Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro- tempore Marco Marcucci, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dall'avv. Alberto Predieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Carducci, 4, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 6 gennaio 1991, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991. 1. - Nella legge 6 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", costituita da 16 articoli, appaiono due articoli chiaramente intrusi che non hanno nessuna attinenza con il corpo o della legge quale' sintetizzato nel titolo. 2. - Uno di questi articoli (esempio di cattiva e illegittima tecnica legislativa, che appalesa l'incoerenza, l'irragionevolezza, la violazione di principi fondamentali sulla trasparenza, la pubblicita'), e precisamente l'art. 6, dice "il Governo e' tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre citta' italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia". 3. - La norma viola i principi di eguaglianza e l'area riservata alle regioni. Viene introdotto il fine di privilegiare l'attivita' consultiva di una regione e una citta' di una regione piuttosto che qualsiasi altra regione o citta' per un periodo di tempo lunghissimo, sino al duemila (e quindi non per esigenze - pretese - di urgenza o transitorie), per qualsiasi istituzione o localizzazione di sede per qualsiasi organizzazione internazionale di qualsiasi genere, governativa o privata, dal momento che nessuna distinzione vien fatta dalla legge. La costituzione di un privilegio non trova giustificazione e urta contro il principio di eguaglianza cosi' come contro il principio del contraddittorio, che si inserisce nell'area della garanzia costituzionale del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, posta dall'art. 97 della Costituzione. La violazione dei principi generali indicati porta ad una lesione della sfera di competenza regionale qual'e' garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117 e 118 nelle loro valenze generali e in quelle particolari, come, ad esempio, quelle relative ad organizzazioni internazionali la cui attivita' investa l'area delle funzioni regionali, beni culturali o dell'ambiente o delle fiere; tutte materie nelle quali il ruolo delle organizzazioni internazionali e' assai importante e che la regione puo' promuovere o assecondare in relazione ad una localizzazione o istituzione.