IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti del procedimento penale n. 526/1990 a carico di Andreacchi Vito, Cicino Francesco, Criniti Antonio, De Fazio Cosimo, Cimino Candido e Maiolo Salvatore; Sentite le parti in camera di consiglio; O S S E R V A La richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. il 5 novembre 1990 e' stata gia' oggetto di provvedimento del 18 dicembre 1990 da parte di questo giudice; L'omessa notifica della richiesta all'esaminando, da parte dell'organo inquirente non si risolve in una ipotesi di nullita' della procedura per violazione dell'art. 178 del c.p.p. in quanto l'indagato da esaminare, assistito dal difensore di fiducia, ben potrebbe negare il proprio consenso a deporre sui fatti in causa. Notevole rilevanza assume nel procedimento l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dai difensori degli indagati in riferimento agli artt. 393, 395, 396 e 401, quarto comma del c.p.p., e 24 della Costituzione. Gli artt. 393 e 395 del c.p.p. non prevedono che la richiesta di incidente probatorio proposta dal p.m. sia notificata al difensore dell'indagato. Il termine brevissimo di due giorni dalla notifica, previsto dal successivo art. 396, per eventuali deduzioni sull'ammissibilita' e sulla fondatezza dell'incidente probatorio e la preclusione espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 401 del c.p.p., comprimono in modo eccessivo ed irragionevole il diritto dell'indagato, che spesso non e' tecnicamente in grado di contraddire la richiesta del p.m., particolarmente in ordine alla fondatezza della stessa. Il giudice, che conosce solo gli atti depositati, non puo' peraltro, garantire completamente la posizione processuale della parte nell'esame della richiesta di incidente probatorio per i provvedimenti di cui all'art. 398 del c.p.p.