IL PRETORE Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1990 Torino Provvidenza lamentava - fornendo adeguata documentazione - la mancata consegna da parte della S.I.D.F. S.p.a. della merce per il pagamento della quale essa ricorrente aveva assunto obbligazioni cambiarie per un importo di L. 21.000.000; e chiedeva che ex art. 700 del c.p.c. venisse ordinato alla S.I.D.A.F. S.p.a. la restituzione dei titoli in questione o che, in subordine, venisse ordinato all'istituto bancario al quale i titoli medesimi erano stati presentati per l'incasso di astenersi dal procedere all'inoltro per il protesto. Premesso che l'odierno decidente - assunte informazioni in ordine alle inesistenza di girate nei titoli in questione gia' inoltrati per l'incasso e ritenuta la sussistenza, oltreche' del fumus beni iuris, anche del periculum in mora rappresentato dal pregiudizio conseguente alla eventuale levata di protesto, nonche' alle gravi e probabilmente insuperabili difficolta' economiche cui sarebbe andata incontro la ricorrente ove avesse dovuto far fronte al pagamento delle tratte in questione pur non ricevendo i prodotti ordinati e destinati alla vendita al minuto - con decreto del 6 aprile 1990 emesso inaudita altera parte ordinava alla Cassa rurale ed artigiana Don Rizzo di Alcamo di trattenere gli effetti emessi dalla ricorrente in favore della S.I.D.A.F. S.p.a. non procedendo all'inoltro per il protesto o, nel caso che cio' fosse gia' avvenuto per gli effetti con scadenza 31 marzo 1990, disponendone l'immediato ritiro. Premesso che con il suddetto decreto del 6 aprile 1990 veniva fissata l'udienza di comparizione del 3 maggio successivo ed il termine del 18 aprile 1990 per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento pretorile; e che, nella persistente contumacia della S.I.D.A.F. S.p.a., all'udienza del 20 dicembre 1990 la difesa della Torino evidenziava che l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine assegnato, a causa della eseguita' dello stesso, e chiedeva la concessione di un ulteriore termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto. O S S E R V A Nella procedura relativa ai provvedimenti di urgenza e' stabilito dagli artt. 702 e 690, primo comma del c.p.c. che ove il provvedimento richiesto venga concesso con decreto emesso inaudita altera parte il giudice con il decreto medesimo "fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto" (dette disposizioni - gia' abrogate dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - sono applicabili in regime transiorio fino al 31 dicembre 1991; tuttavia, deve evidenziarsi che anche la nuova disciplina in materia di procedimenti cautelari ed, in particolare, l'art. 669-sexies del c.p.c. ripropone lo stesso schema procedurale e, pertanto, la stessa problematica qui sviluppata). La ratio della citata prescrizione va individuata nell'esigenza che la parte che ha ottenuto il provvedimento interdittale prima della costituzione del contraddittorio si attivi con ogni scrupolo per la regolare prosecuzione della procedura e per una rapida definizione della fase sommaria, all'esito della quale il giudice - alla stregua dei dati e degli argomenti di entrambe le parti - confermera', modifichera' o revochera' con ordinanza la statuizione adottata inaudita altera parte; da qui la natura perentoria - e, pertanto ex art. 153 del c.p.c. la improrogabilita' - del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, e la conseguenza che in caso di mancato rispetto di tale termine il provvedimento concesso perde efficacia (Cassazione 6 maggio 1964, n. 1052 e Cass. n. 2282/1975). Nella fattispecie in esame non puo' tuttavia essere mosso rilievo alcuno alla ricorrente in ordine al mancato rispetto del menzionato termine per la notifica del ricorso e del decreto. Ed, invero, dalla prodotta documentazione risulta che il difensore della Torino ha richiesto le copie del ricorso e del pedissequo decreto pretorile il giorno successivo alla data di deposito del decreto (7 aprile 1990) ed, ottenute dette copie il giorno 11 aprile 1990, ha in pari data attivato per la notifica l'ufficiale giudiziario, che il giorno successivo ha rimesso gli atti da notificare al locale ufficio postale per l'inoltro con piego raccomandato degli stessi. La ricezione e' pero' avvenuta a distanza di oltre dieci gironi dalla spedizione e, pertanto, oltre il termine assegnato. Cio' posto va osservato che le menzionate disposizioni (artt. 153, 690, secondo comma, e 702 del c.p.c.) non consentono di valutare tali elementi, essendo preclusa ogni possibilita' di rimessione in termini in caso di mancato rispetto di un termine perentorio, anche quando nessun rilievo - come nella fattispecie - puo' essere mosso alla parte che avrebbe dovuto rispettare il termine in questione. Ritenute al riguardo questo Pretore una tale disciplina assolutamente irrazionale, venendosi a determinare nei confronti di una delle parti processuali una situazione pregiudizievole in conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile, ed in contrasto con i principi sottesi all'art. 24 della Costituzione; e, d'ufficio, ritiene di dover sollevare la relativa questione di costituzionalita'. Una tale questione e' rilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio e - riguardo al menzionato profilo di incostituzionalita' - non manifestamente infondata; gli atti devono pertanto essere rimessi alla Corte costituzionale.