IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2375/89, promossa con citazione notificata il 30 ottobre 1989 da Dal Fabbro Giuseppe contro "As.Co.Mall." S.r.l., e trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 1 giugno 1990. PREMESSO IN FATTO a) Che l'attore ha chiesto in giudizio la condanna della "As.Co.Mall." al pagamento di somme dovutegli in dipendenza di un pregresso rapporto di locazione immobiliare; b) Che, nel costituirsi, esso attore ha depositato in Cancelleria il proprio fascicolo contenente documenti, fra i quali il contratto di locazione de quo, stipulato con la convenuta per scrittura privata; c) Che di tale produzione documentale non vi e' menzione nell'atto introduttivo del processo, notificato alla "As.Co.Mall.", ove anzi e' fatta espressa riserva di depositare non meglio identificati documenti in seguito; d) Che la convenuta e' rimasta contumace; RITENUTO IN DIRITTO a) Che, con sentenza n. 250 del 1986, la Corte costituzionale ha ravvisato la parziale illegittimita' dell'art. 292 del c.p.c., in relazione all'art. 215 n. 1 stesso codice, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore o al conciliatore", rilevando che il contenuto necessario dell'atto introduttivo di tali giudizi, come descritti dall'art. 313 del c.p.c., non consente, a differenza da quanto avviene nei procedimenti di competenza del Tribunale e del Pretore in funzione di giudice del lavoro, giusta il disposto degli artt. 163 n. 5 e 413 n. 5, di inferire dalla contumacia del convenuto il tacito riconoscimento della scrittura privata; b) Che, con successiva sentenza n. 317 del 1989, la stessa Corte ha esteso la pronunzia d'illegittimita' costituzionale parziale, nei termini di cui sopra, all'ipotesi in cui la scrittura privata, non menzionata nell'atto di citazione, venga prodotta in corso di causa dinanzi al tribunale, come consentito dall'art. 184 del codice di rito; c) Che l'esigenza di assicurare per lo meno un'effettiva conoscibilita', da parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte, ai fini del loro tacito riconoscimento, trova oggi una risposta nelle ipotesi di deposito in corso di causa (mediante la notifica del verbale) dinanzi al tribunale, al pretore o al conciliatore, e di deposito contestuale alla costituzione della parte nel solo giudizio di competenza del tribunale, per il disposto dell'art. 163 n. 5 del c.p.c.; d) Che, invece, rimane privo di una disciplina coerente con la ratio delle citate pronunzie il caso in cui, in un giudizio davanti al Pretore (o al conciliatore), l'attore, o comunque la parte costituita, depositi sin dal momento della costituzione stessa i propri documenti, e segnatamente una scrittura privata suscettibile di riconoscimento tacito ex art. 215 del c.p.c., senza pero' farne menzione nell'atto introduttivo (come implicitamente consentito dall'art. 313 del codice di rito) e senza che - per le modalita' stesse del deposito, fatto in cancelleria prima dell'udienza di comparizione - vi sia un verbale da poter notificare al contumace; e) Che, pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, primo comma del c.p.c., nella parte in cui - in relazione all'art. 215 n. 1 del c.p.c. - non prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione dinanzi al pretore o al conciliatore debba contenere l'indicazione dei documenti, o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento, che contestualmente si producono: e cio', sia per contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione (dovendosi qui richiamare integralmente le argomentazioni delle citate sentenze), sia per violazione del principio di eguaglianza (per l'irrazionale disparita' di trattamento, quanto ai rispettivi oneri, fra le parti di processi contumaciali svolgentisi davanti a questo o quel giudice, ovvero di processi svolgentisi dinanzi allo stesso giudice (pretore o conciliatore) a seconda che il documento non menzionato nell'atto introduttivo sia prodotto sin da principio ovvero in corso di causa; f) Che la questione e' altresi' rilevante, poiche' nella specie l'attore ha depositato, all'atto della sua costituzione in giudizio, una scrittura privata non menzionata in citazione, dalla quale dovrebbe trarsi la prova del rapporto contrattuale posto a base del credito azionato;