Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  361
 dell'11  febbraio  1991,  rappresentata  e  difesa,  tanto unitamente
 quanto disgiuntamente in virtu' di procura speciale 13 febbraio  1991
 rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli, vice segretario della
 giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.056)  dagli  avv.ti  proff.ri
 Sergio  Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica per la dichiarazione di  incostituzionalita'  degli  artt.  2,
 primo  comma;  4,  primo,  terzo,  quarto  e  quinto comma; 5, primo,
 secondo, quarto e quinto comma; 8; 9; 10; 13; 17; 18 e 38 della legge
 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del  piano  energetico
 nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia, di risparmio
 energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonche'
 di ogni altra  norma  in  essa  contenuta,  lesiva  delle  competenze
 provinciali,  per  violazione  degli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14;
 15; 16, primo comma; 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,  e
 relative  norme  di  attuazione,  di  cui in particolare al d.P.R. 22
 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 26 marzo  1977,  n.  235,  nonche'  delle
 disposizioni   di  cui  alla  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  e
 dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.
                               F A T T O
    La legge impugnata 9 gennaio 1991, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 13
 del  16  gennaio  1991)  recante  "Norme  per  l'attuazione del piano
 energetico nazionale in materia di  uso  nazionale  dell'energia,  di
 risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
 energia" dichiara all'art. 1 di perseguire lo scopo del miglioramento
 dei processi di  trasformazione  dell'energia,  della  riduzione  dei
 consumi   di   energia   e  del  miglioramento  delle  condizioni  di
 compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia stessa.
    La legge viola in larga parte le  competenze  della  provincia  di
 Bolzano.   Per   quanto   riguarda   la  materia  dell'uso  razionale
 dell'energia,  del  suo  risparmio  e  dello  sviluppo  delle   fonti
 rinnovabili  di  energia va richiamata la particolare disciplina e le
 differenziate attribuzioni che regolano l'ordinamento della provincia
 autonoma di Bolzano, basata  su  precise  norme  statutarie,  su  una
 preesistente disciplina legislativa, su compiute norme di attuazione,
 nonche'   su  leggi  statali  di  principio  e  su  una  legislazione
 provinciale ben articolata.
    In particolare precisiamo che la disciplina che regola la  materia
 de  qua per la provincia autonoma di Bolzano va vista nel suo insieme
 e dev'essere valutata nel suo complesso:
    Art. 12 dello statuto: "Per le concessioni di grandi derivazioni a
 scopo idroelettrico e le relative proroghe di  termine,  le  province
 territorialmente  competenti  hanno facolta' di presentare le proprie
 osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino  all'emanazione
 del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.
    Le  province  hanno  altresi'  facolta'  di  proporre  ricorso  al
 tribunale superiore delle  acque  pubbliche  avverso  il  decreto  di
 concessione e di proroga.
    I  presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti
 o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo  alle
 riunioni  del  consiglio  superiore  dei lavori pubblici, nelle quali
 sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
    Il  Ministero  competente  adotta  i   provvedimenti   concernenti
 l'attivita'  dell'ente  nazionale  per l'energia elettrica (E.N.E.L.)
 nella regione, sentito il parere della provincia interessata".
    Art. 13 dello statuto: "Nelle concessioni di grande derivazione  a
 scopo  idroeletrico,  i  concessionari  hanno  l'obbligo  di  fornire
 annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e  di  Trento  -
 per  servizi  pubblici e categorie di utenti da determinare con legge
 provinciale - 220 Kwh per  ogni  Kw  di  potenza  nominale  media  di
 concessione,  da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea
 di  trasporto  e  distribuzione  ad  alta  tensione   collegata   con
 l'officina stessa, nel punto piu' conveniente alla provincia.
    Le  province  stabiliscono  altresi'  con  legge  i criteri per la
 determinazione del prezzo  dell'energia  di  cui  sopra  ceduta  alle
 imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le
 quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.
    I  concessionari  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
 dovranno corrispondere semestralmente alle  province  lire  6,20  per
 ogni  Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima
 indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al
 cinque per cento del prezzo medio di vendita  dell'energia  elettrica
 dell'E.N.E.L., ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
    Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche
 presentate,  nelle  province  di  Trento e di Bolzano, in concorrenza
 dall'E.N.E.L. e dagli enti locali, determinati in base  a  successiva
 legge  dello  Stato,  provvede  il Ministero per i lavori pubblici di
 concerto col Ministero per l'industria, il commercio e  l'artigianato
 e d'intesa con la provincia territorialmente interessata".
    Art.  14 dello statuto: "E' obbligatorio il parere della provincia
 per  le  concessioni  in  materia  di   comunicazioni   e   trasporti
 riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
    E'  altresi'  obbligatorio  il parere della provincia per le opere
 idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e  la  provincia
 predispongono  d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere
 idrualiche di rispettiva competenza.
    L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della
 provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in  base
 a  un  piano  generale  stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello
 Stato e della provincia in seno a un apposito comitato".
    La materia e' stata oggetto anche degli  accordi  sul  "pacchetto"
 (approvato  dal  Parlamento e regolato da un calendario operativo che
 ha costituito oggetto di accordi internazionali che  prevede  (Misura
 30)  la  "modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione alle
 province delle prestazioni e delle forniture  di  energia  elettrica,
 ivi  compresa,  in  quanto  applicabile,  la  previsione  di  cui  al
 terz'ultimo  comma,  in  base  al  quale  la  regione  a  parita'  di
 condizioni  e' preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel
 quadro del sistema dell'E.N.E.L." e  (Misura  118)  la  "facolta'  di
 costruire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione
 di  energia  elettrica  (modifica  dell'art.  4,  n.  5 della legge 6
 dicembre 1962, n. 1643)".
    In base a tali normative ed accordi sono state varate due  precise
 norme  di  attuazione  e precisamente il decreto del Presidente della
 Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione  dello  statuto
 speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
 ed  opere  pubbliche  e il decreto del Presidente della Repubblica 26
 marzo 1977, n. 235, norme di attuazione dello statuto speciale per la
 regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e  distribuzione
 di energia idroelettrica.
    La  materia  dello  sviluppo delle fonti di energia incide in modo
 particolare anche sulle risorse finanziarie della  provinca  autonoma
 di Bolzano.
    All'uopo  si  deve  tener  conto  del  fatto che nell'ambito della
 regolamentazione  delle  finanze  provinciali  e  regionali  vale  il
 principio  del limite invalicabile dato dalle risorse del territorio,
 fra cui e' compresa la partecipazione alla maggiore risorsa  naturale
 del   territorio,   costituita   dall'utilizzazione   delle   risorse
 idroelettriche,  come  sopra  precisato.  La  provincia  autonoma  di
 Bolzano ha accettato a sensi dell'art. 104 dello statuto il riassetto
 finanziario acconsentendo alla disciplina ex novo del titolo VI dello
 statuto  stesso  (modificato con legge 30 novembre 1989, n. 836), che
 prevede appunto che  il  limite  invalicabile  per  il  finanziamento
 dell'autonomia  e' costituito dal gettito di tutte le imposte e tasse
 riferibili al territorio.
    Vi e' poi tutta una serie di leggi statali di principio che deroga
 alla disciplina nazionale. Fra esse citiamo la legge 12 aprile  1983,
 n.  127  (salvaguardia  della  competenza  delle province autonome di
 Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici
 e  di  sviluppo  delle fonti rinnovabili di energia) che all'articolo
 unico prevede che: "Ai sensi dello statuto speciale per il  Trentino-
 Alto  Adige  approvato con il decreto del presidente della Repubblica
 21 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione,  non  si
 applicano  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano la delega
 prevista all'art. 7, primo comma,  il  procedimento  di  ripartizione
 previsto  all'art.  12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta'
 prevista all'art. 15, primo comma, della legge  29  maggio  1982,  n.
 308.
    Le  quote  dello stanziamento complessivo di cui all'art. 27 della
 legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di
 Trento  e  Bolzano  a  norma  dell'art.  78  dello  statuto  speciale
 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972,
 n. 670".
    A  questo  insieme  di  norme  si  aggiunge  una minuta disciplina
 legislativa provinciale (e corrispondente attuazione  amministrativa)
 che  ha  avuto  il  suo  punto  forte in una legge di settore che - a
 quanto e' dato leggere nella letteratura  scientifica  -  costituisce
 legge  pilota. Parliamo della legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11,
 che reca nuove norme sul contenimento dei  consumi  energetici  e  lo
 sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia.
    Tutto  questo  complesso  di  norme e di principi in larga parte a
 livello costituzionale e comunque di legge rinforzata, viene ignorato
 ed in parte palesemente violato  dalle  disposizioni  della  legge  9
 gennaio 1991, n. 10, che qui si impugna.
    Non  solo,  ma  la  legge  impugnata  contrasta anche con l'art. 8
 (competenza esclusiva) in particolare con i nn. 3, 5, 6, 9,  10,  14,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28 dello statuto speciale per la regione
 Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670),  i  quali
 attribuiscono  alla  provincia  autonoma  ricorrente  una  competenza
 legislativa  ed  amministrativa primaria in materia della "tutela del
 patrimonio  storico,  artistico  e  popolare,  urbanistica  e   piani
 regolatori,  di tutela del paesaggio, dell'artigianato, dell'edilizia
 comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
 carattere pubblico, comprese le agevolazioni per  la  costruzione  di
 case  popolari  in  localita' colpite da calamita' e le attivita' che
 enti a carattere extra provinciale,  esercitano  nelle  province  con
 finanziamenti  pubblici,  di  miniere,  comprese  le acque minerali e
 termali, cave e torbiere, di alpicoltura e parchi per  la  protezione
 della  flora  e  della  fauna,  di  viabilita',  acquedotti  e lavori
 pubblici  di  interesse  provinciale,  compresi  la  regolamentazione
 tecnica  e  l'esercizio  degli  impianti  di  funivia,  di  turismo e
 industria alberghiera, compresi  le  guide,  i  portatori  alpini,  i
 maestri  e  le  scuole  di sci, di agricoltura, foreste e corpo fore-
 stale, patrimonio  zootecnico  ed  ittico,  istituti  fitopatologici,
 consorzi    agrari   e   stazioni   agrarie   sperimentali,   servizi
 antigrandine, bonifica, di opere idrauliche  della  terza,  quarta  e
 quinta categoria e di edilizia scolastica".
    Inoltre  la legge impugnata contrasta anche con l'art. 9, n. 3, 8,
 9, 10 e 11 dello statuto che attribuisce alla provincia  autonoma  di
 Bolzano  competenza  di grado concorrente in materia di commercio, di
 incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque
 pubbliche, escluse le grandi derivazioni a  scopo  idroelettrico,  di
 igiene e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,
 di  attivita'  sportive  e  ricreative  con  i  relativi  impianti ed
 attrezzature.
                             D I R I T T O
     A)  Anzitutto  si  denuncia  la   illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 2 della legge impugnata.
    Tale   articolo   affida  al  comitato  interministeriale  per  la
 programmazione economica (C.I.P.E.) l'emanazione "di direttive per il
 coordinato  impiego  degli  stumenti  pubblici  di  intervento  e  di
 incentivazione   della   promozione,  della  ricerca  dello  sviluppo
 tecnologico,  nei   settori   della   produzione   del   recupero   e
 dell'utilizzo  delle  fonti rinnovabili di energia e del contenimento
 dei consumi energetici".
    La disposizione e' illegittima  in  quanto  subordina  l'esercizio
 delle competenze provinciali alle direttive del C.I.P.E.
    Non basta, infatti, prevedere che le province autonome di Trento e
 Bolzano  siano  "sentite",  quando  costituzionalmente  alle province
 stesse sono  attribuite  le  competenze  nei  settori  che  la  legge
 impugnata sottopone alla disciplina di direttive del C.I.P.E.
    La  legge  impugnata  viola  tutto  l'assetto  autonomistico della
 provincia  autonoma  di  Bolzano  che  nell'ambito  dell'energia  (in
 particolare  dell'uso  razionale,  del  risparmio  energetico e dello
 sviluppo delle fonti) e' chiaramente definito dalle  succitate  norme
 statutarie  (artt.  12,  13  e  14),  da  precisi  accordi di portata
 internazionale  (pacchetto  misure  30  e  118   surrichiamati)   con
 violazione  anche della competenza primaria prevista dall'art. 8, nn.
 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19,  20,  21,  24  e  28;  di  quella
 secondaria  prevista dall'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; nonche' degli
 artt. 12; 13; 14; 16, primo comma; 104; 107; dello statuto d.P.R.  31
 agosto  1972,  n.  670,  e  relative  norme  di attuazione, di cui in
 particolare quelle sancite con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e  d.P.R.
 26  marzo  1977,  n.  235;  del principio sancito dall'articolo unico
 della  legge  21  aprile  1983,  n.  127,  dell'assetto   finanziario
 disciplinato  dalle  disposizioni  di cui al titolo VI dello statuto,
 integrato dalla legge concordata 30 novembre 1989, n. 386, e  non  da
 ultimo  della  legislazione  provinciale, che in attuazione di questa
 disciplina costituzionalmente fondata ha  definito  l'ambito  con  la
 legge  provinciale 5 maggio 1987, n. 11, che ha disciplinato tutto il
 settore dell'uso razionale dell'energia, del risparmio  energetico  e
 dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
    In   particolare  denunciamo  anche  la  violazione  del  disposto
 dell'art. 13, secondo comma, dello statuto che prevede che "Le  prov-
 ince  stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione
 del  prezzo  dell'energia  di   cui   sopra   ceduta   alle   imprese
 distributrici,  nonche'  i criteri per le tariffe di utenza, le quali
 non  possono  comunque  superare  quelle  deliberate  dal  C.I.P."  e
 dall'art.  14,  terzo  comma,  dello  statuto  stesso che dispone che
 "L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato  e  della
 provincia, nell'ambito della rispettiva competenza ha luogo in base a
 un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato
 e della provincia in seno ad un apposito comitato".
    Non  solo,  ma l'art. 2 della legge impugnata viola anche la norma
 di attuazione 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 9  della
 stessa  nella  parte  in  cui  dispone che: "Al fine di coordinare le
 esigenze nazionali e quelle provinciali,  provvedendo  al  fabbisogno
 territoriale con la piu' razionale utilizzazione delle risorse locali
 attribuite  alle province e agli enti locali rispettivamente ai sensi
 del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello  statuto  e  relative
 norme  di  attuazione,  e'  costituito  presso  il  commissariato del
 Governo territorialmente  competente  un  comitato  di  coordinamento
 delle attivita' elettriche composto da tre rappresentanti dello Stato
 nominati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, tra i quali
 almeno  uno  designato  dall'E.N.E.L.  e  tre  rappresentanti   della
 provincia  interessata  nominati dalla rispettiva giunta provinciale,
 tra i quali almeno uno designato dagli  enti  locali  che  esercitano
 attivita' elettriche".
    Tra  i  diversi compiti attribuiti a tale comitato vi e' anche una
 competenza del tutto identica a quella  ora  attribuita  al  C.I.P.E.
 Dispone, infatti, l'art. 9 che "Il comitato di coordinamento delibera
 in particolare in ordine:
      1) al programma del fabbisogno territoriale;
      2)  al  piano  tecnico di interconnessione delle reti elettriche
 nonche' a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle  reti
 tra le due province;
      3)   al   programma   e,   tenuto  conto  delle  caratteristiche
 dell'energia,    alle    condizioni    tecniche     ed     economiche
 dell'interscambio   di  cui  al  comma  precedente,  anche  ai  sensi
 dell'art. 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  marzo
 1965,   n.   342,   nonche'   per   soddisfare   eventuali  richieste
 dell'E.N.E.L.  di  cui  all'articolo  12  dello  stesso  decreto;  in
 quest'ultima  ipotesi  il  prezzo  dell'energia  corrisponde a quello
 determinato per l'energia fornita  in  attuazione  del  programma  di
 interscambio.
    Delibera  anche  su  eventuali  scambi  o  acquisti di energia con
 imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lett. a)  del  comma
 precedente".
    Tali   norme   di  attuazione  disciplinano  quindi  compiutamente
 l'autonomia e la competenza  propria  in  tema  di  razionalizzazione
 dell'energia  e di elaborazioni di mezzi per provvedere al fabbisogno
 provinciale e affidando tali compiti e il  loro  coordinamento  a  un
 "comitato paritetico" che decide sulla base di una "intesa".
     B)  L'art.  4,  primo  comma,  della legge impegnata prevede che:
 "Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
 previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere
 del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
 di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
 dell'artigianato,  sentiti  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche
 (C.N.R.), l'E.N.E.A., le ragioni e le province autonome di  Trento  e
 Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e
 delle  priorita'  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, e successive
 modificazioni  ed  integrazioni,  definiscono  i   criteri   generali
 tecnico-costruttivi  e  le  tipologie  per l'edilizia sovvenzionata e
 convenzionata  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e  privata,  anche
 riguardo   alla   ristrutturazione   degli   edifici  esistenti,  che
 facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1  e  al
 titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura,
 ogni due anni".
    Questa   disposizione  e'  incostituzionale  e  gravemente  lesiva
 dell'autonomia provinciale incidendo su una materia la cui disciplina
 e' affidata alla competenza  legislativa  esclusiva  della  provincia
 autonoma  di Bolzano in forza dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 10 e 17 dello
 statuto, con relative norme di attuazione, che affidano la competenza
 relativa a tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
 popolare; urbanistica  e  piani  regolatori;  tutela  del  paesaggio;
 edilizia  sovvenzionata;  viabilita'  e  acquedotti  alla  competenza
 esclusiva della provincia autonoma di Bolzano.
    E' escluso che tali materie  possono  essere  disciplinate  da  un
 "Regolamento"  adottato dal Consiglio dei ministri e che la provincia
 autonoma abbia soltanto il  diritto  di  essere  sentita  in  merito,
 quando in realta' gode di competenza esclusiva in materia.
     C)  L'art.  4,  terzo  comma,  della legge impugnata prevede che:
 "Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
 previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere
 del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro  dell'agricoltura  e
 delle  foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria  del
 commercio e  dell'artigianato,  sentiti  il  C.N.R.,  l'E.N.E.A.,  le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
 norme per definire  i  criteri  generali  per  la  costruzione  o  la
 ristrutturazione  degli  impianti di interesse agricolo, zootecnico e
 forestale che facilitano il raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
 all'art. 1".
    La  disposizione  incide  su materie la cui disciplina e' affidata
 alla  competenza  legislativa  esclusiva  delle   province   autonome
 dall'art.  8,  nn.  9, 16, 21 dello statuto e dalle relative norme di
 attuazione (artigianato, alpicoltura e parchi, agricoltura,  foreste,
 patrimonio zootecnico ed ittico, ecc.).
    Essa e' lesiva di tali competenze primarie, oltre che dai principi
 autonomistici costituzionali sopra richiamati.
     D)  L'art. 4, quarto comma, prevede che "Entro centottanta giorni
 con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   adottato   previa
 deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il parere delle
 regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  le
 associazioni  di  categoria  interessate,  sono  emanate norme per il
 contenimento dei  consumi  di  energia,  riguardanti  in  particolare
 progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
 termici,  e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
 durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione degli
 impianti termici; temperatura massima dell'aria degli edifici durante
 il funzionamento degli impianti  termici;  rete  di  distribuzione  e
 adeguamento  delle  infrastrutture  di  trasporto,  di ricezione e di
 stoccaggio  delle   fonti   di   energia   al   fine   di   favorirne
 l'utilizzazione  da  parte  degli operatori pubblici e privati per le
 finalita' di cui all'art. 1".
    Questa norma  invade  palesemente  l'ambito  di  competenza  della
 provincia  che  in  base alla norma di attuazione n. 235 del 26 marzo
 1977, e in particolare dell'art. 9 di  tale  d.P.R.,  che  disciplina
 compiutamente  tutta  la  materia  cui  si riferisce l'art. 4, quarto
 comma, impugnato, ha gia'  dettagliatamente  disposto  con  la  legge
 provinciale n. 11/1987.
     E) L'art. 4, quinto comma, della legge impugnata affida sempre al
 "Regolamento"  da  adottare  dal  Consiglio  dei ministri, il varo di
 norme in tema di contenimento dei consumi energetici  in  materia  di
 reti  e  di  infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di
 trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
    Anche  tale  materia  rientra  nella  competenza  esclusiva  della
 provincia autonoma di Bolzano e precisamente dell'art. 8, nn. 17 e 18
 viabilita',   acquedotti,  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse
 provinciale ed e' stata compiutamente regolata dalle  relative  norme
 di attuazione.
     F)  L'art.  5,  n.  1,  impone alla provincia l'adozione di piani
 regionali per l'individuazione dei bacini per gli interventi  di  uso
 razionale  dell'energia  e  di  utilizzo  delle  fonti rinnovabili di
 energia ed inoltre subordina il piano  stesso  al  raggiungimento  di
 un'intesa con l'E.N.E.A.
    Il  seguente  n.  2  dello  stesso  art.  5  impone alla provincia
 l'adozione di un piano riguardo  l'uso  delle  fonti  rinnovabili  di
 energia  e  subordina  l'emanazione del piano all'intesa con gli enti
 locali e rispettive aziende facenti parte del bacino sub c),  nonche'
 al coordinamento con l'E.N.E.A.
    Il  successivo  n. 4 dell'art. 5 prevede un potere sostitutivo del
 Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   per
 l'adozione  dei  provvedimenti  sub  c) e d), senza preavviso alcuno,
 anziche' quello eventuale del Presidente del Consiglio  dei  ministri
 e, previa deliberazione del Consiglio stesso, e sentito il presidente
 della giunta provinciale.
    L'art.  5,  n. 5, infine, impone l'adozione nei comuni superiori a
 50.000 abitanti di un piano a livello comunale relativo all'uso delle
 fonti rinnovabili di energia.
    Tutte queste disposizioni sono in contrasto:
      con le disposizioni dell'art. 8, n. 24 (opere  idrauliche  della
 terza,  quarta e quinta categoria) la cui disciplina e' affidata alla
 competenza legislativa esclusiva della  provincia  autonoma  e  delle
 relative norme d'attuazione;
      con le disposizioni dell'art. 9, n. 9: utilizzazione delle acque
 pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la cui
 disciplina  e' invece affidata alla competenza legislativa secondaria
 della provincia e relative norme d'attuazione;
      con le disposizioni che riservano  alla  provincia  autonoma  le
 competenze  in  tema di urbanistica e piano regolatore edilizio (art.
 8, nn. 5 e 10) e relative norme d'attuazione.
    L'esercizio  di  queste   competenze   legislative   esclusive   o
 secondarie  non  puo'  essere  limitata  al  punto  da  poter  essere
 esercitate  soltanto  d'intesa  con  un  ente  nazionale   quale   e'
 l'E.N.E.A.,  oppure  d'intesa con l'E.N.E.A. e con enti locali o loro
 aziende.
    Anzitutto va rilevato che "l'utilizzazione delle acque pubbliche e
 le opere idrauliche sono  esercitate  per  il  rispettivo  territorio
 dalle  province  autonome  di  Trento e Bolzano" in base all'art. 1 e
 segg. delle norme d'attuazione, d.P.R.  22 marzo 1984, n. 381.
    Inoltre, non v'e' dubbio che per le piccole  derivazioni  a  scopo
 idroelettrico  la  provincia  autonoma  gode  di potesta' legislativa
 secondaria che non puo' essere limitata nel senso che potrebbe essere
 esercitata solo d'intesa con l'E.N.E.A. o con altri enti.
    Per   quanto   riguarda   poi   le   grandi  derivazioni  a  scopo
 idroelettrico l'art. 14, ultimo  comma,  dello  statuto  prevede  che
 "l'utilizzazione  delle  acque pubbliche da parte dello Stato e della
 provincia nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a
 un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato
 e della provincia in seno a un apposito comitato". Quindi  anche  per
 quanto  riguarda  le  grandi  derivazioni  la  legge  impugnata detta
 disposizioni viziate da  incostituzionalita'  in  quanto  sostituisce
 alla  norma  statutaria le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
 impugnata, sostituendo all'apposito comitato e all'intesa fra Stato e
 provincia un'intesa del tutto diversa (E.N.E.A. ed enti locali).
     G)  Anche  l'art.  8  della  legge  impugnata   e'   viziato   da
 incostituzionalita'  sottraendo  esso alla competenza della provincia
 autonoma di Bolzano la potesta' di concedere agevolazioni a  sostegno
 dell'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili di energia dell'edilizia, di
 contenimento  dei  consumi  energetici   nei   settori   industriale,
 artigianale,    commerciale,    turistico,   sportivo   e   agricolo,
 illuminazione stradale, e abitazioni ad uso civile  od  altro,  e  di
 produzione  di  energia  da  fonti rinnovabili di energia nel settore
 agricolo, che le viene attribuita in via delegata.
    La provincia autonoma di Bolzano sostiene, invece, di essere  essa
 stessa  competente  a  decidere sui contributi da concedere in quanto
 gode di competenza legislativa esclusiva nella materia di artigianato
 (art. 8, n. 9), di viabilita' (art. 8, n. 17), di turismo (art. 8, n.
 20), di agricoltura (art. 8,  n.  21)  e  di  competenza  legislativa
 secondaria  nella materia commercio (art. 9, n. 3), sport (art. 9, n.
 11) anche in relazione  agli  artt.  15  e  16,  primo  comma,  dello
 statuto.
    L'art.  8  della  legge  impugnata  si  sostituisce  alla  vigente
 legislazione   provinciale   tentando    di    disciplinare    invece
 minuziosamente  per  chi,  per  che  cosa e in quale misura debbano o
 possano essere concessi i contributi.
     H) Parimenti incostituzionale e' l'art. 9 della  legge  impugnata
 nella  parte  in  cui  da',  con  legge ordinaria, disposizioni sulle
 modalita' di esercizio delle competenze  regionali  e  provinciali  e
 ricollegandosi  alle disposizioni di cui agli artt. 8, 10 e 13 (tutte
 e tre le disposizioni sono impugnate per incostituzionalita'  con  il
 presente  ricorso)  obbliga  la  provincia autonoma di Bolzano in via
 delegata di concedere e erogare i contributi previsti dagli artt.  8,
 10  e  13  stabilendo rigorosamente e dettagliatamente i criteri e le
 modalita' di concessione dei contributi.
    L'illegittimita' di tale disposizione (che si ricollega  a  quella
 contenuta  negli  artt.  8,  10 e 13), deriva dal fatto che si tratta
 sempre di contributi concessi  in  materie  che  sono  di  competenza
 esclusiva  della  provincia  autonoma  di  Bolzano.  Non  puo' essere
 imposta  alla  provincia   autonoma   di   Bolzano   l'osservanza   e
 l'applicazione   di  disposizioni  di  dettaglio  che  riguardano  la
 concessione di contributi istituiti con legge statale  nelle  materie
 di  competenza  primaria  provinciale o in materie in cui lo Stato ha
 soltanto  potere  di  emanazione  di  leggi  di  principio.  Qui   la
 disposizione  impugnata  viola  non solo l'esercizio delle competenze
 primarie di cui all'art. 8 e dell'art. 16, primo comma, dello statuto
 ma anche l'art. 15 dello statuto e la disciplina prevista dall'art. 5
 della legge sulla finanza regionale n.  386/1989  (legge  rinforzata,
 varata  d'intesa  con  la  provincia autonoma di Bolzano) che prevede
 l'assegnazione  pro-quota  degli stanziamenti e non un sistema in cui
 la provincia puo' solo raccogliere e  trasmettere  domande  e  -  per
 giunta  - alla fine, sui fondi residui (cosi' art. 9, n. 5) decide ed
 assegna direttamente solo il Ministro.
     I) Lo stesso vale anche per l'art. 10 della legge  impugnata  che
 ricollegandosi  ai  due  articoli precedenti 8 e 9 detta disposizioni
 riguardo all'ammontare  dei  contributi  nei  settori  artigianale  e
 terziario  e  nella  movimentazione  dei  prodotti,  in contrasto con
 l'articolo 15 dello statuto. Il settore artigianale (art. 8, n. 9)  e
 gran  parte  del terziario (art. 8, n. 20) rientrano nella competenza
 esclusiva della provincia autonoma  di  Bolzano;  quello  commerciale
 nella  competenza  secondaria (art. 9, n. 3). In tutti questi settori
 la provincia ha competenza legislativa ed  amministrativa  (art.  16,
 primo comma, dello statuto) che viene palesamente violata.
     J)  L'art. 13, primo comma, della legge impugnata detta norme per
 la  concessione  dei  contributi  nel  settore  dell'agricoltura  che
 rientra  nella  competenza esclusiva della provincia (art. 8, n. 21).
 Le disposizioni sono pertanto incostituzionali per le stesse  ragioni
 esposte nei tre punti precedenti che, per amore di brevita', si danno
 per interamente trascritte.
    Si aggiunga che e' gravemente viziato da incostituzionalita' anche
 il  secondo  comma  dello  stesso  articolo  13.  Le disposizioni ivi
 contenute obbligano la provincia a promuovere con le associazioni  di
 categoria  degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi
 alla individuazione di soggetti e strumenti per la  realizzazione  di
 interventi  di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. Visto
 che tutta la materia dell'agricoltura (art. 8, n. 21, art. 8,  n.  16
 alpicoltura   e  relative  norme  di  attuazione)  e'  devoluta  alla
 competenza   esclusiva   della   provincia   che   ha    disciplinato
 minuziosamente  tutta  la  materia.  Le sue competenze legislative ed
 amministrative (art. 16, primo comma) vengono cosi' violate.
     K) Gli  artt.  17  e  18  della  legge  impugnata  prevedono  poi
 specifiche  disposizioni  riguardo  al  modo di concessione, cumulo e
 revoca dei contributi (art. 17) e alle modalita'  di  erogazione  dei
 contributi  (art.  18)  il  tutto  in  settori in cui la provincia ha
 competenza legislativa esclusiva,  primaria  o  perlomeno  secondaria
 violando  l'autonomia  provinciale  e in particolare le competenze di
 cui all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24  e
 28  e all'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11, nonche' quelle previste dagli
 artt. 12, 13, 14, 15 e 16, primo comma.
     L) Infine viene  rilevata  la  incostituzionalita'  dell'art.  38
 della  legge  impugnata  che  dispone  la ripartizione e riduzione di
 fondi per far fronte alle spese previste dalla legge impugnata e cio'
 in aperta violazione dell'autonomia finanziaria  provinciale  che  e'
 stata  compiutamente  regolata  dalla  legge  rinforzata n. 386/1989,
 varata d'intesa fra Stato e provincia autonoma,  ed  e'  disciplinata
 dal titolo VI dello statuto di autonomia.