IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare 20 novembre 1990; Stante nella concreta fattispecie la pregevolezza delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, e comunque, a livello di eccezioni di illegittimita' costituzionale, sollevabili d'ufficio e manifestamente non infondate, in quanto rilevanti nel corrente processo; Posto che la prima rilevante questione attiene all'originaria richiesta della difesa dell'imputato Accattoli, di declaratoria di incompetenza per materia, di per se' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, in forma di ordinanza ex art. 22, n. 1, del nuovo c.p.p., con conseguente restituzione degli atti al p.m., stante all'epoca dei fatti la minore eta', sia pure per pochi giorni, del proprio assistito; Atteso che non puo' condividersi la tesi del difensore secondo cui trattasi di provvedimenti che, nell'ipotesi opposta di sentenza ex art. 22, n. 3, implicherebbe comunque interferenze nel merito, cio' in quanto il concetto di incompetenza va riferito allo stato e grado del meccanismo processuale, sia esso nel corso delle indagini preliminari (e allora ricorre l'ordinanza in quanto trattasi di soggetti non ancora imputati ma soltanto sottoposti alle dette indagini), sia esso dopo la chiusura delle indagini preliminari, stante in questo caso la declaratoria con sentenza; Ritenuto che l'art. 21 e' norma generale rispetto all'art. 22 (norma speciale); premesso che il processo si riferisce all'udienza preliminare e quindi ad una azione penale gia' esercitata dal p.m. Sede, e quindi caratterizzata dalla presenza di un autentico imputato laddove il concetto di procedimento si riferisce alla pregressa fase delle indagini preliminari; Poiche' all'odierna udienza lo stesso difensore ha arricchito la tematica richiamandosi al difetto di giurisdizione ex art. 20 del nuovo c.p.p., di per se' rilevabile, ai sensi del primo comma, anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; Poiche' tuttavia la difesa si e' richiamata piu' propriamente all'art. 20, secondo comma, che distingue fra difetto rilevato nel corso delle indagini preliminari (per il quale si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, primo e secondo comma) e l'ipoesi di sentenza relativa dopo la chiusura delle indagini preliminari, in ogni stato e grado del processo; Trattandosi di norma che si riannoda, piu' che all'art. 49 del c.p.p. abrogato, all'art. 38 del vecchio codice, che disciplinava i casi di incompetenza dell'a.g.o.; Poiche' la formulazione originaria dell'art. 20, secondo comma, del nuovo c.p.p. prevedeva che il giudice, rilevato il difetto di giurisdizione, ordinasse la trasmissione degli atti all'ufficio investito dell'esercizio dell'azione penale presso il giudice competente, mentre la formulazione attuale parla di "trasmissione degli atti all'autorita' competente", e la modifica, come si legge nella relazione finale, e' stata dovuta all'intento di rendere applicabile la norma anche alle ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione penale, ritenendosi comunque che l'art. 20 inquadri i rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale, con portata piu' ampia dell'art. 49 abrogato c.p.p., che si limitava a prevedere l'incompetenza dell'a.g.o. nei confronti del giudice speciale senza disciplinare l'ipotesi inversa; Stante la lacunosita' e l'eccessiva generalita' di detta norma, che non delimita sufficientemente le eventuali incompatibilita' con le giurisdizioni penali speciali; Poiche' ex art. 101 della Costituzione la giustizia e' non diretta bensi' indiretta, in quanto amministrata in mome del popolo, essendo i giudici soggetti soltanto alla legge ed essendo altresi', nella gerarchia delle fonti normative, la Costituzione la suprema fonte normativa; Poiche' secondo l'art. 102 della Costituzione la funzione giurisdizionale e' comunque esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, non potendosi istituire ne' giudici straordinari ne' giudici speciali, potendo soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinarie sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura, nei casi e nelle forme regolate dalla legge per la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; Ritenuto quindi che il tribunale per i minorenni, di per se' competente nei confronti dell'Accattoli, sia un giudice specializzato ma non un giudice speciale ne' tanto meno straordinario, ragion per cui la riferita interpretazione dell'art. 20, proveniente dallo stesso legislatore, opera commistione fra il concetto di autorita' non giurisdizionale (es. p.a. o commissione parlamentare d'inchiesta) e giudice specializzato; Poiche' la formulazione tecnica "autorita' competente" e' generica e come tale lacunosa ed incostituzionale perche' urta con il disposto tassativo degli artt. 101 e 102, secondo comma, della Costituzione per la detta causale; Poiche' comunque altro motivo di incostituzionalita' si ravvisa nel mancato coordinamento fra l'art. 22, primo e terzo comma, del nuovo c.p.p. e l'art. 424 stesso codice secondo cui al primo comma, subito dopo che e' stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, e quindi tertium non datur fra le due ipotesi, non rientrando la sentenza di declaratoria di incompetenza fra le ipotesi altrettanto tassative di cui all'art. 425, n. 1, neppure rientrando in quella ipotesi specifica di improcedibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, che in questo caso e' stata semplicemente proposta dinanzi ad un giudice non appropriato mentre nell'ipotesi ad esempio del difetto di querela non avrebbe potuto essere proposta dinanzi ad alcun giudice; Poiche' quindi negli artt. 424 e 425 non vi e' posto per la sentenza declaratoria di incompetenza dopo la chiusura delle indagini preliminari, di cui all'art. 22, terzo comma, ne' tanto meno puo' emettersi ordinanza, quest'ultima relativa non all'imputato ma alla persona sottoposta alle indagini preliminari nel corso delle stesse, ipotesi quindi non praticabile nella specie; Ritenendosi quindi che riduttivamente che l'art. 22, terzo comma, consenta al gip l'emissione di detta declaratoria nella sola ipotesi delle more fra la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 da parte del p.m., rinvio a giudizio nel senso meramente tecnico, e l'udienza preliminare cui il detto rinvio e' finalizzato, e non anche all'udienza preliminare;