IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, O S S E R V A Il problema relativo all'applicabilita' dei benefici degli sgravi degli oneri previdenziali, disposti dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (che ha convertito il d.-l. 30 agosto 1968, n. 918), deve essere compiuta sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo. La prima indagine ha come elemento centrale l'individuazione della attivita' che, ove siano espletate quanto meno in maniera prevalente - nel Mezzogiorno di Italia (in quanto l'art. 23 della legge n. 171/1973 le ha estese alle aziende industriali operanti in Venezia, Lagusa e Chioggia) - comportano il diritto ad usufruire degli sgravi: sorge, quindi, successivamente la esecutivita' di accertare quali siano i soggetti cui detti benefici si debbano applicare. In ordine al primo aspetto della problematica, cosi' sinteticamente delineata si deve ricordare che ormai costituisce jus recetium del supremo collegio il principio secondo il quale, in mancanza di espressa previsione legislativa, la natura "industriale" delle attivita', che costituisce il presupposto degli sgravi, deve essere compiuto alla stregua dei criteri generali fissati dagli artt. 2082 e 2195 del c.c. (cfr. Cass. sez. lav. 22 gennaio 1987, n. 592, in Foro italiano, 1987, 2801, con precedenti e nota di richiami). Piu' delicata appare l'indagine in ordine al secondo aspetto, quello soggettivo, relativo alla individuazione dei soggetti benficiari. Come e' stato ampiamente illustrato nel ricorso della societa' ricorrente, si e' verificata, oltre che presso i giudici di merito, anche in sede di legittimita' una contrapposizione tra le due linee interpretative: secondo un primo orientamento, lo sgravio contributivo spetta anche alle imprese, come la ricorrente, che esercitano pubblici servizi di trasporto, anche se le stesse non siano obbligate al versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In tal senso, tra le altre, devono essere ricordate, oltre che le sentenze del tribunale di Taranto del 17 giugno 1986-13 maggio 1987, n. 123 e 18 novembre 1986-26 gennaio 1987, n. 45 confermative di analoghe ponunzie del pretore di Taranto) esibite dalla societa' ricorrente, le due decisioni del supremo collegio del 16 luglio 1984, nn. 4149 e 4165, secondo le quali "Alla stregua della lettera (ubi lex non distinguit nec nos didistinguere debemus) e della ratio (incentivazione di nuovi investimenti nel mezzogiorno) della legge, la determinazione dei soggetti destinatari dello sgravio contributivo previsto dal primo comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, nel testo sostitutivo della legge di conservazione 25 ottobre, n. 1089, va effettuata in base a tale sola disposizione (che acorda il beneficio alle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) e non gia' collegando ad essa il disposto del comma secondo dello stesso art. 18, che si limita a stabilire la misura del beneficio connesso dal primo comma. Ne consegue che lo sgravio contributivo - ricorrendo le condizioni previste da tale primo comma - spetta anche alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, ancorche' esse, per la stabilita' del rapporto di lavoro dei relativi dipendenti, non corrispondono retribuzioni soggette alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, dovendo in tal caso la misura dello sgravio (dieci per cento) calcolarsi sulle retribuzioni che sarebbero colpite da detta contribuzione in presenza del relativo obbligo assicurativo" (Repertorio generale annuale della giustizia civile, 1984 pagina 3353, margine 752 e 753). A tale orientamento giurisprudenziale, come sopra succintamente riportato, se ne e' contrapposto altro piu' recente dello stesso supremo collegio, che ha affermato con le sentenze del 12 aprile 1986, n. 2581 e del 6 maggio 1987, n. 3037 che "il beneficiario dello sgravio contributivo si applica esclusivamente nei confronti dei dipendenti di imprese soggette all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per mancanza di garanzia dello stesso; devono ritenersi escluse, pertanto, dal suddetto beneficio le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, in relazione al personale di ruolo delle stesse". (Cass. sez. lav. 12 aprile 1986, n. 2581, in Foro italiano, 1987, I, 2803). Cosi' chiarito, in modo sintentico, le posizioni contrapposte della giurisprudenza, ritiene il giudicante di dover passare all'esame del problema di fondo sollevato dalla difesa della societa' ricorrente con il ricorso ex art. 700 del c.p.p. proposto nel corso del giudizio di merito. La questione da esaminare on puo' essere costituita, ovviamente, dall'individuazione della linea interpretativa che si ritenga piu' corretta: deto compito non rientra tra le attribuzioni della Corte costituzionale, dovendo essere risolta dal giudice di merito, occorre, invece, accertare se l'art. 18, secondo comma, della legge n. 1089/1968, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza del supremo collegio, nel secondo filone innanzi ricordato, sia conforme ai principi della costituzione. Al fine di individuare i termini del problema occorre rifarsi, in primo luogo, alla ratio legis posta a fondamento della normativa in ordine agli sgravi concessi alle imprese operanti nel mezzogiorno. Come ha ricordato la difesa della societa' ricorrente, la relazione dell'on. Colombo ha sottolineato che la funzione della legge e' diretta "ad accellerare l'investimento in quella sezione territoriale del paese il cui sviluppo si pone come uno degli obiettivi prioritari. In primo luogo, applicandovi l'agevolazione alle nuove aziende si crea un motivo di convenienza alla localizzazione meridionale di investimenti industriali: in secondo luogo, applicandovi l'agevolazione anche alle aziende in attivita', si tende ad aumentare la redditivita', in modo che se ne potenziano le fonti di autofinanziamento, cosicche' si possono destinare le relative disponibilita' per allargare, potenziare, ristrutturare gli impianti in essere e crearne nuovi". Dette valutazioni sono state fatte proprie dalla Corte costituzionale che, investiva dei vari aspetti di costituzionalita' della legislazione in materia di sgravi contributivi, dopo aver proceduto ad un'ampia ricostruzione di tutto il sitema normativo ha affermato: cosi' individuare le norme che hanno rilevanza per la questione da decidere, interessa considerare che esse si inseriscano nel quadro della politica che ha promosso l'incentivazione della industrializzazione del mezzogiorno e delle zone depresse del centro- nord sia con la creazione di nuove industrie, sia con la ripresa, il potenziamento e l'aumento dell'atttivita' delle imprese gia' esistenti mediante la riduzione del costo del lavoro, il tutto per favorire l'occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro. Infatti " - conclude la sentenza citata - " alla fiscalizzazione degli oneri sociali si fa ricorso nei momenti di particolare difficolta'. Lo Stato va incontro alle imprese che non investono e producono dannosi ristagni nella produzione, accollandosi in parte i contributi che esse devono versare per ciascun dipendente all'istituto di previdenza (Corte costituzionale, 22 gennaio 1987, n. 12 in Foro italiano, 1987, I, 2674 e segg.). Se la funzione della normativa e', in conclusione, diretta a favorire lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, appare illegittima la norma che operi un'irrazionale discriminazione di trattamento solo in dipendenza di una circostanza di mero fatto (Corte costituzionale n. 185/1976, v. Foro itaaliano 1976, I, 2323). Deve essere tenuto presente, infine, che successivamente al manifestarsi del suddetto orientamento giurisprudenziale (ed in aperto contrasto, come si vedra' in appresso di quanto ritenuto della sentenza n. 2581/1986) l'art. 3, quarto comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha esteso espressamente, a decorrere dal 1 gennaio 1988, la possibilita' di usufruire degli sgravi previdenziali ai soci delle cooperative di servizi, di produzione e lavoro), pur non essendo i loro compensi partecipazioni agli utili (art. 40, n. 7 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1984, n. 480, e art. 1 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602) assoggettati ed assoggettabili a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. Tale innovazione legislativa, in primo luogo, ha smentito in maniera indiscutibile quanto asserito dal supremo collegio con la piu' volte citata sentenza n. 2581/1986, allorche' aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'esclusione dal beneficio degli sgravi contributivi nei confronti dei soci delle coopertative di lavoro operanti nel mezzogiorno. Si deve sottolineare, infine, che lo stesso istituto convenuto, con una propria circolare (13 maggio 1988, n. 103) ha recepito la nuova normativa, precisando che "le retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le medesime su cui la cooperativa effettua il versamento dei contributi (sia, quindi, che si tratti di retribuzioni convenzionali che di retribuzione di fatto)". Atteso che non e' possibile, nel caso in esame, fare riferimento, per l'applicazione degli sgravi, alle retribuzioni assoggettate all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (come previsto dalla norma di carattere generale di cui all'art. 18 della legge n. 1089/1968) a causa dell'esclusione da detta assicurazione vigente nei confornti dei soci degli organismi cooperativistici, si ritiene che vada presa a riferimento la retribuzione assoggettabile a contribuzione per l'assicurazione I.V.S. (invalidita', vecchiaia e superstiti). L'innovazione legislativa di cui si e' fatto cenno, rafforza, in conclusione l'opinione del giudicante in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della normativa esaminata, soprattutto per il periodo posteriore al 1 gennaio 1988: vi sarebbe, infatti, un trattamento irrazionalmente discriminato soltanto in relazione alla struttura aziendale (cooperativa ed altra forma socialitaria). Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ragion per cui si sospende il giudizio in corso.