IL PRETORE
    A scioglimento della riserva;
                             O S S E R V A
    1. - Con ricorso depositato in data 11 maggio 1990 Alfare' Angela,
 premesso di aver contratto matrimonio in data 2 agosto  1980  con  il
 dott. Orlando Zucchini, veterinario, nato il 21 agosto 1905;
      che  il marito, pensionato E.N.P.A.V. fin dal 1› settembre 1970,
 era deceduto in data 3 giugno 1988;
      che aveva inutilmente richiesto all'E.N.P.A.V.  la  pensione  di
 riversibilita', conveniva in giudizio l'ente per chiedere che venisse
 dichiarato  il  suo diritto a percepire la sopra indicata prestazione
 dalla data di decorrenza del diritto.
    Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Ente  nazionale  per  la
 previdenza   e  assistenza  veterinari  il  quale  eccepiva,  in  via
 preliminare, l'incompetenza  per  territorio  dell'adito  giudice  in
 relazione   all'art.  9  della  legge  n.  949/1967  e,  nel  merito,
 contestava  l'avversa  domanda  assumendo  che  l'Alfare'  non  aveva
 diritto  a  percepire  la  richiesta  pensione  del momento che aveva
 contratto il matrimonio  dopo  il  pensionamento  per  vecchiaia  del
 marito, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.
    2.  - Infondata appare l'eccezione preliminare di incompetenza per
 territorio.
    Al riguardo si  osserva  che  nelle  controversie  in  materia  di
 previdenza  ed  assistenza  obbligatoria la competenza per territorio
 spetta al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione  del
 tribunale  nel  quale risiede l'attore, cosi' come previsto dall'art.
 414 del c.p.c., novellato dalla legge n. 533/1973.
   Alla nuova normativa in tema di competenza per territorio delineata
 dalla  legge  n.  533/1973  deve  attribuirsi efficacia abrogativa di
 tutte le disposizioni, come il citato art. 9 della legge n. 947/1967,
 che in precedenza prevedevano in materia diverse regole, per avere il
 novellato testo dell'art. 444 del c.p.c. ridisegnato  in  un  momento
 posteriore ed in modo generale, cioe' applicabile a qualunque tipo di
 controversia  indipendentemente  dall'ente  previdenziale  convenuto,
 l'intera disciplina della competenza nel processo previdenziale (arg.
 ex art. 15 preleggi).
    3. - Nel merito si osserva che l'art. 22  della  legge  18  agosto
 1962,  n.  1357,  stabilisce che la pensione di riversibilita' non e'
 concessa quando il matrimonio sia avvenuto posteriormente  alla  data
 di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto poiche', come
 risulta  dagli  atti,  il  matrimonio  tra  Alfare' Angela e il dott.
 Zucchini era stato contratto il 2 agosto  1980  successivamente  alla
 concessione  al  dott.  Zucchini  della  pensione  di  vecchiaia  (1›
 settembre 1970), la domanda della ricorrente non sarebbe accoglibile,
 ostandovi il chiaro disposto dell'art. 22 della legge n. 1357/1962.
    4. - Non sembrano, tuttavia, manifestamente infondate  le  censure
 di  incostituzionalita'  dell'art. 22 della legge citata in relazione
 agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione.
    Con riferimento all'art. 3 della Costituzione  si  rileva  che  la
 norma in esame discrimina:
       a)  i  superstiti  dei pensionati E.N.P.A.V. dai superstiti dei
 pensionati ex dipendenti civili e militari dello Stato, per i  quali,
 dopo  la  decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 123/1990)
 il trattamento riversibile e'  riconosciuto  indipendentemente  dalla
 data in cui e' stato contratto il matrimonio, in particolare anche se
 questo  e'  stato contratto dopo la cessazione dal servizio o dopo il
 sessantacinquesimo anno di eta';
       b) i superstiti dei pensionati E.N.P.A.V. rispetto ai vedovi  o
 alle  vedove  dei  pensionati  I.N.P.S.  perche' per questi ultimi il
 trattamento di riversibilita'  soffrirebbe  di  limitazioni  solo  se
 contratto  dopo  il settantaduesimo anno di eta' (art. 24 della legge
 n. 153/1969).
    La  norma  in  esame  appare  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione anche per la sua irrazionalita'.
    Infatti,  se  la  norma impugnata venne dettata dal legislatore in
 una prospettiva sfavorevole al coniugio in  tarda  eta',  considerato
 evidentemente  come  momento  consumativo  di frode a danno dell'ente
 previdenziale o dell'altro coniuge, essa sembra  contrastare  con  le
 attuali connotazioni sociali del rapporto coniugale in tarda eta', le
 quali sono state evidenziate con chiarezza dalla Corte costituzionale
 nella gia' citata sentenza n. 123/1990.
    Ha  osservato la Corte, esaminando la normativa che subordinava il
 diritto alla pensione di riversibilita' alla durata  almeno  biennale
 del  coniugio  contratto dopo il pensionamento, che il matrimonio fra
 persone in eta' avanzata e' cercato e contratto e come  rimedio  alla
 solitudine  individuale  e  come  fonte  di  sicurezza e sostegno per
 affrontare i problemi quotidiani, non certo per  frodare  l'erario  o
 per  ingannare  il  partner  pensionato sulla sincerita' del consenso
 matrimoniale.
    Secondo la Corte, se situazioni del genere dovessero  verificarsi,
 altrove andrebbero ritrovati i rimedi opportuni.
    Se,  quindi,  il  matrimonio fra persone in tarda eta' deve essere
 visto  alla  luce  delle  nuove  esigenze  sociali  e  se  la   Corte
 costituzionale,   nella   gia'   richiamata   sentenza,  ha  ritenuto
 incostituzionale  la  normativa  sottoposta  al  suo  esame   perche'
 irrazionale  la  limitazione  della  durata  biennale  del matrimonio
 concluso dai pensionati ultrasessantacinquenni, condizione necessaria
 negli  ordinamenti  pensionistici  verificati  dalla  Corte  per   la
 concessione  della  pensione  di riversibilita', a maggior ragione la
 norma in esame si presenta irrazionale, perche' esclude del tutto che
 il trattamento riversibile possa essere ottenuto quando il matrimonio
 sia stato contratto successivamente al pensionamento per vecchiaia.
    5. - Per quanto sopra detto si  ritiene  che  la  norma  censurata
 contrasti anche con gli artt. 29 e 31 della Costituzione.
    Nonostante,  la  Repubblica  sia  impegnata  da  una precisa norma
 costituzionale a riconoscere i diritti della famiglia  come  societa'
 naturale fondata sul matrimonio, occorre trarre la conseguenza che la
 presenza  nel  nostro  ordinamento  della norma in esame comporta una
 grave limitazione del diritto del cittadino,  pensionato  E.N.P.A.V.,
 di sposarsi e di formarsi una famiglia, anche se in tarda eta'.
    La  norma denunciata, infatti, scoraggia la formazione di famiglie
 fra  persone  in  eta'  avanzata,  cosi'   comprimendo   il   diritto
 fondamentale dell'individuo di crearsi una famiglia, contrariamente a
 quanto  disposto  dall'art.  31 della Costituzione, secondo il quale,
 invece, la Repubblica deve agevolare la formazione della famiglia con
 misure economiche ed altre provvidenze, perche' mette  in  condizione
 il  coniuge  pensionato all'E.N.P.A.V. di prospettare che, in caso di
 premorienza del pensionato, l'altro coniuge rimarrebbe senza mezzi di
 sostentamento o li vedrebbe sensibilmente ridotti.
    Cio' consente di dubitare che di fronte al pubblico interesse  per
 la  tutela  della  famiglia  debba  prevalere  il  pubblico interesse
 dell'ente previdenziale realizzato con una norma  di  sbarramento  la
 cui  esistenza  comprime  il  diritto  del pensionato alla formazione
 della famiglia  (artt.  29  e  31  della  Costituzione)  con  effetti
 negativi  anche  sulla  tutela  previdenziale  che  l'art.  38  della
 Costituzione obbliga lo Stato ad assicurare  ai  lavoratori  ed  alle
 loro famiglie.
    6.  -  E proprio con riferimento all'art. 38 della Costituzione si
 rileva  come  la  norma  in  esame  escluda  del  tutto   la   tutela
 previdenziale  per  il  coniuge superstite del pensionato E.N P.A.V.,
 nonostante la piena validita' del  matrimonio  a  tutti  gli  effetti
 civili.
    Ai fini pensionistici, infatti, il matrimonio e' come se non fosse
 mai stato celebrato.
    Ne' la peculiarita' dell'ordinamento previdenziale di cui trattasi
 giustifica  una  tale,  ed aberrante, conseguenza pregiudizievole nei
 confronti del superstite.
    Poiche' anche per l'ordinamento dell'E.N.P.A.V. la norma in  esame
 trova la sua giustificazione nello sfavore verso i matrimoni conclusi
 dopo  il  pensionamento  dell'assicurato  in forza di una presunzione
 assoluta di frode nei confronti dell'ente o del pensionato stesso, il
 nuovo clima sociale che, come si e' visto,  tende  a  considerare  in
 modo  positivo  le  unioni  coniugali fra persone in eta' avanzata fa
 venir meno il fondamento sul quale si basava la norma censurata.
    Quest'ultima,  in  tale  contesto,  ha  finito  per  perdere  ogni
 significato e si e' tradotta in una pesante limitazione  dei  diritti
 previdenziali dei cittadini, ancora piu' grave e rilevante qualora si
 consideri  che  puo' venire a incidere in modo negativo su persone il
 piu' delle volte anziane  e,  quindi,  particolarmente  bisognose  di
 tutela.