Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   dott.   Mario   Malossini,
 autorizzato  con  delibera  della  giunta  provinciale n. 1001 dell'8
 febbraio 1991, rappresentato e difeso dagli  avvocati  prof.  Valerio
 Onida   e   Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale
 a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in  data  12  febbraio
 1991,  n. 56184 rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri
 pro-tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 degli articoli 4, primo, terzo e quinto comma; 5; 9; 18 della legge 9
 gennaio  1991,  n.  10,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991.
    Quando, con la legge 29 maggio  1982,  n.  308,  il  legislatorore
 statale  detto'  "norme  sul  contenimento dei consumi energetici, lo
 sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali
 elettriche alimentate con combustibili  diversi  dagli  idrocarburi",
 furono  previste norme ed interventi, in particolare finanziari sotto
 forma di erogazione di contributi e incentivi (capo secondo, artt.  6
 e  16),  che  in  larga  parte  afferivano  a  settori  e  materie di
 competenza,  per  quanto  riguarda  il  Trentino-Alto  Adige,   della
 provincia autonoma.
    La  provincia  ricorrente aveva infatti gia' prima disciplinato la
 materia con la l.p. 29 maggio 1980, n. 14, concernente "provvedimenti
 per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative
 di energia", nonche' con la l.p. 22 dicembre 1980, n. 42, concernente
 "interventi  per  la  realizzazione  di  progetti  pilota  in   campo
 energetico".
    Il legislatore statale aveva inizialmente delineato un sistema nel
 quale  la  provincia  autonoma,  al  pari  delle  regioni  a  statuto
 ordinario o speciale, erano soltanto delegate ad erogare i contributi
 a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia  (art.
 7),  per il contenimento di consumi energetici nei settori agricolo e
 industriale (art.  9),  nonche'  gli  incentivi  alla  produzione  di
 energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo (art. 12).
    L'art.  15  della  legge  prevedeva  l'emanazione  da  parte delle
 regioni e delle province autonome, ai  sensi  dell'art.  117,  ultimo
 comma,   della   Costituzione,   di   norme  per  l'attuazione  delle
 disposizioni della legge (primo  comma),  mentre  restava  ferma  "la
 potesta' delle province autonome di Trento e Bolzano di emanare norme
 legislative  sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo
 delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di  loro
 competenza,  escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze
 di carattere  nazionale"  contenute  nella  legge  medesima  e  nelle
 direttive del Cipe, previste dall'art. 2 (secondo comma).
    Costatando   dunque   la   lesione  delle  competenze  provinciali
 realizzata con tali  disposizioni,  che  configuravano  una  semplice
 delega e una potesta' normativa di attuazione, su oggetti che pure la
 legge  riconosceva  almeno  in  parte  ricompresi  nelle  materie  di
 competenza  provinciale  (art.  15,  secondo  comma),  la   provincia
 esponente proposte tempestivamente ricorso davanti a questa Corte per
 la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli artt. 7,
 primo comma, 12, quarto comma, e 15,  primo  comma,  della  legge  n.
 308/1982.
    Sopravvenne  peraltro la legge 21 aprile 1983, n. 127, concernente
 "salvaguardia delle competenze delle province autonome di Trento e di
 Bolzano di contenimento dei consumi energetici e  di  sviluppo  delle
 fonti  rinnovabili  di  energia",  il  cui articolo 1 stabili' che ai
 sensi dello statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  "non  si
 applicano  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano la delega
 prevista all'art. 7, primo comma,  il  procedimento  di  ripartizione
 previsto  all'art.  12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta'
 prevista  all'art.  15,  primo  comma, della legge 29 maggio 1982, n.
 308"; e che le quote dello stanziamento complessivo di  cui  all'art.
 27 della stessa legge n. 308 "sono devolute alle province autonome di
 Trento e di Bolzano a norma dell'art. 78 dello statuto speciale".
    A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della legge n. 127/1983, che
 espressamente riconosceva  la  competenza  propria  della  provincia,
 sottraendo  quest'ultima  alla disciplina della delega prevista dalla
 legge n.  308/1982,  la  provincia  esponente  rinunzio'  al  ricorso
 proposto a questa Corte, e il giudizio fu conseguentemente dichiarato
 estinto con l'ordinanza 11 dicembre 1985, n. 334.
    La  provincia sviluppo' quindi ulteriormente la propria disciplina
 della materia, integrando la gia' citata l.p.  n. 14/1980 con la l.p.
 17 marzo 1983, n. 8, l'art. 13 della l.p. 15 novembre 1983, n.  40  e
 l'art.  12  della  l.p.  10 marzo 1986, n. 7. Oggi tale disciplina e'
 organicamente contenuta (oltre che nella gia' citata l.p. 22 dicembre
 1980, n. 42) nel testo coordinato di cui  al  d.p.g.p.  24  settembre
 1986, n. 9-33/legisl., che prevede fra l'altro un piano di intervento
 (art. 3), contributi per edifici civili (art. 3- bis), per il settore
 agricolo  (art.  3-  ter), per il contenimento dei consumi energetici
 nei settori artigianale e industriale (art. 3-quater),  per  impianti
 dimostrativi   o   prototipi   di   prodotti   o   dispositivi  (art.
 3-quinquies), per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o  mista
 da parte di societa' o aziende di trasporto pubblico (art. 3-sexies),
 per  la  riattivazione e la costruzione di impianti idroelettrici che
 utilizzano piccole derivazioni d'acqua (art. 3-septies); e stabilisce
 altresi' delle regole tecniche (tabelle A e B allegate).
    E' stata ora pubblicata la legge 9 gennaio 1991, n. 10, contenente
 "norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia  di
 uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo
 delle fonti rinnovabili di energia", che fra  l'altro,  all'art.  23,
 primo  comma,  abroga diversi articoli (compresi gli artt. 7, 9, 12 e
 15) della legge n. 308/1982, e nel titolo primo detta nuove "norme in
 materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico  e  di
 sviluppo  delle fonti rinnovabili di energia", nuovamente accentrando
 in capo allo Stato le potesta' normative e gli interventi anche nelle
 materie di competenza delle province autonome,  senza  piu'  disporre
 quella  salvaguardia  delle  competenze  provinciali  previste  dallo
 statuto, che era sancita dalla legge n. 127/1983.
    La nuova legge, all'art. 4, prevede  l'emanazione  di  regolamenti
 statali,  sui  quali  talvolta  (primo, terzo e quarto comma), ma non
 sempre (cfr. il secondo, quinto, sesto e settimo comma)  e'  previsto
 siano sentite fra l'altro le regioni e le province autonome di Trento
 e  Bolzano,  destinati  a dettare criteri e norme, in particolare per
 quanto riguarda, fra l'altro, "criteri  generali  tecnico-costruttivi
 e.. .. .. tipologie per l'edilizia pubblica e privata" (primo comma);
 "norme  per  definire  i  criteri  generali  per  la costruzione e la
 ristrutturazione degli impianti di interessi agricolo,  zootecnico  e
 forestale"  (terzo  comma);  "norme  per  il contenimento dei consumi
 energetici in  materia  di  reti  e  di  infrastrutture  relative  ai
 trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e
 privato" (quinto comma).
    E'  ben vero che l'art. 16, terzo comma, della legge, riproducendo
 quanto gia' disponeva  l'art.  15,  secondo  comma,  della  legge  n.
 308/1982,  stabilisce  che  "resta  ferma  la potesta' delle province
 autonome di Trento e di Bolzano  di  emanare  norme  legislative  sul
 contenimento dei consumi energetici nell'ambito delle materie di loro
 competenza,  escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze
 di  carattere  nazionale  contenute  nella  presente  legge  e  nelle
 direttive  del  Cipe"  (queste ultime nuovamente previste nell'art. 2
 della legge).
    Ma non e' chiaro se tale clausola di salvaguardia  significhi  che
 la  provincia conserva la potesta' di dettare norme anche in deroga a
 quelle dei regolamenti statali di cui  all'art.  4,  primo,  terzo  e
 quinto  comma  (riguardanti materie in tutto o in parte di competenza
 provinciale,  quali  sono   l'edilizia   comunque   sovvenzionata   e
 l'urbanistica,  ai  sensi dell'art. 8, nn. 10 e 5, dello statuto; gli
 impianti di interesse agricolo,  zootecnico  e  forestale,  ai  sensi
 dell'art.  8, n. 21, dello statuto; i trasporti pubblici di interesse
 provinciale, compresa la regolamentazione tecnica, ai sensi dell'art.
 8, n.  18,  dello  statuto),  salve  le  sole  prescrizioni  tecniche
 rispondenti  ad esigenze di carattere nazionale dettate dalla legge e
 dalle direttive del Cipe; ovvero se tutte le  norme  dei  regolamenti
 previsti dall'art. 4 (in ispecie al primo, terzo e quinto comma) sono
 dalla   legge   considerate  "prescrizioni  tecniche  rispondenti  ad
 esigenze  di  carattere  nazionale",  come  tali  inderogabili  dalla
 provincia:   come   potrebbe  forse  indirettamente  desumersi  dalla
 previsione, nel primo e terzo comma (non nel quinto comma) del parere
 preventivo delle province autonome su tali regolamenti.
    Se gli artt. 4 e 16 della legge dovessero interpretarsi in  questo
 secondo   senso,   sarebbe   palese   la   lesione  delle  competenze
 provinciali,  e  pertanto  i  citati  primo,  terzo  e  quinto  comma
 dell'art. 4 dovrebbero essere dichiarati incostituzionali.
    L'art.  5  della  legge  n. 10/1991 stabilisce che le regioni e le
 province autonome, "d'intesa con l'Enea"  individuano  i  bacini  che
 "costituiscono  le  aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli
 interventi di uso razionale dell'energia e di  utilizzo  delle  fonti
 rinnovabili  di  energia"  (primo  comma); e ancora, d'intesa con gli
 enti locali e  le  loro  aziende  e  "in  coordinamento  con  l'Enea"
 predispongono  "un  piano  regionale  o  provinciale relativo all'uso
 delle fonti rinnovabili di energia" (terzo comma);  piano  contenente
 in  particolare  il  bilancio  energetico  regionale  o  provinciale,
 l'individuazione  dei  bacini  energetici,  la  localizzazione  e  la
 realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, l'individuazione e
 la  destinazione  delle  risorse  finanziarie per la realizzazione di
 nuovi impianti di produzione di  energia  e  per  gli  interventi  di
 risparmio  energetico, la formulazione di obiettivi secondo priorita'
 di intervento, le procedure per l'individuazione e la  localizzazione
 di  piccoli  impianti  per  la  produzione di energia al servizio dei
 settori industriale,  agricolo,  terziario,  civile  e  residenziale,
 nonche' di impianti idroelettrici (terzo comma).
    Ora,  gia'  appare  singolare  la previsione di un'intesa, o di un
 "coordinamento", ai fini di  atti  di  programmazione,  fra  un  ente
 politico  territoriale come la provincia e un ente funzionale tecnico
 come l'Enea; e gia' tale previsione e' percio' lesiva  dell'autonomia
 provinciale.
    La  lesione  si  rivela  ancora piu' grave ed evidente se si tiene
 conto che, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 5, in caso  di
 inadempimento  delle  province  autonome a quanto previsto dal primo,
 secondo e terzo comma (individuazione dei  bacini  e  predisposizione
 del  piano) nei termini ivi indicati (centottanta giorni dall'entrata
 in  vigore  della  legge),  "ad  esse  si  sostituisce  il   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, che provvede con
 proprio decreto  su  proposta  dell'Enea,  sentiti  gli  enti  locali
 interessati".
    Prescrivendo  da un lato l'intesa o il "coordinamento" con l'Enea,
 e prevedendo dall'altro,  in  caso  di  "inadempimento"  -  che  puo'
 discenderne   dalla   mancata   intesa,   e   quindi  puo'  dipendere
 esclusivamente dal disaccordo dell'Enea - un potere  sostitutivo  del
 Ministro  su  proposta  dello  stesso  Enea,  si  viene  in realta' a
 svuotare la stessa competenza programmatoria provinciale, attribuendo
 all'Enea un ruolo preminente e condizionante.  Basta  che  tale  ente
 rifiuti  la  propria intesa, per far scattare il potere sostitutivo e
 quindi imporre, attraverso la proposta al Ministro, la propria scelta
 sostituendola alla scelta della provincia autonoma.
    Per di piu', il potere sostitutivo ivi previsto  non  risponde  ai
 criteri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte: attiene ad un
 atto  di  programmazione  dal  contenuto largamente discrezionale; e'
 affidato ad un singolo Ministro su proposta di un  organismo  tecnico
 anziche'  al Governo; e' esercitato senza alcuna previa diffida, dopo
 una semplice audizione degli "enti locali interessati", e  non  delle
 regioni e delle province autonome.
    Le  disposizioni  in  questione  sono  dunque illegittime e lesive
 dell'autonomia provinciale.
    L'art. 9, primo comma, della legge stabilisce che "la  concessione
 e  la  erogazione  dei  contributi previsti dagli artt. 8, 10 e 13 e'
 delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano".
    Conseguentemente, i commi  successivi  prevedono  l'emanazione  di
 direttive  del Ministro per uniformare i criteri di valutazione delle
 domande, le procedure e le modalita' di concessione e  di  erogazione
 dei  contributi  nonche'  i  criteri  di  cui  si  deve  tener  conto
 nell'istruttoria (secondo comma); la richiesta  di  finanziamenti  al
 Ministero  e  la ripartizione dei fondi ad opera del Cipe su proposta
 del Ministero (terzo e quarto comma); termini  improrogabili  per  la
 concessione  dei  contributi e destinazione ad opera del Ministro dei
 fondi residui ad iniziative "inevase" dalle regioni e dalle  province
 autonome  (quinto  e  sesto  comma);  verifiche del conseguimento del
 risparmio con conseguente eventuale revoca dei  contributi  ad  opera
 del Ministero che ridestina le relative norme (settimo comma).
    I  contributi di cui si tratta concernono interventi nell'edilizia
 (art. 8), nei settori industriale,  artigianale,  terziario  e  della
 movimentazione  dei  prodotti  (art.  10), nel settore agricolo (art.
 13):  tutte  materie,  come  si  vede,  comprese  fra  le  competenze
 provinciali,   in   materia,   fra   l'altro  e  rispettivamente,  di
 urbanistica (art. 8, n. 5) e di edilizia  comunque  sovvenzionata  da
 finanziamenti a carattere pubblico (art. 8, n. 10, dello statuto); di
 artigianato  (art.  8,  n. 9), comunicazioni e trasporti di interesse
 provinciale (art. 8, n. 18), turismo e industria alberghiera (art. 8,
 n. 20), commercio (art. 9, n. 3), esercizi pubblici (art. 9,  n.  7),
 incremento   della   produzione   industriale  (art.  9,  n.  8);  di
 agricoltura, foreste e zootecnia (art. 8, n. 21).
    E  infatti  le  varie  categorie  di  contributi  contemplate sono
 attualmente,  in  provincia  di  Trento,  espressamente  previste   e
 disciplinate  dalla  legge  provinciale  (cfr.  artt.  3-bis,  3-ter,
 3-quater, 3-quinquies, 3-septies del testo unico di cui  al  d.p.g.p.
 24 settembre 1986, n. 9-33/legisl.).
    La  legge n. 10/1991 ripropone dunque sostanzialmente il sistema -
 competenza statale e semplice delega alle  regioni  e  alle  province
 autonome  -  che  gia'  era stato previsto nel testo originario della
 legge n. 308/1982,  che  aveva  indotto  la  provincia  esponente  ad
 impugnare  taluni  articoli  di  questa legge, e che infine era stato
 superato,   con   l'esplicito   riconoscimento    della    competenza
 provinciale, ad opera della legge n. 127/1983.
    Fra l'altro la disciplina in questione e' in palese contraddizione
 con  l'espresso  riconoscimento  della competenza provinciale operato
 dall'art. 16, secondo comma, della stessa legge n.  10/1991,  secondo
 cui  "resta  ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di
 Bolzano di emanare norme legislative  sul  contenimento  dei  consumi
 energetici  e  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia
 nell'ambito delle materie di loro competenza".
    Tale riappropriazione di una competenza spettante  alla  provincia
 in  base  allo  Statuto  ed  espressamente  riconosciuta dallo stesso
 legislatore   statale   realizza   dunque   una   evidente    lesione
 dell'autonomia   legislativa,   amministrativa  e  finanziaria  della
 provincia ricorrente.
    L'art. 14  della  legge  n.  10/1991  prevede  la  concessione  di
 contributi ai soggetti che producono energia elettrica per usi propri
 o   per   cederla   all'Enel   o   ad  altre  imprese  produttrici  o
 distributrici, nonche' alle imprese produttrici e distributrici,  per
 iniziative  di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano
 concessioni rinunciate o dismesse, o di costruzione di nuovi impianti
 o di potenziamento di impianti esistenti che  utilizzano  concessioni
 di derivazioni di acqua.
    Il   terzo  comma  dell'art.  14  stabilisce  che  la  domanda  di
 ammissione al contributo e' presentata "al Ministero  dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  alla  regione  o  alle province
 autonome  di  Trento  o  di  Bolzano  a  seconda   delle   competenze
 dell'impianto".
    A  sua volta il quarto comma prevede la concessione e l'erogazione
 con decreto del Ministro dei contributi per gli "impianti di  propria
 competenza".
    Tali  norme  dunque  espressamente  richiamano  e  riconoscono  la
 competenza   provinciale   quanto   ai   contributi   per    impianti
 idroelettrici a loro volta di competenza della provincia.
    Infatti  l'art.  9, n. 9, dello statuto attribuisce alla provincia
 la materia della utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  escluse  le
 grandi deviazioni a scopo idroelettrico; e nella specifica materia la
 competenza  provinciale  si  e'  pacificamente  esplicita  con l'art.
 3-septies del teso unico di cui al d.p.g.p.  24  settembre  1986,  n.
 9-33/legisl., che disciplina appunto la concessione di contributi per
 la  riattivazione,  la  costruzione  o  il  potenziamento di impianti
 idorelettrici che utilizzano concessioni di  piccole  derivazioni  di
 acqua.
    Senonche'  l'art.  18  della legge n. 10/1991, nel disciplinare le
 modalita' di concessione ed erogazione dei  contributi  di  cui  agli
 artt.  11,  12  e  14 della stessa legge, prevede che le modalita' di
 concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per  la
 stesura  degli  studi  di  fattibilita'  e dei progetti esecutivi, le
 prescrizioni circa la garanzia di regolare esecuzione e  di  corretta
 manutenzione  degli  impianti, nonche' i criteri di valutazione delle
 domande di finanziamento siano  "fissati  con  apposito  decreto  del
 Ministro dell'industria".
    Tale  disposizione  non  differenzia in alcun modo i contributi di
 cui all'art. 14, distinguendo, come invece fa lo stesso art. 14,  fra
 contributi  di  competenza  ministeriale  e  contributi di competenza
 provinciale.
    Potrebbe forse, in via interpretativa, ritenersi  che  il  decreto
 ministeriale  ivi  previsto  solo  per  i  contributi  di  competenza
 ministeriale, non per quelli di competenza provinciale.
    Tuttavia tale interpretazione  non  e'  univocamente  fondata  sul
 dettato legislativo.
    Ove  l'art. 18 in questione dovesse interpretarsi nel senso che il
 decreto  ministeriale  ivi  previsto  sia  applicabile  per  tutti  i
 contributi  di  cui  all'art.  14,  ivi compresi quelli di competenza
 provinciale previsti dal terzo  comma  dello  stesso  art.  14,  esso
 sarebbe  a  sua  volta  illegittimo  e  lesivo  dell'autonomia  della
 provincia ricorrente; in tale ipotesi e in questi limiti la provincia
 chiede che ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale.