IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che in data 13 giugno 1990 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Linzola Giovanni e Codazzi Giovanni Paolo per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv, del c.p. e 72 della legge stupefacente; che il g.i.p. segnalava la mancanza nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 del c.p.p. di alcuni atti (quali relativi ad un ricorso per Cassazione) e restituiva il fascicolo stesso al p.m. sollecitandone l'integrazione; che il p.m., non ritenendo di accogliere tale sollecitazione proveniente dal giudice, rispondeva con due ordini di argomentazioni: 1) l'art. 416, secondo comma, del c.p.p. indica dettagliatamente gli atti che il p.m. deve trasmettere al g.i.p. (notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p., corpo del reato e cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custoditi altrove) e non contiene quindi alcun obbligo per il primo di mettere a disposizione del secondo e delle altre parti l'intero fascicolo processuale, tanto che l'eventuale mancata trasmissione di atti come unica conseguenza l'inutilizzabilita' degli stessi in giudizio. In particolare gli atti relativi al ricorso per Cassazione non sono ricompresi fra quelli di cui all'art. 416, secondo comma, del c.p.p. Cio' troverebbe conferma nel ruolo svolto dal g.i.p. - giudice "senza fascicolo" - nell'udienza preliminare, ruolo che, essendo limitato ad un "giudizio di rito" non presuppone una cognizione piena; 2) il p.m. prima dell'esercizio dell'azione penale puo' selezionare gli atti da trasmettere al g.i.p. con riferimento alle singole posizioni e ai singoli fatti oggetto di indagini non essendo tenuto alla "discovery" di atti relativi ad "indagati" o "incolpazioni" diversi da quelli per cui chiede il rinvio a giudizio (v. anche art. 130 delle disp. att. e in generale normativa sulla separazione e riunione dei processi) e quindi anche sotto questo profilo e' libero di trasmettere un fascicolo contenente solo una parte degli atti in suo possesso; che il g.i.p. fissava l'udienza preliminare in data 16 ottobre 1990 e, dopo una serie di rinvii dovuti a difetti di notifica all'imputato Codazzi, celebrava tale udienza nei confronti di quest'ultimo in data 8 gennaio 1991; Premesso che nessun rilievo questo giudice intende muovere in ordine alle argomentazioni di cui al punto 2) in quanto appare pienamente legittimo che il p.m. nel caso in cui procede "separatamente" per piu' indagati o piu' incolpazioni trasmetta al g.i.p. solo gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio che intende formulare; che nel caso di specie tuttavia non si e' verificata tale situazione in quanto i fatti di cui al procedimento, assai semplici, si riferiscono ad un episodio di detenzione di droga scoperto in flagranza e a pregressi episodi ammessi dagli imputati, fin dall'inizio attribuiti solo al Linzola e al Codazzi in concorso fra loro; Con riguardo alle argomentazioni di cui al punto 1; O S S E R V A L'art. 416, secondo comma, cosi' come interpretato sia dal p.m., conformemente alla lettura della norma, che da questo giudice - che non avrebbe comunque strumenti processuali per imporre una diversa interpretazione, pure inizialmente sollecitata con la propria missiva al p.m., ma da questi non raccolta - si appalesa costituzionalmente illegittima sotto due profili: 1) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto consente al p.m. di sottrarre degli atti al contraddittorio con la difesa (che si realizza con il deposito del fascicolo trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 131 delle disp. att.), con violazione del fondamentale diritto dell'imputato di conoscere le vicende processuali che hanno portato all'elevazione dell'imputazione nei suoi confronti, comprensive sia degli elementi a suo carico che di quelli a suo discarico eventualmente emersi nel corso delle indagini preliminari. Ne discende che non e' sanzione sufficiente alla mancata trasmissione di atti l'inutilizzabilita' degli stessi nelle successive fasi del giudizio: tale sanzione non offre infatti alcuna garanzia nel caso che gli atti non trasmessi non contengano elementi di accusa, ma elementi contrastanti con l'accusa stessa che la difesa potrebbe non conoscere - vista la segretezza della precedente fase processuale - e non essere posta in grado di utilizzare a suo vantaggio, eventualmente nella prospettiva della scelta di riti alternativi che nell'udienza preliminare le parti possono effettuare; 2) per contrasto con gli artt. 101 e 102 della Costituzione in quanto limita la cognizione del giudice in un modo incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante. Il g.i.p. e' soggetto soltanto alla legge che in sede di udienza preliminare gli impone o gli consente alcune attivita' quali, oltre alle deliberazioni sul rinvio a giudizio, la decisione, anche di ufficio, sulla liberta' personale dell'imputato o la decisione sul merito nel caso di applicazione di un rito alternativo (patteggiamento o rito abbreviativo). Tali attivita' vengono limitate e condizionate dal potere del p.m. di non trasmettere alcuni atti del suo fascicolo ponendo il giudice nella condizione di assumere delle decisioni senza la certezza di aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla decisione stessa. Cio' con riguardo anche all'accertamento di talune nullita' rilevabili anche d'ufficio, che potrebbero nascondersi nelle pieghe di atti non trasmessi dal p.m. L'esercizo della funzione giurisdizionale in conclusione sarebbe illegittimamente compresso dal potere - fra l'altro non suscettibile di alcun controllo e quindi del tutto insidacabile - del p.m. di trattenere una parte degli atti a sua disposizione. La questione di legittimita' costituzionale cosi' prospettata, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante per due motivi: 1) questo giudice all'esito dell'udienza preliminare deve decidere in ordine alla posizione del Codazzi e non ritiene di poterlo fare senza la disponibilita' dell'intero fascicolo del p.m.; cio' anche perche' la consapevolezza della mancanza nel fascicolo trasmessogli di alcuni atti di cui non si puo' conoscere la natura e la portata, non consente di valutare l'incidenza degli stessi nella decisione; 2) la mancanza in particolare degli atti relativi ad un ricorso per Cassazione non consente al giudice, al momento della decisione di accertare la eventuale sussistenza di nullita' rilevabili d'ufficio.