Ricorso  per  la  regione  Toscana,  in persona del presidente pro-
 tempore Marco Marcucci, rappresentata e difesa, per mandato a margine
 del  presente  atto,  dall'avv.  Alberto  Predieri  ed  elettivamente
 domiciliata presso il suo studio in Roma, via G.  Carducci, 4, contro
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri per la dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 6 gennaio 1991,
 n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.    17  del  21  gennaio
 1991.
    1.  -  Nella  legge  6  gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo
 delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale  della
 regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della  provincia di Belluno e delle
 aree limitrofe", costituita da 16  articoli,  appaiono  due  articoli
 chiaramente  intrusi  che  non hanno nessuna attinenza con il corpo o
 della legge quale' sintetizzato nel titolo.
    2. - Uno di questi articoli  (esempio  di  cattiva  e  illegittima
 tecnica  legislativa,  che appalesa l'incoerenza, l'irragionevolezza,
 la  violazione  di  principi  fondamentali  sulla   trasparenza,   la
 pubblicita'),  e  precisamente l'art. 6, dice "il Governo e' tenuto a
 sentire la regione Veneto e il comune di Venezia  prima  di  proporre
 citta'  italiane  per  le  designazioni  che  avverranno nel decennio
 1991-2000 quale sede o ufficio italiano  di  organismi  di  carattere
 internazionale  da  istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di
 privilegiare la candidatura di Venezia".
    3. - La norma viola i principi di eguaglianza e  l'area  riservata
 alle regioni.
    Viene introdotto il fine di privilegiare l'attivita' consultiva di
 una regione e una citta' di una regione piuttosto che qualsiasi altra
 regione o citta' per un periodo di tempo lunghissimo, sino al duemila
 (e quindi non per esigenze - pretese - di urgenza o transitorie), per
 qualsiasi   istituzione   o  localizzazione  di  sede  per  qualsiasi
 organizzazione internazionale  di  qualsiasi  genere,  governativa  o
 privata, dal momento che nessuna distinzione vien fatta dalla legge.
    La  costituzione di un privilegio non trova giustificazione e urta
 contro il principio di eguaglianza cosi' come contro il principio del
 contraddittorio,  che   si   inserisce   nell'area   della   garanzia
 costituzionale    del    buon    andamento    e    dell'imparzialita'
 dell'amministrazione, posta dall'art. 97 della Costituzione.
    La violazione dei principi generali indicati porta ad una  lesione
 della  sfera  di competenza regionale qual'e' garantita dal combinato
 disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117 e 118 nelle loro valenze
 generali e in quelle particolari, come, ad esempio,  quelle  relative
 ad  organizzazioni  internazionali  la  cui  attivita' investa l'area
 delle funzioni regionali, beni  culturali  o  dell'ambiente  o  delle
 fiere;  tutte  materie  nelle  quali  il  ruolo  delle organizzazioni
 internazionali e' assai importante e che la regione puo' promuovere o
 assecondare in relazione ad una localizzazione o istituzione.