veniva esclusa l'ammissibilita' di un confronto limitata a singole disposizioni di diversi sistemi normativi avulse dal sistema in cui ineriscono (cfr. Corte costituzionale n. 46/1983 e n. 220/1988, gia' citate). Evidentemente, detto orientamento non appare valido in generale, ma solo nei confronti di quella disposizione o complesso di disposizioni, di cui e' chiesta la verifica di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che non abbiano sufficiente autonomia e rilevanza nell'ambito del sistema normativo di cui fanno parte. Ma la determinazione degli emolumenti computabili ai fini del trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza, tanto piu' che nel caso in esame si tratta di un emolumento che progredisce con il passare degli anni e acquista un peso sempre maggiore rispetto allo stipendio. Del resto la stessa Corte costituzionale ha ultimamente modificato il proprio tradizionale indirizzo restrittivo, ritenendo di poter confrontare la disciplina dell'indennita' I.N.A.D.E.L. con quella E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevedevano per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L. un trattamento meno favorevole di quello E.N.P.A.S. (cfr. Corte costituzionale n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988). Ininfluente e' infine, nella specie, la recente tendenza normativa attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93) che ha portato al conglobamento nello stipendio del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota dell'indennita' integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde. Detta normativa non sembra infatti destinata ad elimanare ne' a breve, ne' a medio termine la sperequazione esistente, dato che per i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. continua a trovare applicazione la precedente normativa che ha disposto ormai, secondo affermato dalla stessa Corte costituzionale, la computabilita' nell'indennita' di buonuscita dell'intera indennita' integrativa speciale percepita.