IL PRETORE
    Visti gli atti e sentiti i procuratori della parti;
                             O S S E R V A
    Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta  l'indennita'  per
 la  perdita  di  avviamento  commerciale  ex  art.  34 della legge n.
 392/1978, dovendo rilasciare  l'immobile  adibito  a  laboratorio  di
 analisi  cliniche, sito in Verona, via Carlo Ederle n. 1, all'interno
 della casa  di  cura  Villa  Lieta,  direttamente  gestita  da  parte
 locatrice.
    Parte   locatrice   ha  eccepito,  tra  l'altro,  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/1978  nella  parte  in
 cui   non   prevede,   tra   le   ipotesi  d'esclusione  del  diritto
 all'indennita', i rapporti di locazione astrattamente  meritevoli  di
 tutela  piena  secondo  lo  statuto delle locazioni ad uso diverso da
 abitazione, relative ad immobili interni a cliniche o case di cura in
 genere.
    Viene specificamente  denunziata  la  disparita'  del  trattamento
 (art.  3 della Costituzione) tra tale situazione e quella, "del tutto
 analoga", dei rapporti locatizi concernenti immobili complementari  a
 stazioni  ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e
 villaggi turistici.
    La questione appare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata.
 Invero,  nel  caso  di  specie  l'attivita'  del  centro  diagnostico
 Gallieno, organizzata in forma imprenditoriale, potrebbe  legittimare
 la pretesa al riconoscimento dell'indennita' di cui all'art. 34 della
 legge  n.  392/1978,  potendosi sostenere che essa rientri nel novero
 delle attivita' regolate dall'art. 27 e caratterizzate dal  contratto
 diretto  con  il  pubblico,  circostanza  questa  chiaramente  emersa
 dall'istruttoria espletata.
    In  dottrina  e  giurisprudenza  sembra  prevalere  la  tesi   che
 riconduce  tale attivita' nell'ambito di quelle professionali, per le
 quali e' escluso il diritto all'indennita'.
    Tuttavia   la   mancanza   di    un    consolidato    orientamento
 giurisprudenziale in tal senso induce a ritenere non priva di rilievo
 la   opposta  tesi,  che  privilegia,  qualora  esso  sia  manifesto,
 l'aspetto organizzativo imprenditoriale  dei  laboratori  di  analisi
 rispetto  a  quello  professionale,  essendo la loro attivita' sempre
 piu' uniformata dall'uso di strumenti  e  tecnologie  e  sempre  meno
 caratterizzata  dal  rapporto  fiduciario  tra  i  medici  addetti  e
 l'utenza,  cioe'  dalla  relazione  strettamente  personale  tra   il
 professionista e il paziente.
    Se  cosi'  e',  non  si potra' negare la rilevanza della questione
 sollevata, dovendo  essere  essa  esaminata  qualora  si  ritenga  di
 propendere  per  la  tesi che nega la caratterizzazione precipuamente
 professionale dell'attivita' esercitata da  complessi  laboratori  di
 analisi   polispecialistiche,   imprenditorialmente   organizzati  da
 societa' di capitali.
    Quanto  alla  fondatezza,  la  proponibilita'  dell'eccezione   e'
 d'intuitiva evidenza.
    Il  legislatore  si  e'  preoccupato  di  escludere  dal beneficio
 previsto dall'art. 34 le attivita' commerciali esercitate in immobili
 incorporati in un piu' vasto complesso immobiliare  o  legati  da  un
 vincolo di accessorieta' ("complementari") alle strutture indicate in
 premessa.
    La  ratio  delle  disposizioni e' stata individuata dalla dottrina
 nella minor tutela di cui sarebbero meritevoli locali che  godono  di
 un   avviamento   parassitario   rispetto   a   quello  dell'immobile
 principale, essendo indubitabile che gran parte della clientela,  che
 ad essi si rivolge, vi e' indotta dal trovarsi per altri motivi nella
 piu' vasta struttura ospitante.
    Non  puo'  tuttavia  escludersi  sulla base dell'id quod plerunque
 accidit che parte della clientela possa essere indotta  a  rivolgersi
 agli  immobili  interni  agli  alberghi o complementari alle stazioni
 indipendentemente  dall'utilizzo  dei  servizi  principali,   perche'
 richiamata  nei  locali  accessori  o  interni dall'alto prestigio di
 un'attivita' posta nell'albergo (si pensi a negozi  di  abbigliamento
 di   lusso  o  a  esclusivi  bar),  ovvero  dagli  orari  solitamente
 prolungati degli esercizi commerciali  ubicati  nei  luoghi  indicati
 dall'articolo citato.
    Parimenti  un  laboratorio  di analisi cliniche ospitato, come nel
 caso di specie, nel piu' vasto ambito di una casa di cura che  svolge
 servizi  ambulatoriali (visite specialistiche) e per degenti fruitori
 di   assistenza   di   tipo   ospedaliero,   risente    positivamente
 dell'avviamento  dell'istituto  principale,  cui normalmente accedono
 utenti  bisognosi  di  controlli   specialistici   che   proprio   il
 laboratorio e' in grado di svolgere.
    Orbene,  la  stretta  somiglianza  tra  la  fattispecie regolata e
 quella, invero singolare,  oggi  esaminata,  potrebbe  indurre,  come
 qualche  autore  ha  sostenuto, a risolvere la controversia reputando
 descrittiva e non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 35.
    Tale prospettiva non appare condivisibile, posto che l'art. 35  e'
 norma  che  fa  eccezione  alle  regole  generali  del  diritto  alla
 indennita'; essa non  e'  pertanto  suscettibile  di  interpretazione
 analogica, ex art. 14 preleggi.
    Non  resta  quindi che sottoporre allo scrutinio del giudice delle
 leggi la questione di costituzionalita' dell'art. 35 della  legge  n.
 392/1978,  in  quanto  sospetto di violazione dell'art. 3 della Corte
 costituzionale  per  la  disparita'  del  trattamento  che  pone  tra
 situazioni aventi la medesima ratio normativa.
    E'  inoltre  prospettabile  la  violazione  dell'art.  42, secondo
 comma, della Costituzione, traguardato alla luce dello stesso art. 3,
 in quanto si viene a porre un limite  irragionevole  alla  proprieta'
 privata,   il  cui  godimento  da  parte  del  locatore  incontra  un
 sacrificio non giustificato  (come  ritenuto  dal  legislatore  nelle
 analoghe  ipotesi gia' considerate) da quei valori normativi ritenuti
 costituzionalmente ineccepibili da precedenti  sentenze  (cfr.  Corte
 costituzionale n. 300/1983).