IL TRIBUNALE
    Visti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 53/1986 a carico di
 Caprioli Giovanni;
    Sentita la requisitoria orale del p.m. all'udienza camerale del 30
 ottobre 1990;
    Sentito il difensore dell'imputato;
                         OSSERVA QUANTO SEGUE
    Caprioli Giovanni e' stato tratto a giudizio,  con  ordinanza  del
 g.i.  per  rispondere  dei reati di maltrattamenti e lesioni in danno
 della madre; successivamente al rinvio a giudizio e' stata  accertata
 la   sopravvenuta   totale  incapacita'  di  intendere  e  di  volere
 dell'imputato e, conseguentemente, il procedimento a  suo  carico  e'
 stato  sospeso  gia'  sotto  l'impero del vecchio codice di procedura
 penale.
    Entrato in vigore il nuvo c.p.p. si e' provveduto, ai sensi  degli
 artt.  70,  71,  72  e  252 delle disp. di att., a nuovo accertamento
 peritale  che  ha  confermato  il  permanere   dell'incapacita'   del
 Caprioli.
    Allo  scadere  dei  sei  mesi  previsti  dal  citato art. 71 si e'
 conferito nuovo incarico  al  perito  il  quale,  nel  confermare  le
 precedenti  diagnosi, ha formulato prognosi di irreversibilita' delle
 condizioni patologiche del  soggetto.  A  questo  punto  il  p.m.  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 70, 71
 e  72  del  c.p.p.  e  252  delle  disp.  att.  del c.p.p. perche' in
 contrasto con la norma costituzionale contenuta  nell'art.  97  della
 costituzione   nella   parte   che   riconosce   rilevanza  a  tutela
 costituzionale al buon funzionamento della pubblica amministrazione.
    A parer del p.m. condiviso da questo collegio, il reiterarsi,  con
 scadenza semestrale, degli accertamenti peritali in casi, come quello
 di  specie,  in  cui non vi e' ragionevole aspettativa di un positivo
 evolversi delle condizioni mentali dell'imputato, comporta un inutile
 dispiegamento di attivita' giurisdizionale di cancelleria, di  organi
 ausiliari   del   giudice,   a   tutto  discapito  dell'efficienza  e
 dell'economicita' della amministrazione giudiziaria.
    Sarebbe infatti  sufficiente  fare  onere  al  curatore  speciale,
 nominato dopo l'iniziale accertamento della sopravvenuta incapacita',
 di  comunicare tempestivamente eventuali mutamenti dello stato di sa-
 lute mentale dell'imputato, oppure  imporre  tale  onere  ai  presidi
 ospedalieri   e  territoriali  che  debbono  occuparsi  dell'ammalato
 mentale ai sensi della legge n. 80/1978.
    Il  legislatore  ha preferito seguire una via che, almeno in certi
 casi, appare macchinosa e tale da turbare  e  compromettere  il  buon
 funzionamento  delle  strutture  giudiziarie, gia' oberate da tanti e
 non sempre utili adempimenti.
    Pertanto, mentre non si rilevano  aspetti  di  incostituzionalita'
 nelle  norme  contenute  negli  artt.  70  e 71 del c.p.p., in quanto
 riferite alla pura e semplice operazione di accertamento peritale, si
 ritiene invece che  tale  incostituzionalita'  sia  connaturata  alla
 norma  di  cui  all'art.  72  del  c.p.p.  che  appunto  prevede  una
 periodicita' di accertamento  svincolata  da  ogni  riferimento  alla
 realta',  cosi'  da  sottrarre  l'atto  al  libero  apprezzamento del
 giudice.
    Del pari viziato d'incostituzionalita'  appare  l'art.  252  delle
 disp. att. del c.p.p. nella parte in cui estende ai procedimenti nati
 sotto  l'impero  del  vecchio  codice processuale, la normativa sopra
 richiamata ex artt. 70, 71 e 72 del c.p.p.