IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2229/88
 proposto da Cella Lina,  Marinelli  Irene,  Pallotta  Armando,  Baldi
 Siro,  Natalucci  Giuseppe,  Dal  Maistro Regina, Jacobelli Marcella,
 Tardozzi Franca, Bonino Vira, Barbaro Maria Italia, Franco  Giovanni,
 Bartolacci   Magda,   Gregori   Mario,  Delogu  Vittorio,  Alessandro
 Antonino, Vittorini Alessandra,  Catsarma  Lizza  Chariglia,  Baratta
 ved.  Baratta e Baratta Alessandro nella qualita' di erede di Baratta
 Giacinto, Ferretti Gianfranco, Caserta Gastone Roberto, Pinto Sabato,
 Malangone  Alfredo,  Sgobbo Vincenzo, Bricolo Giovanni, Taddei Luigi,
 Cattenacci Maria Luisa, Pisano Raimondo, Corsi  Salvatore,  Riminucci
 Elio,   Orazi  Giacomo,  Giorgi  Renzo,  Forzinetti  Franco,  Attalia
 Luciano,  Mastropaolo  Giovanni,  Pica  Zenobio,   Desiato   Michele,
 Verdinelli  Silvana,  Quartulli  Cecilia,  Silliti  Ignazio,  Coletti
 Nella, tutti rappresentati e  difesi  dall'avv.  Franco  Agostini  ed
 elettivamente  domiciliati  nel  suo studio in Roma, via Pierluigi da
 Palestrina n. 63,  contro  l'Istituto  nazionale  del  commercio  con
 l'estero  -  I.C.E.  in  persona del presidente legale rappresentante
 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  Rita  Bianconi  e  dal
 dott.  proc.  Anna  Schianchi  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 l'ufficio legale dell'I.C.E., in  Roma,  via  Liszt  n.  21,  per  la
 declaratoria   del   diritto   di  tutti  i  ricorrenti  a  percepire
 l'indennita'  di  anzianita'  determinata  nella  misura  sulla  base
 dell'intera   retribuzione   ivi  compresa  l'indennita'  integrativa
 speciale quale parte fissa e continuativa della retribuzione  stessa,
 come percepita all'atto del collocameno a riposo, con il diritto alle
 relative differenze, con interessi e rivalutazione;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.C.E.;
    Vista la memoria prodotta da quest'ultimo a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la pubblica udienza del 5 marzo 1990, il
 consigliere  Caro  Lucrezio  Monticelli  e  uditi,  altresi',  l'avv.
 Agostini in sostituzione dell'avv. Franco Agostini per i ricorrenti e
 l'avv. Schianti per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I   ricorrenti   formulano  la  richiesta  indicata  in  epigrafe,
 deducendo i seguenti motivi:
      1)  violazione  e  falsa  applicazione  del regolamento organico
 dell'I.C.E., sia dell'art. 72 del regolamento approvato con  d.m.  20
 aprile  1961  sia  dell'art. 153 di quello approvato dal consiglio di
 amministrazione dell'ente il  24  luglio  1974.  Violazione  e  falsa
 applicazione  degli  artt.  13, 14 e 26 della legge 20 marzo 1975, n.
 70, dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e degli artt. 16 e
 25  del  d.P.R.  26  maggio  1976,  n.  411.  Violazione dei principi
 generali che regolano l'indennita' di fine servizio  e  dell'art.  36
 della  Costituzione.  Manifesta  ingistizia.  Violazione  dei diritti
 acquisiti.
    Assumono  i  ricorrenti che, sia ai sensi del regolamento organico
 approvato nel 1961  sia  ai  sensi  di  quello  approvato  nel  1979,
 l'indennita'  integrativa  speciale dovrebbe essere computata ai fini
 delle liquidazioni dell'indennita' di fine servizio;
      2)  non  manifesta  infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione)
 delle  norme di legge ed equiparazione che escludono il computo della
 indennita' integrativa speciale sull'indennita' di buonuscita.
    Si  e' costituito in giudizio l'I.C.E., chiedendo la reiezione del
 ricorso per infondatezza.
                             D I R I T T O
    Con  il  ricorso  in  epigrafe  gli  istanti,  tutti ex dipendenti
 dell'I.C.E.,  chiedono  la  riliquidazione  dell'indennita'  di  fine
 servizio,   con   il  compito  dell'indennita'  integrativa  speciale
 spettante loro alla data della assunzione del rapporto di impiego.
    La  domanda  degli  interessati - come la sezione ha stabilito con
 separata sentenza - allo stato della legislazione, e'  inaccoglibile.
    Il  collegio ritiene, peraltro, di sollevare in parte d'ufficio ed
 in parte su  istanza  degli  interessati  questione  di  legittimita'
 costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge n. 70/1975, nella parte
 in  cui  non  comprendono  l'indennita'  integrativa speciale tra gli
 emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche'
 dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7
 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge  29  maggio  1982,  n.
 297,  nella  parte  in  cui escludono nei confronti dei dipendenti di
 enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 la  computabilita',  nella
 misura  e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa
 speciale ai fini dell'indennita' di anzianita'.
    La  questine  e' senz'altro rilevante, poiche' dalla sua soluzione
 dipende  l'esatta  determinazione   dell'indennita'   di   anzianita'
 spettante ai ricorrenti.
    Essa,  inoltre,  appare non manifestamente infondata, in relazione
 alla disparita' di trattamento che sembra essersi creata a danno  dei
 dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, rispetto ai
 lavoratori   privati   da   un   lato   e   del   presente   iscritto
 all'I.N.A.D.E.L. dell'altro.
    Sembra,  altresi',  violato  il  principio di proporzionalita' tra
 retribuzioni in costana di rapporto  di  servizio,  commisurata  alla
 quantita'  e  qualita'  del  rapporto prestato, e trattamento erogato
 alla fine dello stesso, che dala  stessa  quantita'  e  qualita'  del
 lavoro prestato appare sganciato.
    Allo   scopo   di   meglio   delineare   l'enunciato   dubbio   di
 costituzionalita',  e'  opportuno  precisare  che   l'indennita'   di
 anzianita'  ex art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura
 di retribuzione differita, in quanto si acquista in  base  alla  sola
 circostanza  di  aver prestato servizio alla dipendenza dell'ente; e'
 correlata direttamente al servizio, per  essere  rapportata  a  tanti
 dodicesimi  dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti
 sono gli anni di servizio; e' posta a carico esclusivo del datore  di
 lavoro.
    Per   cui   detta  indennita'  ha  la  stessa  natura  e  funzione
 dell'indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati e  si
 differenzia   dalla   indennita'  E.N.P.A.S.  e  I.N.A.D.E.L.  aventi
 carattere previdenziale (cfr. Corte costituzionale n. 46 del 10 marzo
 1983 e n. 220 del 25 febbraio 1985).
    Ciononostante,  mentre  l'indennita'  di anzianita' dei lavoratori
 privati  comprende  anche  l'indennita'  di  contingenza  (ai   sensi
 dell'art.  2120  del c.c., come modificato dal d.-l. 1› febbraio 1977
 n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge  29
 maggio  1982, n. 297) l'indennita' di anzianita' dei dipendenti degli
 enti pubblici ex art. 13  della  legge  n.  70/1975,  pur  rivestendo
 l'identica   natura   di  retribuzione  differita,  non  tiene  conto
 dell'indennita'    integrativa    speciale,     senza     un'adeguata
 giustificazione.
    Tanto  piu'  che  e' lo stesso legislatore a ritenere rilevante la
 natura retributiva o previdenziale del trattamento di  fine  rapporto
 per dedurne o meno l'applicabilita' di una medesima disciplina (cfr.,
 rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge  n.
 197/1982).
    L'indennita' integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai assunto
 una funzione integrativa dello stipendio, se  non  nei  confronti  di
 tutti  i  dipendenti pubblici (cfr. per quanto concerne gli impiegati
 statali, Corte costituzionale n. 220/1988, gia' citata),  almeno  nei
 riguardi dei dipendenti degli enti locali.
    L'indennita'   integrativa   speciale   e',   infatti,   computata
 nell'indennita'  di   buonoscita   dovuta   al   personale   iscritto
 all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1› gennaio 1974, ai sensi dell'art.
 3 del d.-l. n. 153/1980, e dall'art. 4 della legge n. 297/1982 (cfr.,
 sulla portata di dette disposizioni, Corte costituzionale, n. 236 del
 18 novembre 1986).
    Ne  consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a
 subire un  deteriore  trattamento  di  fine  rapporto  non  solo  nei
 confronti  dei  lavoratori  privati,  ma  anche rispetto al personale
 iscritto all'I.N.A.D.E.L.
    E'   pur  vero  che  recentemente  la  Corte  costituzionale,  con
 pronunzie del 1988 e 1989, ha dichiarato inammissibile  la  questione
 di  costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1032 e successive modificazioni,  nella  parte  in  cui  escludono
 l'indennita'    integrativa    speciale   dalla   base   di   calcolo
 dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in relazione agli artt. 3 e
 38  della Costituzione, ma la presente controversia sembra presentare
 caratteristiche peculiari.
   Da  una parte, l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n.
 70/1975 non e' connessa all'ampiezza della base contributiva ed  alla
 misura  dei contributi dal datore di lavoro e dal lavoratore, come e'
 invece per l'indennita' E.N.P.A.S.
    Dall'altra  parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento
 assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale  veniva  esclusa
 l'ammissibilita'  di  un confronto limitata a singole disposizioni di
 diversi sistemi normativi avulse dal sistema in cui ineriscono  (cfr.
 Corte costituzionale n. 46/1983 e n. 220/1988, gia' citate).
    Evidentemente,  detto  orientamento non appare valido in generale,
 ma  solo  nei  confronti  di  quella  disposizione  o  complesso   di
 disposizioni,   di   cui  e'  chiesta  la  verifica  di  legittimita'
 costituzionale per violazione del principio di uguaglianza,  che  non
 abbiano  sufficiente  autonomia  e  rilevanza nell'ambito del sistema
 normativo di cui fanno parte.
    Ma  la  determinazione  degli  emolumenti  computabili ai fini del
 trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza,
 tanto  piu'  che  nel  caso  in  esame si tratta di un emolumento che
 progredisce con il passare degli  anni  e  acquista  un  peso  sempre
 maggiore rispetto allo stipendio.
    Del resto la stessa Corte costituzionale ha ultimamente modificato
 il proprio tradizionale indirizzo  restrittivo,  ritenendo  di  poter
 confrontare  la  disciplina  dell'indennita'  I.N.A.D.E.L. con quella
 E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che
 prevedevano per gli iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  un  trattamento  meno
 favorevole di quello E.N.P.A.S. (cfr. Corte costituzionale n. 763 del
 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988).
    Ininfluente e' infine, nella specie, la recente tendenza normativa
 attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi  della
 legge  29  marzo  1983,  n. 93) che ha portato al conglobamento nello
 stipendio del  personale  dei  Ministeri,  degli  enti  pubblici  non
 economici,  degli  enti locali, delle aziende e delle Amministrazioni
 dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale
 e  della  scuola,  di una quota dell'indennita' integrativa speciale,
 pari a L. 1.081.000 annue lorde.
    Detta  normativa  non  sembra infatti destinata ad elimanare ne' a
 breve, ne' a medio termine la sperequazione esistente, dato che per i
 dipendenti  iscritti all'I.N.A.D.E.L. continua a trovare applicazione
 la precedente normativa che  ha  disposto  ormai,  secondo  affermato
 dalla  stessa Corte costituzionale, la computabilita' nell'indennita'
 di buonuscita dell'intera indennita' integrativa speciale  percepita.