IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Esaminati gli atti del procedimento penale n. 526/1990 a carico di
 Andreacchi Vito, Cicino Francesco, Criniti Antonio, De Fazio  Cosimo,
 Cimino Candido e Maiolo Salvatore;
    Sentite le parti in camera di consiglio;
                             O S S E R V A
    La  richiesta  di  incidente  probatorio  formulata  dal p.m. il 5
 novembre 1990 e' stata gia' oggetto di provvedimento del 18  dicembre
 1990 da parte di questo giudice;
    L'omessa   notifica   della  richiesta  all'esaminando,  da  parte
 dell'organo inquirente non si risolve  in  una  ipotesi  di  nullita'
 della  procedura  per  violazione  dell'art. 178 del c.p.p. in quanto
 l'indagato da esaminare, assistito  dal  difensore  di  fiducia,  ben
 potrebbe negare il proprio consenso a deporre sui fatti in causa.
    Notevole   rilevanza   assume   nel  procedimento  l'eccezione  di
 incostituzionalita'  sollevata  dai  difensori  degli   indagati   in
 riferimento  agli artt. 393, 395, 396 e 401, quarto comma del c.p.p.,
 e 24 della Costituzione.
    Gli artt. 393 e 395 del c.p.p. non prevedono che la  richiesta  di
 incidente  probatorio  proposta  dal p.m. sia notificata al difensore
 dell'indagato.
    Il termine brevissimo di due giorni dalla notifica,  previsto  dal
 successivo  art.  396,  per eventuali deduzioni sull'ammissibilita' e
 sulla  fondatezza  dell'incidente   probatorio   e   la   preclusione
 espressamente  prevista  dal  quarto  comma dell'art. 401 del c.p.p.,
 comprimono  in   modo   eccessivo   ed   irragionevole   il   diritto
 dell'indagato, che spesso non e' tecnicamente in grado di contraddire
 la  richiesta  del  p.m.,  particolarmente  in ordine alla fondatezza
 della stessa.
    Il giudice,  che  conosce  solo  gli  atti  depositati,  non  puo'
 peraltro,  garantire  completamente  la  posizione  processuale della
 parte nell'esame  della  richiesta  di  incidente  probatorio  per  i
 provvedimenti di cui all'art. 398 del c.p.p.