IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del pubblico ministero 14 dicembre 1990; Poiche' la stessa e' presentata ex artt. 416 e segg. del c.p.p. per ottenere il rinvio a giudizio in sede di udienza, preliminare; Poiche' cio' comporta l'obbligatoria scelta del rito ordinario tramite fissazione dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilita' per il giudicante di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455 stesso codice che consente al giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta del p.m. di giudizio immediato con annessa restituzione degli atti, e stante altresi' l'art. 419, quinto e sesto comma, che vincola il giudice per le indagini preliminari a decretare il giudizio immediato laddove l'imputato abbia esercitato la facolta' di rinuncia all'udienza, preliminare; Stante a questo proposito il conseguente "intasamento" qualitativo-quantitativo della detta udienza che si dequalifica cessando di essere filtro selettore processuale a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in cui l'art. 453 detto codice la prova appare evidente ai fini del rinvio a giudizio, come da copioso materiale documentale in atti (segnalazione di reato ed allegati), riflettondosi anche alle seguenti date: 11 luglio 1980 iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 11 dicembre 1990 prematura chiusura delle indagini preliminari, che fra l'altro beneficiano anche della sospensione feriale dei termini procedurali, e che avrebbe ben potuto essere evitata tramite interrogatorio dell'imputato entro i novanta giorni di legge; Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e la rilevanza nel corrente giudizio; Ricorrendo la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione (buon andamento della p.a. - amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici, pregiudicata dal detto intasamento qualitativo e quantitativo dell'udienza preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione (i giudici soggetti soltanto alla legge e non ad altra a.g.o.); Poiche' da ultimo la presente questione riveste notevole importanza, investendo i presupposti genetici dell'udienza preliminare;