Ricorso  della regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.
 presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz,  autorizzato
 con   delibera   della   giunta   regionale  del  15  febbraio  1991,
 rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata  dal  notaio
 Marina  Cafiero  di  Aosta  in data 15 febbraio 1991) dall'avv. prof.
 Gustavo Romanelli, e presso  lo  studio  del  medesimo  elettivamente
 domiciliato  in  Roma,  via  Cosseria  5,  contro  la  Presidente del
 Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del  Consiglio
 pro-tempore,  domiciliato  per  la  carica  in  Roma,  palazzo Chigi,
 nonche' presso l'Avvocatura Generale dello Stato  in  Roma,  via  dei
 Portoghesi n. 12 per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
 della  legge  9  gennaio  1991 n. 10 (pubblicata in supplemento della
 Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16  gennaio  1991)  recante  "Norme  per
 l'attuazione  del  piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
 razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
 fonti rinnovabili di energia".
                           PREMESSO IN FATTO
    Lo  statuto  della  regione  Valle  d'Aosta,  approvato  con legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede una serie di competenze
 legislative primarie e concorrenti della regione,  compendente  negli
 artt. 2 e 3 dello statuto stesso.
    Inoltre,  in  attuazione  dell'art.  4 dello statuto, il d.P.R. 27
 dicembre 1985 n. 1142 ha provveduto  al  trasferimento  alla  regione
 autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia
 di   industria,  nonche'  quelle  relative  alla  produzione  e  alla
 trasformazione di beni  in  generale,  nonche'  la  produzione  e  la
 traformazione  di  energia,  le  attivita'  di ricerca, coltivazione,
 utilizzazione, ritrattamento  e  trasporto  di  materie  prime  e  di
 energia.
    La recente normativa contenuta nella legge statale 9 gennaio 1991,
 n.  10,  concernente  "Norme  per  l'attuazione  del piano energetico
 nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
 energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed in
 particolare l'art. 2, primo comma, l'art. 4, primo,  terzo  e  quinto
 comma;  l'art.  5,  primo,  secondo, quarto e quinto comma; l'art. 8,
 l'art. 9, l'art. 10, l'art. 13, l'art. 17, l'art. 18,  l'art.  38  si
 presentano  gravemente lesivi delle competenze primarie e concorrenti
 della regione autonoma della Valle d'Aosta, essendo stata ignorata la
 posizione  riconosciuta  alla   regione   da   norme   di   rilevanza
 costituzionale  ed essendo state disattese le norme dello statuto che
 la prevedono.
    Si e' altresi' violato l'art. 116 della Costituzione,  per  quanto
 concerne  la  particolare  posizione  di regione autonoma della Valle
 d'Aosta.
    Si impugna pertanto la suddetta legge 9 gennaio 1991  n.  10  (con
 particolare  riguardo  agli  articoli  e  commi sopra richiamati) per
 violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello  statuto
 della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  oltre  che  per  violazione
 dell'art. 116 della Costituzione.
                              IN DIRITTO
    1. - Tutto il complesso  della  normativa  contenuta  nella  legge
 statale  impugnata  dimostra  di  non  aver  tenuto in alcun conto le
 competenze esclusive riservate  alla  regione  autonoma  della  Valle
 d'Aosta dallo statuto regionale approvato con legge costituzionale.
    In  particolare  l'art.  2 (primo comma), l'art. 4 (primo, terzo e
 quinto comma), l'art. 5 (primo,  secondo,  quarto  e  quinto  comma),
 l'art.  8,  l'art.  9,  l'art.  10, l'art. 13, l'art. 17, l'art. 18 e
 l'art. 38 della legge impugnata non hanno tenuto in  alcun  conto  le
 norme  dello  statuto regionale e specificamente quelle relative alle
 competenze primarie in materia di urbanistica (art.  2,  lettera  g),
 artigianato (art. 2, lettera p), edilizia (art. 2, lettera g), tutela
 del  paesaggio, flora e fauna, agricoltura e foreste (art. 2, lettere
 d) e q), acquedotti e lavori pubblici (art.  2,  lettere  f)  ed  m),
 turismo ed industria alberghiera (art. 2, lettera q), comunicazioni e
 trasporti (art. 2 lettera f), opere idrauliche ed utilizzazione delle
 acque  pubbliche  (art.  2, lettere f) ed m), oltre agli artt. 8, 9 e
 10), edilizia scolastica (art. 2, lettera f), concessioni  di  grandi
 derivazioni a scopo idroelettrico (artt. 7, 8, 9 e 10).
    Al  riguardo  e'  da  rilevare che la contestata normativa statale
 subordina l'esercizio delle competenze regionali nelle materie  sopra
 ricordate   all'osservanza   di   direttive  del  C.I.P.E.  (comitato
 interministeriale  per  la  programmazione   economica)   invece   di
 prevedere  -  come  avrebbe  dovuto  -  l'intesa  tra Stato e regione
 autonoma, al fine di rispettare le  competenze  della  regione  e  di
 coordinarle con le competenze dello Stato.
    La  normativa  prevista dalla legge n. 10 del 1991 riserva inoltre
 al potere regolamentare statale la disciplina  dei  criteri  tecnico-
 costruttivie    delle   tipologie   dell'edilizia   sovvenzionata   e
 convenzionata, nonche' dell'edilizia pubblica e privata anche in sede
 di ristrutturazione degli edifici esistenti; dei criteri generali per
 la  costruzione  o  ristrutturazione  degli  impianti  di   interesse
 agricolo,  zootecnico  e  forestale, del funzionamento degli impianti
 termici e in materia di reti ed infrastrutture relative ai  trasporti
 ed  ai  mezzi di trasporto terrestre ed aereo: in tal modo vengono ad
 essere violate le previsioni statutarie  contenute  sia  nell'art.  2
 (competenze primarie), sia nell'art. 3 (competenze concorrenti) dello
 Statuto, di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
    E'  appena  il  caso  di  aggiungere  che,  allorquando  subordina
 l'individuazione dei bacini e delle fonti rinnovabili dell'energia al
 raggiungimento  di  un'intesa  con  l'E.N.E.A.,   l'impugnata   legge
 contrasta  non  solo  con  le  gia' citate disposizioni statutarie ma
 anche con gli artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso statuto, nonche' con la
 normativa di attuazione contenuta nel d.P.R.  27  dicembre  1985,  n.
 1142.
    La  violazione  appare  tanto piu' grave, in quanto prevede, per i
 casi  appena  ricordati,   il   potere   sostitutivo   del   Ministro
 dell'industria,  commercio  ed  artigianato,  senza  la previsione di
 alcun preavviso e senza alcun concerto con il presidente della giunta
 regionale.
    Non puo' non sottolinearsi inoltre  come  siano  state  totalmente
 disattese  le  funzioni legislative primarie della regione in materia
 urbanistica (previste dall'art. 2, lettera g) dello Statuto),  quando
 la  legge  impugnata  ha preteso di dettare disposizioni urbanistiche
 vincolanti per i comuni con piu' intenso tasso di popolazione.  Cosi'
 come  viene sottratta alla regione autonoma la competenza a concedere
 agevolazioni a sostegno  dell'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di
 energia  nell'edilizia,  di  contenimento  dei consumi energetici nei
 settori produttivi (industriale, artigianale, terziario ed  agricolo)
 e  viene  altresi'  disposta la ripartizione dei fondi per i relativi
 contributi  in  contrasto  con il principio statutario dell'autonomia
 finanziaria della regione, specificamente prevista dall'art. 12 dello
 statuto regionale.
    2. - Oltre a quanto fin qui puntualizzato in tema di violazioni di
 competenze primarie della regione ricorrente, e' opportuno aggiungere
 che  la  normativa  statale  impugnata  contrasta  altresi'  con   le
 disposizioni  costituzionali  (statuto regionale) che hanno assegnato
 alla regione autonoma della Valle d'Aosta ulteriori competenze legis-
 lative concorrenti e relative competenze amministrative,  in  materia
 di  industria  e commercio (art. 3, lettera a), incremento produzione
 industriale (art. 3, lettera a), igiene e sanita'  (art.  3,  lettera
 l), miniere, cave e torbiere (art. 3, lettera e), art. 11).
    Proprio  con  uno specifico richiamo all'appena ricordata norma di
 cui all'art. 3, lettera a) dello statuto regionale, si apre il  testo
 del  d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, che ha trasferito alla regione
 autonoma della Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di
 industria, commercio, produzione e trasformazione di energia.
    E' appena il caso di rilevare che anche in  questa  normativa  del
 1985  la legge statale n. 10 del 1991, non ha tenuto alcun conto, ne'
 ha fatto ad essa cenno alcuno.
    3. - Tutta la normativa contenuta nella legge impugnata, quando fa
 riferimento alla preventiva consultazione delle  regioni  pone  sullo
 stesso  piano  le  regioni  a  statuto  ordinario  e quelle a statuto
 speciale e cio' costituisce palese  violazione  dell'art.  116  della
 Costituzione,  che  attribuisce  alle  regioni  autonome  (tra cui la
 ricorrente  Valle  d'Aosta)  "forme  e  condizioni   particolari   di
 autonomia    secondo    statuti    speciali    adottati   con   leggi
 costituzionali".
    Proprio  perche'  ha  per  oggetto  materie  che  rientrano  nelle
 competenze  primarie  delle  regioni autonome, (e non in quelle delle
 regioni a statuto  ordinario),  la  legge  impugnata  avrebbe  dovuto
 prevedere  particolare  forme  d'intesa,  di  concerto e di decisione
 coordinata con le regioni a statuto speciale e non limitarsi  -  come
 invece ha fatto - a disporre una mera consultazione non vincolante di
 tutte indistintamente le regioni, ordinarie od autonome che siano.
    La  violazione  dell'art. 116 della Costituzione appare tanto piu'
 grave  se  si  considera  la  particolare  posizione   di   autonomia
 riconosciuta  -  come  gia'  sopra rilevato - sotto vari profili alla
 ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta dallo statuto approvato con
 la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.