IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  relativa a
 controversia in materia di previdenza e di  assistenza  obbligatorie;
 iscritta   al  n.  1467  dell'anno  1990  del  ruolo  generale  delle
 controversie in materia di lavoro promosso da Zini Daniele, residente
 il  Modena,  con il proc. avv. Pier Luigi Terenziani di Reggio Emilia
 ed il proc. avv. Maria Cristina Bergamini di Modena,  attore,  contro
 l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali
 (I.N.A.D.E.L.), con sede in Roma, con il proc. avv. Mario  Ghezzi  di
 Bologna,  elettivamente  domiciliato in Modena presso l'avv. Giovanni
 Battista Della Valle, convenuto;
    Letti  gli  atti  del  giudizio  ed esaminati i documenti prodotti
 dalla parte attrice;
    Sentiti i difensori delle parti;
    All'esito  dell'udienza  di  discussione  della causa del giorno 7
 dicembre 1990;
    A scioglimento della riserva formulata;
                             O S S E R V A
    Risulta  dalla documentazione prodotta dal ricorrente Daniele Zini
 che egli, avendo frequentato presso l'unita' sanitaria locale  n.  16
 di  Modena  un  corso  triennale  di  studi  istituito  dalla regione
 Emilia-Romagna ed avendo sostenuto con esito  positivo  i  prescritti
 esami  finali,  nell'anno  1988 ha conseguito il diploma di educatore
 professionale. Lo Zini e' stato  poi  assunto,  quale  dipendente  di
 ruolo,  dall'unita'  sanitaria  locale  n.  9 di Reggio Emilia con la
 qualifica  di   operatore   professionale   collaboratore   educatore
 professionale.
    Il possesso del diploma di abilitazione ad educatore professionale
 e' titolo indispensabile per  accedere  al  posto  di  ruolo  da  lui
 occupato.  Per  l'ammissione  al  relativo  corso  era  necessario il
 possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ottenuto
 al  termine di un corso di studi di durata quinquennale ed infatti lo
 Zini e' in possesso del diploma di maturita'  scientifica  conseguito
 nell'anno  scolastico  1977-1978  presso il liceo scientifico statale
 Alessandro Tassoni di Modena.
    L'attore,   avendo  il  19  febbraio  1990  inutilmente  richiesto
 all'I.N.A.D.E.L. di essere ammesso al riscatto del periodo del  corso
 triennale  di  studi  per  il  conseguimento del diploma di educatore
 professionale, ha  proposto  nei  confronti  dell'ente  previdenziale
 domanda  di accertamento del suo diritto al riscatto suddetto ai fini
 sia dell'acquisizione del diritto all'indennita' premio  di  servizio
 che  della  misura  della  prestazione previdenziale. In subordine ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale,  con  riferimento
 agli  artt.  3  e  97  della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8
 marzo 1968, n. 152 e dell'art. 69 del r. d.-l. 3 marzo 1938, n.  680,
 nella  parte  in  cui non consentono il riscatto del periodo di studi
 presso scuole dirette a fini speciali ed in particolare della  scuola
 per il conseguimento del diploma di educatore professionale.
    L'I.N.A.D.E.L.  si  costituiva nel giudizio contro di esso promoso
 per contrastare l'accoglimento della domanda avversaria, della  quale
 chiedeva il rigetto.
    In  base  alla  legislazione  vigente  la  domanda  attrice non e'
 accoglibile. Infatti, per l'art. 12 della legge 152/1968, e'  ammesso
 il  riscatto  solo  dei  periodi  di studio universitario e dei corsi
 speciali  di  perfezionamento,  purche'  valutabili   ai   fini   del
 trattamento  di  quiescenza  ai  sensi  delle  norme  vigenti per gli
 istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.  L'art.
 69 del r. d.-l. n. 680/1938, da parte sua, consente il riscatto degli
 anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi
 universitari  od  equiparati,  purche'  la  laurea od il titolo siano
 prescritti per l'ammissione ad uno  dei  posti  occupati  durante  la
 carriera.
    Come  esattamente  osservato  dalla  difesa di parte convenuta, il
 corso per educatore professionale non e' un corso  universitario,  ai
 sensi  del  r.d.  31  agosto 1933, n. 1592, di approvazione del testo
 unico della legge sull'istruzione superiore -  tabelle  A  e  B  -  e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  non  e'  equiparato ne'
 equiparabile ad un corso universitario e  non  e'  neppure  un  corso
 speciale  di  perfezionamento post universitario, (ai sensi dell'art.
 16, secondo comma, del d.P.R.  n.  162/1982),  divenuto  quest'ultimo
 riscattabile  ai  fini  del trattamento di quiescenza, e quindi anche
 del  trattamento  di  previdenza,  per  effetto  della  sentenza   26
 ottobre-9  novembre  1988,  n.  1016,  della Corte costituzionale. E'
 soltanto un corso sperimentale di istituzione regionale.
    Diviene   pertanto   rilevante   la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale sollevata in subordine dalla parte  attrice,  giacche'
 solo  una  sentenza  della  Corte  costituzionale che ne' dichiari la
 fondatezza e modifichi l'assetto normativo vigente  attribuirebbe  al
 ricorrente  il diritto al riscatto richiesto e renderebbe accoglibile
 la domanda giudiziale da lui proposta.
    La  questione,  che  deve  riguardare  l'art.  69  del  r.d.-l. n.
 680/1938, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale  con  la
 sentenza 13-15 novembre 1990, n. 520, non manifestamente infondata.
    Il  giudice  della  legittimita'  costituzionale  delle  leggi  e'
 intervenuto piu' volte positivamente nella materia. Cio' e' avvenuto,
 oltre che con la menzionata sentenza n. 1016/1988, con le sentenze 24
 giugno-19 luglio 1981, n. 128 e 25 settembre-3 ottobre 1990, n.  426,
 con   le   quali   l'art.   69   del   1938   e'   stato   dichiarato
 costituzionalmente illegittimo rispettivamente nella parte in cui non
 prevede  la  facolta' di riscattare gli anni di iscrizione negli albi
 professionali,  qualora   tale   iscrizione   costituisca   requisito
 necessario  per  l'ammissione  in  carriera, e nella parte in cui non
 preveda la facolta'  di  riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla
 durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante
 all'esercizio della professione  di  assistente  sociale,  rilasciato
 dalle  scuole dirette a fini speciali universitarie, qualora il detto
 titolo sia stato utilizzato per l'accesso  nel  pubblico  impiego  ed
 alle  corrispondenti  mansioni.  Con  le  sentenze 22 giugno-7 luglio
 1988,  n.  765  e  9-29  marzo  1989,  n.  163,  inoltre,  la   Corte
 costituzionale   ha   dichiarato   la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.  1646,  rispettivamente
 nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto del biennio di
 studi presso la scuola-convitto e finalizzato  al  conseguimento  del
 diploma  di vigilatrice d'infanzia, se prescritto per l'ammissione ad
 uno dei posti occupati durante la carriera, e nella parte in cui  non
 prevede  la  facolta'  di  riscatto  dei  periodi corrispondenti alla
 durata legale dei corsi  di  specializzazione,  il  cui  diploma  sia
 richiesto,  in  aggiunta  a  quello  professionale iniziale, del pari
 quale condizione necessaria per accedere ad uno  dei  posti  occupati
 durante la carriera.
    Secondo   la   giurisprudenza,   ormai  consolidata,  della  Corte
 costituzionale, la legislazione in tema di riscatti e' tendenziale  a
 concedere    ogni    migliore    considerazione   alla   preparazione
 professionale acquisita  (quindi  al  tempo  necessario  per  la  sua
 acquisizione)  quando  essa sia ritenuta indispensabile ai fini della
 qualifica ricoperta (sentenza n. 426/1990 che conferma e ribadisce il
 principio affermato con la sentenza n. 163/1989).
    Il  disposto  dell'art.  69  del  r.d.-l.  n.  680/1938  e'  stato
 profondamente modificato in senso estensivo, ma  a  favore  del  solo
 personale  femminile,  dall'art.  24  della legge n. 1646/1962 per il
 quale  sono  divenuti  riscattabili  ai  fini  del   trattamento   di
 quiescenza  il  biennio  corrispondente  al  corso di studi presso la
 scuola-convitto  per  il  conseguimento  del  diploma  di  infermiera
 professionale  nonche',  per  effetto  della  menzionata  sentenza n.
 765/1988, l'analogo corso biennale per il conseguimento  del  diploma
 di  vigilatrice  d'infanzia.  Sono divenuti pertanto riscattabili, in
 deroga alla piu' restrittiva previsione dell'art. 69, non soltanto  i
 periodi  corrispondenti  ai  vari  corsi  di  studi  universitari  od
 equiparati, nonche' ai corsi post universitari di specializzazione  e
 di  perfezionamento,  ma  anche  periodi  di  corsi di studio diversi
 (quali sono quelli per infermiere  professionale  e  per  vigilatrice
 d'infanzia)  di  rango e di durata inferiore a quelli universitari. I
 corsi di studio riscattabili a norma dell'art. 24 sono certamente non
 dissimili da quello, istituito dalla regione Emilia-Romagna, che deve
 essere frequentato per  conseguire  l'abilitazione  allo  svolgimento
 dell'attivita'  di  educatore professionale, quest'ultimo essendo per
 di piu' di  durata  maggiore  (triennale  anziche'  biennale)  e  per
 l'ammissione  al quale e' necessario, al pari che per l'ammissione ai
 corsi di studio  universitari,  il  preventivo  conseguimento  di  un
 diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
    Appare  dunque  irrazionale  e contrario al fondamentale principio
 costituzionale di uguaglianza che non sia concesso, indifferentemente
 al   personale   maschile   e  femminile,  cosi'  da  evitare  quella
 discriminazione in ragione del sesso contenuta  invece  nell'art.  24
 del  1962,  il  riscatto del periodo del corso di studi per educatore
 professionale quando la medesima facolta' e'  invece  accordata  alle
 infermiere   professionali,   alle  vigilatrici  d'infanzia  ed  agli
 assistenti sociali (a questi ultimi per  effetto  della  sentenza  n.
 426/1990) e benche' gli appartenenti a tali categorie non debbano, al
 pari degli educatori professionali, frequentare  un  corso  di  studi
 universitario e conseguire la relativa laurea.
    Si  ritiene  irrilevante  che il corso per educatori professionali
 abbia carattere sperimentale e sia di  istituzione  regionale  e  non
 statale,   volta   che  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
 istruzione artigiana e professionale  sono  state  ormai  interamente
 trasferite  alle  regioni  a statuto ordinario (art. 17 del d.P.R. 24
 luglio  1977,  n.  616),   cosicche'   sono   ormai   di   competenza
 esclusivamente  regionale  tutti i corsi di istruzione professionale.
 Gli allievi di questi corsi, qualora la frequentazione  degli  stessi
 ed  il  conseguimento del relativo titolo abilitativo siano richiesti
 per l'accesso a determinati pubblici  impieghi,  non  possono  essere
 privati,  se  non  a  prezzo  di una iniqua ed illogica disparita' di
 trattamento, del beneficio costituito dalla facolta' di riscatto  del
 periodo  di  durata  dei  corsi  medesimi,  dal  momento che il detto
 beneficio e' invece accordato ad altri soggetti (in particolare  alle
 infermiere   professionali,   alle  vigilatrici  d'infanzia  ed  agli
 assistenti sociali) che versano in una situazione non  dissimile,  se
 non addirittura identica e comunque non piu' qualificante.
    La  questione  ora  in  esame  appare  altresi' non manifestamente
 infondata,  piuttosto  che  con   riferimento   all'art.   97   della
 Costituzione  con  riguardo all'art. 35, primo e secondo comma, della
 legge fondamentale dello Stato.  Per  detto  articolo  la  Repubblica
 tutela  il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (primo comma)
 e cura la formazione e l'elevazione personale dei lavoratori (secondo
 comma).   Non   appare   conforme   all'ultimo  dei  citati  precetti
 costituzionali che il tempo occorrente ad una determinata  formazione
 professionale,  se  necessariamente posteriore alla scuola secondaria
 di secondo grado ed  indispensabile  per  l'accesso  ad  un  pubblico
 impiego,   non   possa   avere  alcuna  rilevanza,  neppure  mediante
 attribuzione della facolta' di riscatto, ai fini del  trattamento  di
 quiescenza e di previdenza del pubblico dipendente, il quale non puo'
 prima di avere frequentato il corso ed ottenuto  il  titolo  relativo
 avere accesso all'impiego.
    La  tutela assoluta ed incondizionata del lavoro, prescritta dalla
 Costituzione, impone che una speciale  qualificazione  professionale,
 se  espressamente  richiesta  e quindi necessaria, venga tenuta nella
 dovuta considerazione, tanto ai fini pensionistici  quanto  a  quelli
 previdenziali,  con  la  rilevanza  attribuita,  almeno  mediante  la
 facolta' di riscatto, al tempo occorrente  per  l'acquisizione  delle
 cognizioni essenziali allo svolgimento delle mansioni.
    E'  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli
 stessi parametri costituzionali e per le medesime considerazioni,  la
 questione  concernente  l'art.  12,  primo comma, della legge 8 marzo
 1968,  n.  152.  Questa  disposizione  rende  riscattabile,  ai  fini
 dell'indennita'  premio  di  servizio, purche' valutabili ai fini del
 trattamento di quiescenza, ai soli periodi di studio  universitari  e
 dei  corsi  speciali di perfezionamento e non tutti invece di periodi
 di studio dei quali sia ammesso il  riscatto  ai  sensi  delle  norme
 vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del
 tesoro.  La  sola,  eventuale   e   sollecitata,   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  69 del r.d.-l. n. 680/1938
 renderebbe il periodo del corso di studio per educatore professionale
 riscattabile unicamente ai fini del trattamento di quiescenza, mentre
 di esso il ricorrente ha chiesto l'accertamento del  suo  diritto  al
 riscatto ai fini del trattamento di previdenza.
    La  pronuncia  della  Corte  costituzionale,  perche' sia utiliter
 data, deve dunque estendersi all'art. 12 del 1968 in modo da  rendere
 generale  ed  illimitato  il rinvio alle disposizioni dettate per gli
 istituti di previdenza e regolatrici  dei  riscatti  dei  periodi  di
 studio ai fini del trattamento di quiescenza.
    Ambedue  le  questioni esaminate vanno pertanto rimesse alla Corte
 costituzionale.