IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 2375/89, promossa con citazione notificata il 30  ottobre  1989
 da  Dal Fabbro Giuseppe contro "As.Co.Mall." S.r.l., e trattenuta per
 la decisione all'udienza pubblica del 1› giugno 1990.
                           PREMESSO IN FATTO
     a)  Che  l'attore  ha  chiesto  in  giudizio  la  condanna  della
 "As.Co.Mall."  al  pagamento  di  somme dovutegli in dipendenza di un
 pregresso rapporto di locazione immobiliare;
     b) Che, nel costituirsi, esso attore ha depositato in Cancelleria
 il proprio fascicolo contenente documenti, fra i quali  il  contratto
 di  locazione  de  quo,  stipulato  con  la  convenuta  per scrittura
 privata;
     c)  Che  di  tale  produzione  documentale  non  vi  e'  menzione
 nell'atto  introduttivo  del processo, notificato alla "As.Co.Mall.",
 ove  anzi  e'  fatta  espressa  riserva  di  depositare  non   meglio
 identificati documenti in seguito;
     d) Che la convenuta e' rimasta contumace;
                          RITENUTO IN DIRITTO
     a)  Che, con sentenza n. 250 del 1986, la Corte costituzionale ha
 ravvisato la parziale illegittimita' dell'art.  292  del  c.p.c.,  in
 relazione  all'art.  215 n. 1 stesso codice, per contrasto con l'art.
 24, secondo comma,  della  Costituzione,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto
 della  produzione  della  scrittura  privata  nei   procedimenti   di
 cognizione ordinaria dinanzi al pretore o al conciliatore", rilevando
 che  il  contenuto necessario dell'atto introduttivo di tali giudizi,
 come descritti dall'art. 313 del c.p.c., non consente,  a  differenza
 da  quanto avviene nei procedimenti di competenza del Tribunale e del
 Pretore in funzione di giudice del lavoro, giusta il  disposto  degli
 artt. 163 n. 5 e 413 n. 5, di inferire dalla contumacia del convenuto
 il tacito riconoscimento della scrittura privata;
     b)  Che, con successiva sentenza n. 317 del 1989, la stessa Corte
 ha esteso la pronunzia d'illegittimita' costituzionale parziale,  nei
 termini  di  cui  sopra, all'ipotesi in cui la scrittura privata, non
 menzionata nell'atto di citazione, venga prodotta in corso  di  causa
 dinanzi  al  tribunale,  come  consentito dall'art. 184 del codice di
 rito;
     c)  Che  l'esigenza  di  assicurare  per  lo  meno   un'effettiva
 conoscibilita',  da  parte  del  contumace,  delle  scritture private
 contro di lui prodotte, ai fini del loro tacito riconoscimento, trova
 oggi una risposta  nelle  ipotesi  di  deposito  in  corso  di  causa
 (mediante la notifica del verbale) dinanzi al tribunale, al pretore o
 al  conciliatore,  e  di deposito contestuale alla costituzione della
 parte nel solo giudizio di competenza del tribunale, per il  disposto
 dell'art. 163 n. 5 del c.p.c.;
     d)  Che,  invece,  rimane privo di una disciplina coerente con la
 ratio delle citate pronunzie il caso in cui, in un  giudizio  davanti
 al  Pretore  (o  al  conciliatore),  l'attore,  o  comunque  la parte
 costituita, depositi sin dal  momento  della  costituzione  stessa  i
 propri  documenti,  e segnatamente una scrittura privata suscettibile
 di riconoscimento tacito ex art. 215 del c.p.c.,  senza  pero'  farne
 menzione   nell'atto  introduttivo  (come  implicitamente  consentito
 dall'art. 313 del codice di rito) e senza  che  -  per  le  modalita'
 stesse  del  deposito,  fatto  in  cancelleria  prima dell'udienza di
 comparizione - vi sia un verbale da poter notificare al contumace;
     e)  Che,  pertanto,  appare  non  manifestamente   infondata   la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 313, primo comma
 del c.p.c., nella parte in cui - in relazione all'art. 215 n.  1  del
 c.p.c.  -  non  prevede  che  l'atto  introduttivo  del  giudizio  di
 cognizione dinanzi al  pretore  o  al  conciliatore  debba  contenere
 l'indicazione  dei  documenti,  o  comunque  delle  scritture private
 suscettibili  di  tacito  riconoscimento,  che   contestualmente   si
 producono:  e  cio',  sia  per contrasto con l'art. 24, secondo comma
 della  Costituzione  (dovendosi  qui  richiamare   integralmente   le
 argomentazioni   delle  citate  sentenze),  sia  per  violazione  del
 principio   di   eguaglianza   (per   l'irrazionale   disparita'   di
 trattamento,  quanto  ai  rispettivi  oneri, fra le parti di processi
 contumaciali svolgentisi davanti a questo o quel giudice,  ovvero  di
 processi   svolgentisi   dinanzi   allo  stesso  giudice  (pretore  o
 conciliatore) a seconda che il  documento  non  menzionato  nell'atto
 introduttivo sia prodotto sin da principio ovvero in corso di causa;
     f)  Che  la questione e' altresi' rilevante, poiche' nella specie
 l'attore ha depositato, all'atto della sua costituzione in  giudizio,
 una  scrittura  privata  non  menzionata  in  citazione,  dalla quale
 dovrebbe trarsi la prova del rapporto contrattuale posto a  base  del
 credito azionato;