IL TRIBUNALE
    Decidendo   sulla   eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 233, della disp. att. del c.p.p. in relazione agli artt. 3,
 24, 76 e 97 della Costituzione;
    Sentiti il difensore di p.c. e il p.m.;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  la  eccezione  sotto  il
 profilo del rilevato contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
    Atteso  che  la  norma direttiva 43 dell'art. 2 della legge delega
 nell'elencare il caso in cui al p.m. e'  riconosciuto  il  potere  di
 presentare  l'imputato direttamente a giudizio non comprende le altre
 due ipotesi previste dall'art. 233 delle disp. att. del c.p.p.;
      che quest'ultima norma  appare  quindi  viziata  da  eccesso  di
 delega;
      che  la questione in quanto attinente alla legittimita' del rito
 e' rilevante ai fini del giudizio;