LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  di  Felici
 Liliana, ved. Scarabino Emanuele, contro l'intendenza di  finanza  di
 Roma; oggetto: rimborso Irpef.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    Letto  il ricorso proposto in data 6 luglio 1987 da Felici Liliana
 con il quale costei chiedeva che fosse  riconosciuto  il  diritto  al
 rimborso  delle maggiori imposte trattenute dall'O.P.A.F.S. (Opera di
 previdenza  ed  assistenza  ferrovieri  di  Stato)   all'atto   della
 liquidazione  della  indennita'  di  buona  uscita  a seguito del suo
 collocamento a riposo avvenuto in data 30 giugno 1986;
    Considerato che con sentenza n. 178/1986 la  Corte  costituzionale
 ha  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale degli artt. 2 e 4,
 primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985,  n.  482,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad
 imposta  vada  detratta  anche  una  somma  pari   alla   percentuale
 dell'indennita'  di  buonuscita  (di  cui  all'art.  3  del d.P.R. n.
 1032/1973)  corrispondente  al  rapporto  esistente  alla   data   di
 collocamento  a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del
 pubblico  dipendente  e   l'aliquota   complessiva   del   contributo
 previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza E.N.P.A.S.;
    Ritenuto  che  in  base agli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre
 1973, n. 829, con la quale e' stata riformata l'Opera di previdenza a
 favore del  personale  dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
 Stato,  l'opera  corrisponde  ai  dipendenti  della  predetta azienda
 autonoma, tra l'altro, somme a titolo  di  indennita'  di  buonuscita
 disponendo di entrate ordinarie alimentate anche da ritenute a carico
 degli  iscritti  da  indentificare  nei  dipendenti medesimi (art. 2,
 primo comma, della legge n. 829/1973);
    Rilevato che in conformita' alla motivazione della citata sentenza
 n. 178 sembra che  per  la  parte  afferente  in  via  virtuale  alla
 contribuzione  degli iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che
 la  indennita'  di  buonuscita  si  profili  come  reddito,  con   la
 conseguenza  che  la  imposizione  di essa si configurerebbe come una
 lesione al principio  di  capacita'  contributiva  in  contrasto  con
 l'art. 53, primo comma, della Costituzione;
    Considerato,    pertanto,    che   il   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale avanzato dalla ricorrente in ordine agli artt. 2 e  4,
 primo  e  secondo  comma, della legge n. 482/1985, nella parte in cui
 non escludono che dall'imponibile dell'indennita'  di  buonuscita  da
 assoggettare  ad  imposta  vada detratta la somma pari al 4% dell'80%
 dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e  del  compenso
 per  ex-combatente,  non  appare  manifestamente  infondato  e che il
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della citata questione;