IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale n. 53/1986 a carico di Caprioli Giovanni; Sentita la requisitoria orale del p.m. all'udienza camerale del 30 ottobre 1990; Sentito il difensore dell'imputato; OSSERVA QUANTO SEGUE Caprioli Giovanni e' stato tratto a giudizio, con ordinanza del g.i. per rispondere dei reati di maltrattamenti e lesioni in danno della madre; successivamente al rinvio a giudizio e' stata accertata la sopravvenuta totale incapacita' di intendere e di volere dell'imputato e, conseguentemente, il procedimento a suo carico e' stato sospeso gia' sotto l'impero del vecchio codice di procedura penale. Entrato in vigore il nuvo c.p.p. si e' provveduto, ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 252 delle disp. di att., a nuovo accertamento peritale che ha confermato il permanere dell'incapacita' del Caprioli. Allo scadere dei sei mesi previsti dal citato art. 71 si e' conferito nuovo incarico al perito il quale, nel confermare le precedenti diagnosi, ha formulato prognosi di irreversibilita' delle condizioni patologiche del soggetto. A questo punto il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 del c.p.p. e 252 delle disp. att. del c.p.p. perche' in contrasto con la norma costituzionale contenuta nell'art. 97 della costituzione nella parte che riconosce rilevanza a tutela costituzionale al buon funzionamento della pubblica amministrazione. A parer del p.m. condiviso da questo collegio, il reiterarsi, con scadenza semestrale, degli accertamenti peritali in casi, come quello di specie, in cui non vi e' ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle condizioni mentali dell'imputato, comporta un inutile dispiegamento di attivita' giurisdizionale di cancelleria, di organi ausiliari del giudice, a tutto discapito dell'efficienza e dell'economicita' della amministrazione giudiziaria. Sarebbe infatti sufficiente fare onere al curatore speciale, nominato dopo l'iniziale accertamento della sopravvenuta incapacita', di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti dello stato di sa- lute mentale dell'imputato, oppure imporre tale onere ai presidi ospedalieri e territoriali che debbono occuparsi dell'ammalato mentale ai sensi della legge n. 80/1978. Il legislatore ha preferito seguire una via che, almeno in certi casi, appare macchinosa e tale da turbare e compromettere il buon funzionamento delle strutture giudiziarie, gia' oberate da tanti e non sempre utili adempimenti. Pertanto, mentre non si rilevano aspetti di incostituzionalita' nelle norme contenute negli artt. 70 e 71 del c.p.p., in quanto riferite alla pura e semplice operazione di accertamento peritale, si ritiene invece che tale incostituzionalita' sia connaturata alla norma di cui all'art. 72 del c.p.p. che appunto prevede una periodicita' di accertamento svincolata da ogni riferimento alla realta', cosi' da sottrarre l'atto al libero apprezzamento del giudice. Del pari viziato d'incostituzionalita' appare l'art. 252 delle disp. att. del c.p.p. nella parte in cui estende ai procedimenti nati sotto l'impero del vecchio codice processuale, la normativa sopra richiamata ex artt. 70, 71 e 72 del c.p.p.