Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Mario Malossini, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 1000 dell'8 febbraio 1991, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in data 12 febbraio 1991, n. 56183 rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo e terzo comma; 5, primo comma; 6, primo comma, - nonche', in quanto occorra, dell'art. 9 - della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991. La provincia ricorrente ha competenza legislativa primaria, ai sensi dell'art. 8, n. 14, dello statuto, e conseguentemente competenza amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto medesimo, nella materia delle "miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere" ai sensi degli artt. 67 e 68 dello statuto, le miniere appartengono al patrimonio indisponibile della provincia autonoma. Con l'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300, integrandosi l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (contenente norme di attuazione dello statuto in varie materie) si e' stabilito che sono esercitate dalle province le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di "miniere, comprese le acque minerali e termali". Prima della notifica statutaria attuata con le leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1, la materia delle miniere apparteneva alla competenza della regione Trentino-Alto Adige. Nell'esercizio di tale competenza la regione aveva fra l'altro dettato, con la legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, la "disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi", regolando la materia che nel restante territorio nazionale era disciplinata dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6 "ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", poi modificata e integrata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. La disciplina di tale legge regionale e' tuttora applicabile nella provincia di Trento ai sensi dell'art. 106 dello statuto, mentre l'esercizio delle attribuzioni amministrative in materia (corrispondenti a quelle gia' attribuite dalla legge statale, nel restante territorio nazionale, all'amministrazione statale) sono esercitate, com'e' detto, della provincia. Anche quando la legge 9 dicembre 1986, n. 896, ha disciplinato la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche, essa ha espressamente "fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, secondo comma, secondo periodo). Ora la legge 9 gennaio 1991, n. 9, contenente "norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", nel disciplinare ex novo, nel capo primo del titolo secondo, la "ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale", ha dettato alcune disposizioni - precisamente nel primo e terzo comma, dell'art. 3, nel primo comma dell'art. 5 e nel primo comma dell'art. 6 - che pretendono di attribuire all'amministrazione statale, anche per il territorio della provincia ricorrente, la competenza ad esercitare talune funzioni amministrative in materia. Specificamente, l'art. 3, nel disciplinare il "permesso di prospezione", stabilisce che tale permesso "e' accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate" (primo comma); e che "il permesso di prospezione e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile.. .. .." (terzo comma). L'art. 5, relativo al "permesso di ricerca", stabilisce che esso "e' esclusivo ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o di impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste.. .. .." (primo comma). L'art. 6, a sua volta, stabilisce che "il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile.. .. .." (primo comma). Viceversa l'art. 9 della legge, nel disciplinare la concessione di coltivazione, nulla dice quanto alla competenza al rilascio della medesima: onde deve ritenersi che, mentre nel restante territorio nazionale resta la competenza del Ministro dell'industria (gia' prevista esplicitamente dall'ora abrogato art. 13 della legge n. 6/1957, modificato dall'art. 62 della legge n. 613/1967), nel territorio della provincia ricorrente continui ad esplicarsi la competenza della provincia medesima, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1017/1978 come integrato dall'art. 1 del d.P.R. n. 300/1988 e dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28. Si puo' ancora osservare, di passaggio, che l'art. 15 della legge n. 9/1991, nel disciplinare la ricerca e coltivazione geotermica, non innova, quanto a competenze amministrative, la disciplina gia' recata dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, la quale, come si e' ricordato, fa espressamente salvi i poteri attribuiti in materia alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le citate disposizioni degli artt. 3, 5 e 6 della legge impugnata, in quanto pretendono di valere anche nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (e cio' risulta con certezze dal fatto che si prevede esplicitamente la consultazione delle province autonome di Trento e di Bolzano, ove territorialmente interessate, alla stessa stregua delle altre regioni), ledono palesemente la competenza della provincia risultante dall'art. 8, n. 14 e dell'art. 16 dello statuto. La materia dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi rientra infatti, pacificamente, in quella delle miniere, di competenza provinciale, tanto e' vero che essa era gia' disciplinata, nell'ambito della provincia ricorrente, dalla ricordata legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, (oltre che, residualmente, ai sensi dell'art. 105 dello statuto, delle leggi statali); e che le relative competenze amministrative venivano esercitate pacificamente dagli organi provinciali. La pretesa, ora, di attribuire la competenza amministrativa relativa al rilascio del permesso di prospezione (art. 3 della legge n. 9/1991) e al rilascio del permesso di ricerca (art. 5, primo comma, e art. 6, primo comma, della legge n. 9/1991) al Ministro dell'industria, relegando la provincia autonoma a un mero ruolo consultivo del tutto parificato a quello riconosciuto alle regioni ordinarie (le quali, come si sa, non hanno alcuna competenza costituzionalmente prevista nel campo delle miniere) realizza una indebita avocazione a organi statali di competenze amministrative spettanti alla provincia, ad essa gia' trasferite e da essa finora pacificamente esercitate. Vi sarebbe da pensare ad un mero lapsus del legislatore, che si fosse dimenticato della competenza spettante in materia alle province autonome di Trento e di Bolzano, se come si e' notato, l'esplicita menzione di tali province come enti chiamati a dare un semplice parere al Ministro non impedisse di interpretare la legge in senso diverso da quello qui lamentato, rendendo cosi' indispensabile la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni in questione. Parimenti, e per le stesse ragioni, sarebbe lesivo della competenza provinciale l'art. 9 della legge, relativo alla concessione di coltivazione, ove dovesse interpretarsi - in assenza di espressa previsione in proposito - nel senso che esso attribuisca al Ministro dell'industria, anziche' alla provincia ricorrente, la competenza a rilasciare le concessioni di coltivazione di idrocarburi anche nell'ambito del territorio della provincia medesima.