IL TIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 50 del ruolo generale dell'anno 1988, vertente tra l'Associazione nazionale Italia nostra, in persona del vice presidente anziano, e la F.I.P.S./C.O.N.I. (Federazione italiana pesca sportiva), in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Athena Lorizio e presso la stessa elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Ada, 57, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale di Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti; nonche' nella causa civile iscritta al n. 96 del ruolo generale dell'anno 1988, vertente tra Azzoli Ester, quale erede di Saragosa Italia, Arpino Pietro, Rufo Evelina, Arpino Pasquale, Zoccola Mario, Fortuna Saveria quale erede di Fortuna, Lanni Franco, Tedesco Mario, Pirolli Mario, Lanni Giuseppe, Lanni Marcello, Trelle Benedetta, Nardone Assuntino quale comproprietario, Merucci Maria in D'Agostino, quale avente causa da Vettraino Luigia, Saragosa Gaetana, Vitale Salvatore, Grossi Maria, D'Agostino Pasquale, Violo Antonia in Cascarino, rappresentati e difesi dall'avv. Gildo Ciaraldi ed elettivamente domiciliati in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale di Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti; Oggetto (per entrambi i ricorsi): annullamento deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 3746 del 7 luglio 1987, con la quale e' stata concessa alla soc. S.E.R. una derivazione di acqua dal fiume Rapido e dal Rio Secco per produzione di energia elettrica in territorio del comune di S. Elia Fiumerapido; nonche' annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso; e, inoltre, nella causa gia' iscritta al n. 2 del Ruolo Generale dell'anno 1990 (successivamente riunita a quella n. 96/1988 sopra descritta), vertente tra Azzoli Ester, quale erede di Italia Saragosa, Rufo Evelina, Arpino Pasquale, Arpino Pietro, Fortuna Saveria Lanni Franco, Tedesco Mario, Pirolli Mario, Lanni Marcello, Nardone Assuntino, quale comproprietario, Merucci Maria in D'Agostino, quale avente causa da Vettraino Luigia, Saragosa Gaetana, Vitale Salvatore, Grossi Maria, D'Agostino Pasquale, Violo Antonia in Cascarino, rappresentati e difesi dall'avv. Gildo Ciaraldi ed elettivamente domiciliati in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1) la regione Lazio, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7, resistenti; Oggetto: annullamento decreto 9 giugno 1989, n. 802/1989, con il quale il presidente della giunta regionale del Lazio ha autorizzato la soc. S.E.R. ad occupare in via di urgenza le aree relative alla concessione di derivazione d'acqua assentita con delibera della stessa giunta n. 3476 del 7 luglio 1987; nonche' annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente del procedimento. Conclusioni: per l'Associazione nazionale Italia nostra e per la Federazione italiana pesca sportiva: si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con rigetto di tutte le avverse istanze e rivalsa di spese; per Azzoli Ester ed altri (ricorsi n. 96/1988 e n. 2/1990): si chiede ugualmente l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione e con vittoria di spese e competenze; per la regione Lazio: si conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi perche' inammissibili e infondati, con ogni conseguenziale pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio; per la soc. S.E.R.: si chiede che il tribunale voglia dichiarare irricevibili, per tardivita', i ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988 e, comunque, respingerli, perche' infondati in fatto e in diritto; nonche' respingere il ricorso n. 2/1990, sempre con vittoria di spese ed onorari. F A T T O Con i suindicati ricorsi nn. 50/1988, 96/1988 e 2/1990 (questi ultimi gia' riuniti), l'Associazione Italia nostra, la Federazione italiana pesca sportiva e diversi privati hanno impugnato avanti a questo tribunale la delibera della giunta regionale del Lazio n. 3746 del 7 luglio 1987, con la quale e' stato concesso alla soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, di derivare un portata massima di moduli 20 (l/sec. 2.000) e media di moduli 12 (l/sec. 1.200) di acqua dal fiume Rapido in localita' Verdara del comune di S. Elia Fiumerapido e una portata massima di moduli 100 (l/sec. 10.000) e media di moduli 27,20 (l/sec. 2.720) di acqua dal Rio Secco in localita' Olivella del succitato comune di S. Elia Fiumerapido, per la produzione di energia elettrica pari a complessivi Kw 1.219. E' stato altresi' impugnato da parte di diversi proprietari (ricorso n. 2/1990) il decreto n. 802/1989 del 9 giugno 1989, con il quale il presidente della giunta regionale del Lazio ha autorizzato la Societa' concessionaria ad occupare in via d'urgenza, per anni 5, gli immobili necessari per la realizzazione delle opere relative alla derivazione di cui trattasi. Tutti i ricorrenti hanno denunciato l'ellegittimita' dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto diversi profili. Si e' costituita in giudizio la regione Lazio, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi. Si e' pure costituita la Societa' energie rinnovabili, la quale, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione dell'Associazione Italia nostra e della Federazione italiana pesca sportiva, nonche' la tardivita' dei ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988, ha chiesto comunque il rigetto di tutti i gravami, perche' infondati. Con ampie memorie e in sede di trattazione orale, alla pubblica udienza del 18 giugno 1990, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive. D I R I T T O 1. - I tre ricorsi in esame vanno riuniti, attesa la loro evidente connessione oggettiva, e possono essere subito esaminati nel merito, essendo palesemente infondate le eccezioni preliminari formulate dalla Societa' energie rinnovabili. Appare, infatti, fuori discussione la legittimazione attiva (anche in via strumentale) dell'Associazione Italia nostra, in virtu' degli artt. 13, primo comma, e 18, n. 349, e dei decreti del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 1986, e 20 febbraio 1987. Ma anche le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi della collettivita' di cui esse sono "centri di riferimento", in quanto l'elemento organizzativo agisce nel senso di dotare gli interessi della collettivita' particolare di un fattore strutturale e di sollevarli ad una condizione superindividuale(cfr. Cons. St., sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374). Il ricorso e' poi tempestivo, essendo stato proposto entro il termine di giorni 60 dalla data (9 gennaio 1988) di pubblicazione dell'impugnata delibera regionale nel bollettino ufficiale della regione Lazio, pubblicazione che, nel nuovo ordinamento regionale, integra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ma anche il ricorso n. 96/1988 va considerato tempestivo, in quanto i ricorrenti, in buona fede, hanno impugnato il provvedimento entro 60 giorni dalla data in cui si e' concretata la lesione del loro interesse (inizio del procedimento espropriativo con l'avviso di compilazione dello stato di consistenza). 2. - I ricorrenti deducono, innanzitutto, la violazione dell'art. 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che riserva alla competenza dello Stato "l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica". Assumono le resistenti che il citato art. 91 non ha in alcun modo toccato l'argomento specifico delle "concessioni di piccole derivazioni" (anche se destinate allo scopo di produzione di forza motrice) attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 13, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Ove si ritenesse, invece, che con l'art. 91 del d.P.R. n. 616/1977 il Governo abbia disposto un ritrasferimento allo Stato della competenza regionale in materia di assentimento di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, sia pure limitato a quelle destinate alla produzione di energia elettrica, in tal caso, dovrebbe rimettersi la questione alla Corte costituzionale, per farne dichiarare l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione. 3. - Ai sensi dell'art. 15 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, come risulta modificato dall'art. 14 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, "le concessione di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministero per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze". "Per le piccole derivazioni, la concessione e' fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione e' fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze". Con l'art. 13, lett. d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, le attribuzioni esercitate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche in materia di "piccole derivazioni di acque pubbliche" sono state delegate alle regioni a statuto ordinario. Tale delega e' stata disposta ai sensi dell'art. 17, lett. b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, trattandosi di competenze statali residue non riguardanti le materie attribuite alle regioni dell'art. 117 della Costituzione. In altri termini, le funzioni relative alle "piccole derivazioni di acque pubbliche" sono state delegate alle regioni a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione stessa "Lo Stato puo' delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative". Va sottolineato che, in mancanza di specifiche limitazioni, per "piccole derivazioni di acque pubbliche" dovevano intendersi tutte le derivazioni di modesta portata da utilizzare per forza motrice, per acqua potabile, per irrigazione e per bonificazione per colmata, secondo la classificazione contenuta nell'art. 6 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. E' poi intervenuta la legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti, fra l'altro (art. 1, lett. c) a "delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate.. .. ..". Appare ragionevole ritenere che il legislatore delegante abbia inteso riferirsi ad altre funzioni amministrative (in aggiunta a quelle gia' trasferite o delegate), al fine di rendere possibile l'esercizio organico di queste ultime. In mancanza di attribuzione al legislatore delegato della potesta' di modificare o integrare i decreti delegati del 1972 (come previsto, invece, alla lettera a) dello stesso art. 1 della legge n. 382/1975, per le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione), sembra che le nuove norme delegate non potessero avere alcun effetto riduttivo delle competenze gia' consolidate delle regioni a statuto ordinario. Suscita, quindi, notevoli perplessita' l'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui sono riservate allo Stato le funzioni concernenti "l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica", espressione che sembra comprendere sia le grandi che le piccole derivazioni di acque pubbliche, da utilizzare per la produzione di energia elettrica. Nell'apparente ritorno alla competenza statale delle funzioni rel- ative alle "piccole derivazioni di acque pubbliche" ad uso idroelettrico e' infatti rinvenibile un eccesso, rispetto alla norma delegante (art. 1, lett. c, della legge n. 382/1975), in contrasto con il dettato dell'art. 76 della Costituzione. Potrebbe sostenersi che il legislatore delegato non abbia inteso apportare alcuna modifica al quadro di competenze regionali gia' delineato con il d.P.R. n. 8/1972. Ma, in tal caso, non avrebbe alcun senso l'attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti "l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica". Invero, era gia' esattamente delineata la competenza dello Stato (grandi derivazioni, per qualsiasi uso) o delle regioni (piccole derivazioni, sempre per qualsiasi uso). Lo stesso art. 91 del d.P.R. n. 616/1977 ribadisce, al n. 2, la competenza dello Stato per le "funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni", confermando implicitamente la competenza delle regioni per le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni. Sembra, quindi, che con il successivo n. 6 si sia inteso attribuire allo Stato tutte le funzioni riguardanti le concessioni ad uso idroelettrico (sia di grandi che di piccole derivazioni). Potrebbe anche obiettarsi che l'espressione "utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica" potrebbe riguardare un procedimento autorizzatorio del tutto distinto dal procedimento concessorio di derivazione d'acqua. In tal caso, pero', verrebbe a configurarsi una sovrapposizione di procedimenti e di competenze (per le piccole derivazioni, di competenza regionale), e sarebbe percio' ugualmente rinvenibile un eccesso, rispetto alla norma delegante (art. 1, lett. c), della legge n. 382/1975, che ha previsto una ulteriore attribuzione alle regioni, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, di funzioni amministrative necessarie "per rendere possibile l'esercizio organico" da parte delle regioni stesse delle funzioni trasferite o gia' delegate. Il dubbio di incostituzionabilita' del citato art. 91, n. 6, del d.P.R. n. 616/1977 permane, sotto i vari profili prospettati, nonostante la successiva emanazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), che ha previsto, fra l'altro, all'art. 16, una ulteriore delega alle regioni delle funzioni amministrative relative alle risorse idriche di tutti i bacini di rilievo regionale. Allo stato, non risulta ben delineata una nuova disciplina delle concessioni ad uso idroelettrico. Appare dunque non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, lett. c), della legge di delega 22 luglio 1977, n. 382. Quanto alla rilevanza della predetta questione nel presente giudizio, essa discende dal fatto stesso che dalla sua soluzione deriva la decisione del primo motivo dei ricorsi in esame.