IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Provvedimento sulla richiesta del p.m. pervenuta il 24 novembre 1990 alle ore 11,15 di convalida dell'arresto di Malatesta Domenico; Premesso che il p.m. ha gia' disposto con decreto motivato la rimessione in liberta' del prevenuto ritenendo in detta sede di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121, n. 1) delle disp. att. del nuovo c.p.p.); poiche' il secondo comma della cit. norma statuisce che nel caso di liberazione prevista dal 1 comma il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne da' avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata; Trattandosi, nella concreta fattispecie, di norma a carattere strumentale (in quanto disp. di att.) rispetto alla norma piu' autenticamente organizzativa (pur inserita in un codice di procedura, quindi gia' di per se' a normativa strumentale) e strutturale quale l'art. 390 secondo cui entro le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il p.m., qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo di esecuzione dell'arresto o del fermo, la convalida di una delle dette misure interinali (segue la fissazione dell'apposita udienza al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive con annesso avviso, senza ritardo, al p.m. e al difensore, tanto che l'arresto o il fenomeno diviene inefficace se il p.m. non osserva le prescrizioni del primo comma, strutturalita' che si ripete a livello descrittivo nel successivo art. 391) (udienza di convalida ivi minutamente descritta con estrema precisione), norma che costituisce, anche tipograficamente, il momento terminale del titolo sesto del libro quinto del nuovo c.p.p. (segue l'art. 392 che introduce il titolo settimo stesso libro in tema esclusivo di incidente probatorio). Essendo lapalissiano che il detto titolo sesto del libro quinto verta in tema di "Arresto in flagranza e fermo" quindi provvedimenti intenzionalmente adottati, per l'urgenza che li caratterizza in re ipsa, in tema di restrizioni della liberta' personale, argomento specifico in un contesto dedicato a "Indagini preliminari e udienza preliminare", restrizioni che storicamente si collocano nel corso delle dette indagini preliminari e non in altro momento, e che per superare la loro efficacia provvisoria-interinale richiedono un intervento-controllo da parte del g.i.p., giudice "terzo" che controlla la ritualita' e sostanza delle medesime indagini e quindi anche delle misure tipo arresto o fermo; Poiche' l'art. 391, terzo comma, del c.p.p. prevede che il p.m. in sede di udienza per la convalida indichi i motivi dell'arresto o del fermo e presenti le sue richieste in ordine alla liberta' personale e stante la formulazione letterale del co. Vi e' assoluta continuita' fra le due tematiche (motivi e successiva richiesta), nel senso cronologico e della ratio normativa, essendo coerente processualmente (o comunque proceduralmente la posizione di un p.m. che, non avendo gia' in precedenza stabilito il ripristino della liberta' personale ex art. 121 delle disp. att. del nuovo c.p.p., indica i motivi della misura e formula le proprie definitive e risolutive richieste, attendendo, entro le quarantotto ore successive alla messa a disposizione (da parte sua) dell'arrestato o fermato, definitiva e risolutiva statuizione da parte del g.i.p., non limitandosi quindi il petitum dell'a.g.o. requirente alla pura e semplice convalida ma estendendosi alle statuizioni in tema di liberta' personale, cio' in armonia con la chiara distinzione che si coglie dalla lettura dei successivi quarto e quinto comma, distinzione fra convalida dell'arresto da parte del giudice (ove lo stesso od il fermo sia stato legittimamente eseguito e siano stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, terzo e quarto comma, e 390 primo comma, (convalida nella forma dell'ordinanza), provvedimento ricorribile per Cassazione, e successiva (appunto eventuale) applicazione di una misura coercitiva, in mancanza della quale deve ripristinarsi lo stato di liberta' (laddove, nella precedente normativa, quanto all'arresto, c'era la sua convalida ad opera del p.m. o del Pretore, pur dovendo la stessa contenere, secondo la piu' recente giurisprudenza e poi anche secondo l'espressa previsione dell'art. 246, terzo comma, abrogato c.p.p. nel testo modificato dall'art. 6 della legge 5 agosto 1988, n. 330, una duplice motivazione, attinente sia alla legittimita' del provvedimento adottato dalla p.g. sia alla opportunita' o necessita' del protrarsi dello stato di detenzione, costituendo comunque il tutto, di per se', idoneo titolo al mantenimento della custodia cautelare senza necessita', a differenza di quanto si verificava per il fermo di p.g. di successiva emissione di ordine o mandato di cattura); Poiche' quindi, stante la dizione letterale della norma 391, deve anche ritenersi, stante l'assenza di preclusioni aliunde ricavabili, che il p.m. nel corso dell'udienza di convalida possa richiedere l'applicazione di misure cautelari ex art. 291 e che l'a.g. giudicante possa disporre in tal senso, indipendentemente dalla convalida o meno della misura interinale (arresto o fermo), nell'ipotesi in cui ad es. il giudice possa disporre dette misure indipendentemente dalla convalida del fermo od arresto (es. ove la mancata convalida dipenda unicamente dal difetto dei requisiti di flagranza o dall'inosservanza di limiti temporali ma sussista comunque la condizione per l'applicabilita' di una disdetta misura) cio' sembrando evincersi dal sesto con riguardo al quale l'originaria espressione iniziale "quando non provveda alla convalida" e' stata mutata in quella attuale "quando non provveda a norma del comma quinto", sembrando quindi evidenziarsi che la liberazione dell'arrestato o del fermato debba disporsi, non sempre e comunque in consegneza della sola eventale mancata convalida del provvedimento adottato dalla p.g. o dal p.m. ma solo intanto in quanto non si ritenga l'emissione, come dal quinto comma, di un provvedimento restrittivo della liberta' personale; Poiche' parimenti, per quel che concerne la eventuale perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, in conseguenza del verificarsi in concreto delle condizioni di cui al settimo comma, appare evidente che da cio' non deriva alcuna preclusione all'adozione, anche immediata, di una misura cautelare che di fatto impedisca il riacquisto dello stato di liberta'; Poiche' in ogni caso, stante il primo comma dell'art. 291, le misure cautelari coercitive sono disposte su richiesta del p.m., che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, cio' in quanto, ovviamente, in un processo tendenzialmente accusatorio e non piu' inquisitorio (cioe' accusatorio ma con correttivi quali ad esempio il continuo controllo del giudice per le indagini preliminari) non potendo conservarsi al rappresentate della pubblica accusa poteri limitativi della liberta' personale se non in via di eccezione ed entro limiti ristretti, e quindi la presentazione dei detti elementi giustificativi puo' essere effettuata dal p.m. attraverso o il canale dell'udienza di convalida o extra-convalida (ed in tal caso il g.i.p. provvede ex art. 294 del nuovo c.p.p.); Poiche' comunque, da una attenta lettura, degli artt. 390 e 391, si deduce che l'arresto o fermo e' finalizzato alla sua futura convalida in sede di udienza, ed alla eventuale contestuale applicazione-conversione della stessa misura interinale (ma sempre cautelare) in misura duratura altrettanto, coercitiva, e tutto cio' sembra evidenziare una sostanziale superfluita' dell'art. 121 delle disp. att. del nuovo c.p.p. specie nel suo secondo comma, mentre e' pacifico che in questo caso l'udienza di convalida sia svincolata dal termine ad horas finalizzato all'aspettativa di una rapida pronuncia sulla privativa dello stato di liberta' personale, che al contrario viene meno in detta differente ipotesi (il soggetto e' gia' stato rimesso in liberta' e la convalida diviene mera inutile formalita', passaggio obbligato, a meno che non si ritenga, ma il codice dovrebbe scriverlo per esplicito, che all'esito dell'apparentemente ulteriore udienza di convalida il p.m., a seguito di interrogatorio reso dall'ex-arrestato o ex-fermato davanti al g.i.p., possa modificare le proprie richieste e richiedere quindi misure cautelari); stante quindi la mancanza di coordinamento fra gli artt. 390 e 391 e l'art. 121, secondo comma, delle disp. att. del nuovo c.p.p. mentre al contrario si giustifica pienamente l'art. 121 nel suo primo comma, poiche' quindi, a prescindere dalla valutazione del g.i.p. nel merito del fondamento del petitum di misure cautelari, la cit. normativa (390 e 391) e' finalizzata, da un lato, non soltanto ad eventuali statuizioni cautelari ma anche e necessariamente a dette statuizioni cautelari (lo prova, in caso contrario, l'immediata preventiva liberazione dell'arrestato o fermato da parte del p.m. ex art. 121, primo comma, delle disp. att. stesso codice, mentre l'art. 389 contempla altre tassative ipotesi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (da parte del p.m. al primo comma, da parte della p.g. al secondo comma) ed il richiamo, al primo comma, fra parentesi, dell'art. 121 delle disp. att. non e' attinente alla concreta fattispecie perche' riguarda l'arresto o fermo eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o il caso dell'inefficacia a norma dell'art. 386, settimo comma, e 390, terzo comma, e non anche il caso specifico dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure coercitive (art. 121, primo comma, delle disp. att.) mentre quest'ultimo viene irritualmente ed impropriamente richiamato per relationem; Poiche' quindi il 121 rimane autentica norma strumentale che non trova autentico riscontro nella normativa strutturale-organizzativa di cui agli artt. 389 e 391; Poiche' inoltre in tal modo l'udienza di convalida (anche se svincolata, come di recente ha ribadito la Corte suprema di cassazione) diviene passaggio meramente obbligato e formale e vincolato anche nel suo esito-decisione, quindi sostanzialmente inutile ed inviolabile dell'art. 97 della costituzione sul buon andamento della p.a., amministrazione della giustizia e dell'art. 101, secondo comma, della costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge mentre a tal punto da detta anomala udienza di convalida (fuori dai parametri rigidi, predeterminati e precisi di cui agli artt. 390 e 391) puo' soltanto scaturire o una mancata convalida o una convalida meramente formale ivilendosi, come gia' detto e come si ripete, al p.m. ogni nuova richiesta all'esito dell'udienza (e dell'eventuale interrogatorio dell'ex-fermato od ex- arrestato) ed al giudice di provvedere in conseguenza nel senso del rigetto o dell'accoglimento, ragion per cui o l'art. 121, secondo comma, delle disp. att. e' suscettibile di abrogazione per la sua inutilita' o va riscritto aggiungendovi il detto riferito concetto (anche perche' nelle more fa la scarcerazione e l'udienza di convalida potrebbero essere state compiute dal p.m. ulteriori indagini preliminari); essendo la questione deducibile d'ufficio iussu indicis, non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio;