IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,
                             O S S E R V A
    Il  problema relativo all'applicabilita' dei benefici degli sgravi
 degli oneri previdenziali,  disposti  dall'art.  18  della  legge  25
 ottobre  1968, n. 1089 (che ha convertito il d.-l. 30 agosto 1968, n.
 918), deve essere compiuta sotto  un  duplice  profilo,  oggettivo  e
 soggettivo.   La   prima   indagine   ha   come   elemento   centrale
 l'individuazione della attivita' che, ove siano espletate quanto meno
 in maniera prevalente - nel Mezzogiorno di Italia (in  quanto  l'art.
 23  della  legge  n.  171/1973  le ha estese alle aziende industriali
 operanti in Venezia, Lagusa e Chioggia) - comportano  il  diritto  ad
 usufruire   degli   sgravi:   sorge,   quindi,   successivamente   la
 esecutivita' di accertare quali siano i soggetti cui  detti  benefici
 si  debbano applicare. In ordine al primo aspetto della problematica,
 cosi'  sinteticamente  delineata  si   deve   ricordare   che   ormai
 costituisce jus recetium del supremo collegio il principio secondo il
 quale,  in  mancanza  di  espressa  previsione legislativa, la natura
 "industriale" delle attivita', che costituisce il  presupposto  degli
 sgravi,  deve  essere  compiuto  alla  stregua  dei  criteri generali
 fissati dagli artt. 2082 e 2195 del c.c. (cfr.  Cass.  sez.  lav.  22
 gennaio  1987, n. 592, in Foro italiano, 1987, 2801, con precedenti e
 nota di richiami).
    Piu' delicata appare l'indagine  in  ordine  al  secondo  aspetto,
 quello   soggettivo,   relativo   alla  individuazione  dei  soggetti
 benficiari. Come e' stato ampiamente  illustrato  nel  ricorso  della
 societa'  ricorrente, si e' verificata, oltre che presso i giudici di
 merito, anche in sede di legittimita' una contrapposizione tra le due
 linee interpretative:  secondo  un  primo  orientamento,  lo  sgravio
 contributivo  spetta  anche  alle  imprese,  come  la ricorrente, che
 esercitano pubblici servizi di trasporto,  anche  se  le  stesse  non
 siano  obbligate  al  versamento  dei  contributi per l'assicurazione
 contro la disoccupazione involontaria. In tal senso,  tra  le  altre,
 devono  essere  ricordate,  oltre  che  le  sentenze del tribunale di
 Taranto del 17 giugno 1986-13 maggio  1987,  n.  123  e  18  novembre
 1986-26  gennaio  1987,  n.  45 confermative di analoghe ponunzie del
 pretore  di  Taranto)  esibite  dalla  societa'  ricorrente,  le  due
 decisioni  del  supremo collegio del 16 luglio 1984, nn. 4149 e 4165,
 secondo le quali "Alla stregua della lettera (ubi lex non  distinguit
 nec nos didistinguere debemus) e della ratio (incentivazione di nuovi
 investimenti  nel  mezzogiorno)  della  legge,  la determinazione dei
 soggetti destinatari dello sgravio contributivo  previsto  dal  primo
 comma  dell'art.  18  del  d.l.  30  agosto  1968,  n. 918, nel testo
 sostitutivo della legge di conservazione  25  ottobre,  n.  1089,  va
 effettuata  in base a tale sola disposizione (che acorda il beneficio
 alle aziende industriali ed artigiane che  impiegano  dipendenti  nei
 territori  dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) e non gia'
 collegando ad essa il disposto del comma secondo  dello  stesso  art.
 18,  che  si  limita a stabilire la misura del beneficio connesso dal
 primo comma. Ne consegue che lo sgravio contributivo - ricorrendo  le
 condizioni  previste  da tale primo comma - spetta anche alle imprese
 esercenti pubblici servizi  di  trasporto,  ancorche'  esse,  per  la
 stabilita'  del  rapporto  di  lavoro  dei  relativi  dipendenti, non
 corrispondono   retribuzioni   soggette   alla   contribuzione    per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione involontaria,
 dovendo in tal  caso  la  misura  dello  sgravio  (dieci  per  cento)
 calcolarsi   sulle   retribuzioni  che  sarebbero  colpite  da  detta
 contribuzione  in  presenza  del   relativo   obbligo   assicurativo"
 (Repertorio  generale  annuale  della  giustizia  civile, 1984 pagina
 3353, margine 752 e 753).
    A tale orientamento giurisprudenziale,  come  sopra  succintamente
 riportato,  se  ne  e'  contrapposto  altro piu' recente dello stesso
 supremo collegio, che ha affermato con  le  sentenze  del  12  aprile
 1986, n. 2581 e del 6 maggio 1987, n. 3037 che "il beneficiario dello
 sgravio  contributivo  si  applica  esclusivamente  nei confronti dei
 dipendenti  di   imprese   soggette   all'assicurazione   contro   la
 disoccupazione  involontaria  per  mancanza di garanzia dello stesso;
 devono ritenersi escluse, pertanto, dal suddetto beneficio le imprese
 esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, in  relazione
 al personale di ruolo delle stesse". (Cass. sez. lav. 12 aprile 1986,
 n.  2581,  in  Foro italiano, 1987, I, 2803). Cosi' chiarito, in modo
 sintentico, le posizioni contrapposte della  giurisprudenza,  ritiene
 il  giudicante  di  dover  passare  all'esame  del  problema di fondo
 sollevato dalla difesa della societa' ricorrente con  il  ricorso  ex
 art.  700  del  c.p.p.  proposto nel corso del giudizio di merito. La
 questione   da  esaminare  on  puo'  essere  costituita,  ovviamente,
 dall'individuazione della linea interpretativa che  si  ritenga  piu'
 corretta:  deto  compito  non rientra tra le attribuzioni della Corte
 costituzionale,  dovendo  essere  risolta  dal  giudice  di   merito,
 occorre,  invece,  accertare se l'art. 18, secondo comma, della legge
 n.  1089/1968,  cosi'  come  interpretato  dalla  giurisprudenza  del
 supremo  collegio, nel secondo filone innanzi ricordato, sia conforme
 ai principi della costituzione. Al fine di individuare i termini  del
 problema  occorre  rifarsi,  in primo luogo, alla ratio legis posta a
 fondamento della  normativa  in  ordine  agli  sgravi  concessi  alle
 imprese  operanti  nel mezzogiorno. Come ha ricordato la difesa della
 societa' ricorrente, la relazione dell'on.  Colombo  ha  sottolineato
 che la funzione della legge e' diretta "ad accellerare l'investimento
 in quella sezione territoriale del paese il cui sviluppo si pone come
 uno   degli   obiettivi  prioritari.  In  primo  luogo,  applicandovi
 l'agevolazione alle nuove aziende si crea un  motivo  di  convenienza
 alla  localizzazione  meridionale  di  investimenti  industriali:  in
 secondo luogo, applicandovi  l'agevolazione  anche  alle  aziende  in
 attivita',  si  tende ad aumentare la redditivita', in modo che se ne
 potenziano  le  fonti  di  autofinanziamento,  cosicche'  si  possono
 destinare  le  relative  disponibilita'  per  allargare,  potenziare,
 ristrutturare  gli  impianti  in  essere  e  crearne  nuovi".   Dette
 valutazioni  sono state fatte proprie dalla Corte costituzionale che,
 investiva dei vari aspetti di costituzionalita' della legislazione in
 materia di sgravi  contributivi,  dopo  aver  proceduto  ad  un'ampia
 ricostruzione  di  tutto  il  sitema  normativo  ha  affermato: cosi'
 individuare  le  norme  che  hanno  rilevanza  per  la  questione  da
 decidere,  interessa  considerare  che esse si inseriscano nel quadro
 della   politica   che    ha    promosso    l'incentivazione    della
 industrializzazione del mezzogiorno e delle zone depresse del centro-
 nord  sia con la creazione di nuove industrie, sia con la ripresa, il
 potenziamento  e  l'aumento  dell'atttivita'   delle   imprese   gia'
 esistenti  mediante  la  riduzione del costo del lavoro, il tutto per
 favorire l'occupazione con la creazione di  nuovi  posti  di  lavoro.
 Infatti  "  -  conclude  la  sentenza citata - " alla fiscalizzazione
 degli  oneri  sociali  si  fa  ricorso  nei  momenti  di  particolare
 difficolta'.  Lo  Stato  va incontro alle imprese che non investono e
 producono dannosi ristagni nella produzione, accollandosi in parte  i
 contributi   che   esse   devono   versare   per  ciascun  dipendente
 all'istituto di previdenza (Corte costituzionale, 22 gennaio 1987, n.
 12 in Foro italiano, 1987, I, 2674 e segg.).
    Se la funzione della  normativa  e',  in  conclusione,  diretta  a
 favorire   lo   sviluppo   delle  attivita'  imprenditoriali,  appare
 illegittima la norma  che  operi  un'irrazionale  discriminazione  di
 trattamento  solo  in  dipendenza  di  una  circostanza di mero fatto
 (Corte costituzionale n. 185/1976, v. Foro itaaliano 1976, I,  2323).
 Deve   essere   tenuto   presente,  infine,  che  successivamente  al
 manifestarsi  del  suddetto  orientamento  giurisprudenziale  (ed  in
 aperto contrasto, come si vedra' in appresso di quanto ritenuto della
 sentenza  n.  2581/1986)  l'art.  3,  quarto  comma,  della  legge 29
 febbraio 1988, n. 48, ha esteso espressamente,  a  decorrere  dal  1›
 gennaio 1988, la possibilita' di usufruire degli sgravi previdenziali
 ai  soci  delle  cooperative di servizi, di produzione e lavoro), pur
 non essendo i loro compensi partecipazioni agli utili (art. 40, n.  7
 del  r.d.-l.  4  ottobre  1935,  n. 1827, art. 1 del d.P.R. 16 aprile
 1984,  n.  480,  e  art.  1  del  d.P.R.  30  aprile  1970,  n.  602)
 assoggettati    ed   assoggettabili   a   contribuzione   contro   la
 disoccupazione involontaria. Tale innovazione legislativa,  in  primo
 luogo,  ha  smentito  in  maniera  indiscutibile  quanto asserito dal
 supremo collegio con la piu'  volte  citata  sentenza  n.  2581/1986,
 allorche'  aveva  ritenuto  manifestamente  infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'esclusione  dal  beneficio   degli
 sgravi  contributivi  nei  confronti  dei  soci delle coopertative di
 lavoro operanti nel mezzogiorno.
    Si deve sottolineare, infine, che lo  stesso  istituto  convenuto,
 con  una  propria  circolare  (13 maggio 1988, n. 103) ha recepito la
 nuova normativa, precisando che "le retribuzioni su cui si  calcolano
 gli  sgravi  sono  le  medesime  su  cui  la  cooperativa effettua il
 versamento dei contributi (sia, quindi, che si tratti di retribuzioni
 convenzionali che di retribuzione  di  fatto)".  Atteso  che  non  e'
 possibile,  nel  caso  in esame, fare riferimento, per l'applicazione
 degli sgravi, alle retribuzioni assoggettate all'assicurazione contro
 la  disoccupazione  involontaria  (come  previsto  dalla   norma   di
 carattere  generale  di  cui  all'art. 18 della legge n. 1089/1968) a
 causa dell'esclusione da detta assicurazione  vigente  nei  confornti
 dei  soci degli organismi cooperativistici, si ritiene che vada presa
 a riferimento la  retribuzione  assoggettabile  a  contribuzione  per
 l'assicurazione   I.V.S.   (invalidita',   vecchiaia  e  superstiti).
 L'innovazione legislativa di cui si  e'  fatto  cenno,  rafforza,  in
 conclusione  l'opinione  del  giudicante in ordine alla non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 normativa  esaminata,  soprattutto  per  il  periodo posteriore al 1›
 gennaio 1988: vi sarebbe,  infatti,  un  trattamento  irrazionalmente
 discriminato   soltanto   in   relazione   alla  struttura  aziendale
 (cooperativa  ed  altra  forma  socialitaria).   Sulla   base   delle
 considerazioni  che  precedono,  deve  dichiararsi  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  18,  secondo  comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
 ragion per cui si sospende il giudizio in corso.