ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del  disegno
 di  legge n. 760, approvato il 28 luglio 1990, recante "Istituzione e
 disciplina del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  e  di  altre
 entrate",  promosso  con  ricorso  del Commissario dello Stato per la
 Regione  Sicilia,  notificato  il  3  agosto  1990,   depositato   in
 cancelleria  il  13  successivo  ed  iscritto  al  n. 60 del registro
 ricorsi 1990;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  12  febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Franco Favara per il ricorrente, e
 l'avv. Silvio De Fina per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 3 agosto 1990, il Commissario dello
 Stato presso la Regione siciliana ha impugnato l'art. 51 del  disegno
 di  legge  n. 760, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28
 luglio 1990 (concernente l'istituzione e la disciplina  del  servizio
 di  riscossione  dei tributi e di altre entrate), il quale prevede la
 concessione,   limitatamente   all'anno   1990,   di   un'"indennita'
 straordinaria"  alla Sogesi S.p.A., nella sua qualita' di commissario
 governativo delegato provvisoriamente alla riscossione delle  imposte
 in Sicilia.
    Secondo  la  norma  impugnata  tale  indennita' e' calcolata nella
 differenza tra la somma "delle entrate a qualunque  titolo  spettanti
 ai  sensi  dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19,
 nonche' degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno
 1989 con rate a scadere nel 1990" e  l'eventuale  maggior  somma  del
 costo  del  personale  in  servizio, comprensivo delle retribuzioni e
 delle contribuzioni  previdenziali,  nonche'  delle  spese  generali,
 calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo
 del personale.
    Nel  ricorso  si  espone  che  nella materia de qua il legislatore
 siciliano, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, esercita una potesta'
 legislativa di natura  concorrente,  i  cui  limiti  sarebbero  stati
 travalicati,  dalla  norma impugnata, in relazione a quanto stabilito
 dagli artt. 25  e  132  del  d.P.R.  29  gennaio  1988,  n.  43,  con
 violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.
    In proposito si osserva nel ricorso che l'art. 25 del d.P.R. n. 43
 del  1988  ha  previsto,  per  il servizio di riscossione dei tributi
 svolto dal commissario governativo commissioni, compensi  e  rimborsi
 spese  nonche', eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione
 finanziaria e delle amministrazioni comunali interessate al servizio,
 alle spese per i locali e gli arredi  necessari  all'adempimento  del
 servizio  di  riscossione,  mantenendo  fermo il principio secondo il
 quale tutte le spese di gestione  sono  a  carico  del  soggetto  che
 svolge il servizio.
    Si  espone  altresi'  che l'art. 3 della legge siciliana n. 19 del
 1989 - nel prevedere il conferimento del servizio di riscossione  dei
 tributi  ad  un  commissario  governativo, sino all'entrata in vigore
 della normativa regionale da emanarsi  ai  sensi  dell'art.  132  del
 d.P.R.  n.  43  del 1988, e, comunque, per un periodo non superiore a
 sei mesi - ha stabilito la misura delle commissioni, dei  compensi  e
 dei rimborsi di cui al su detto art. 25, includendovi anche gli oneri
 relativi a locali ed arredi.
    Sulla  base  di  tali  premesse, il Commissario dello Stato per la
 Regione siciliana ha affermato che l'art. 51  del  disegno  di  legge
 impugnato  contrasta  con i parametri invocati, tenuto conto anche di
 quanto gia' stabilito da questa Corte con la sentenza n. 428 del 1989
 che  aveva  ammesso  solo  in  via  eccezionale  e  irripetibile   la
 legittimita'    della    concessione    di   un'analoga   "indennita'
 straordinaria".
    In particolare, nel ricorso  si  sottolinea  che  la  legittimita'
 della  norma impugnata non puo' essere dedotta dalla previsione - per
 le gestioni esattoriali in  perdita  -  di  un'indennita',  simile  a
 quella  ivi  stabilita,  da  parte dell'art. 3 del d.P.R. 23 dicembre
 1977,  n.  954,  essendo  detta  indennita'  esclusa  riguardo   alle
 esattorie gestite da aziende di credito.
    2. - Davanti a questa Corte si e' costituita la Regione siciliana,
 chiedendo  che la questione sia dichiarata non fondata. Ha dedotto al
 riguardo che il disegno di legge oggetto dell'impugnativa costituisce
 attuazione della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e del d.P.R. 28 gennaio
 1988, n. 43,  adeguando  a  quanto  da  essi  stabilito  la  gestione
 esattoriale  in Sicilia. Questa e' ora espletata dalla Sogesi S.p.A.,
 nella nuova veste di commissario governativo, sulla base dei  compiti
 e  delle  remunerazioni  prefissati  dall'originaria  investitura  di
 concessione. Poiche' la gestione funziona in perdita, l'art.  51  del
 disegno   di   legge   ha   previsto,   per  il  1990,  un'indennita'
 straordinaria, ad integrazione degl'introiti ordinari.
    La regione ha posto in evidenza che  tale  art.  51  ricalca  alla
 lettera il disposto dell'art. 3, del d.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954,
 mai  espressamente  abrogato,  il quale, ove l'esattore percepisca un
 aggio  complessivo  "inferiore  alla  media  annuale   dell'ammontare
 complessivo  degli  aggi",  concede  un'integrazione  d'aggio  o,  in
 alternativa, la corresponsione  di  un'indennita'  annuale  calcolata
 secondo il criterio recepito dall'art. 51 impugnato.
    Inoltre,  la  Sogesi  non  e'  un'esattoria  gestita da aziende di
 credito,  ma  e'  una  societa'  privata  (al  capitale  della  quale
 partecipano  aziende  di  credito),  con  una  personalita' giuridica
 distinta da quella dei suoi soci. La regione sostiene, altresi',  che
 anche  se  l'art.  3  del  d.P.R.  n.  954 del 1977 dovesse ritenersi
 abrogato, la norma impugnata troverebbe valido supporto nel principio
 ricavabile  dall'art.  61  del  d.P.R.  n.  43  del  1988,  il  quale
 stabilisce  che  la  remunerazione  del  servizio di riscossione deve
 essere determinata in modo da assicurare una  percentuale  di  utile,
 cosi'  legittimando "l'indennizzo delle gestioni in perdita alla data
 di entrata in vigore del nuovo ordinamento".
    Quanto alla dedotta incompatibilita' - in  relazione  all'art.  36
 dello  Statuto  siciliano  -  fra  la norma impugnata e l'art. 25 del
 d.P.R. n. 43 del 1988, si osserva che l'art.  25  e'  invocato  fuori
 luogo,  poiche'  esso  non  riguarda  la  remunerazione dell'esattore
 (regolata dall'art. 61), bensi' le  "commissioni,  i  compensi  ed  i
 rimborsi di spese".
    3.  - Successivamente il Commissario dello Stato ha depositato due
 memorie nelle quali ha riaffermato  l'incompatibilita'  dell'art.  51
 impugnato  con  quanto  stabilito  nella  sentenza n. 428 del 1989 di
 questa Corte, per il suo contrasto con l'art. 97 Cost. - non  essendo
 rispettoso  dei  principi  d'imparzialita'  e  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione - e con l'art. 36 dello  Statuto  siciliano.
 Sotto  tale  aspetto,  nella  memoria si sostiene che l'"elargizione"
 prevista dall'art. 51 stravolge l'intero sistema  dei  compensi  agli
 esattori   stabilita   dalla   normativa   statale,  introducendo  il
 principio,   ad   essa   estraneo,   della   "non    responsabilita'"
 dell'esattore rispetto alla economicita' della propria gestione e del
 ripianamento,  con  interventi  ad hoc, dei disavanzi di gestione. Si
 osserva inoltre che il disposto dell'art. 3 del  d.P.R.  n.  954  del
 1977  era  destinato  ad  operare in via transitoria, in attesa della
 riforma del sistema esattoriale. L'art. 61 del d.P.R. n. 43 del  1988
 non   garantisce,   infatti,  agli  esattori  ne'  un  utile  ne'  il
 ripianamento delle perdite, ma prevede compensi determinati  in  modo
 tale  da  consentire  un  utile,  addossando agli esattori il rischio
 d'impresa.
    Inoltre, l'art. 2, comma secondo, del  decreto-legge  27  dicembre
 1990,   n.  411,  ha  previsto  uno  strumento  d'intervento  per  il
 contenimento degli squilibri nelle gestioni esattoriali,  diverso  da
 quello   posto  in  essere  dalla  Regione  siciliana  con  la  norma
 impugnata.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Commissario dello Stato presso  la  Regione  siciliana  ha
 impugnato  l'art.  51  della legge approvata dall'Assemblea regionale
 siciliana  il  28  luglio  1990  (concernente  l'istituzione   e   la
 disciplina  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  e  di altre
 entrate) deducendo che essa - col prevedere la erogazione, per l'anno
 1990, di un'indennita' straordinaria in favore della  Sogesi  S.p.A.,
 nella   sua   qualita'   di  commissario  governativo  delegato  alla
 riscossione delle imposte in Sicilia -  viola:  a)  l'art.  36  dello
 Statuto  siciliano,  avendo  travalicato  i limiti dalla legislazione
 concorrente da esso attribuita alla Regione nella materia,  ponendosi
 in contrasto con il principio della legislazione statale che esclude,
 nel  caso in cui la gestione esattoriale sia passiva, un'integrazione
 della remunerazione; b) con l'art. 97 Cost., ponendosi  in  contrasto
 col principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Questa Corte ha gia' piu' volte affermato il carattere concorrente
 della legislazione siciliana in materia di esazione dei tributi (cfr.
 da  ultimo  le sentenze n. 428 del 1989 e n. 959 del 1988), cosicche'
 esattamente il Commissario dello Stato  deduce  che  la  legislazione
 regionale  siciliana nella detta materia deve conformarsi ai principi
 della legislazione statale. La norma impugnata, tuttavia,  non  viola
 alcuno di tali principi.
    3.  - Va premesso che con l. 4 ottobre 1986, n. 657, il Governo e'
 stato  delegato  ad  emanare  una  nuova  normativa  in  materia   di
 riscossione  dei  tributi,  prevedendosi  la  costituzione, presso il
 Ministero delle finanze, di  un  apposito  servizio.  La  riscossione
 delle  imposte  -  secondo  i  criteri direttivi fissati - si esplica
 attraverso l'"affidamento in concessione" della relativa  gestione  a
 soggetti  muniti  di  determinati  requisiti;  ai  concessionari sono
 attribuiti,   in   corrispettivo,   compensi   e   commissioni,    da
 quantificarsi  secondo  modalita' predeterminate, oltre a rimborsi di
 spese.
    Sulla base della legge di delegazione e' stato emanato  il  d.P.R.
 28  gennaio  1988,  n.  43,  il quale all'art. 61 ha prescritto che i
 compensi, le commissioni e i rimborsi  spettanti  al  concessionario,
 sono  quantificati  per  ciascun ambito territoriale, su proposta del
 servizio centrale, con decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Detto
 articolo  prevede  che  "la remunerazione del servizio di riscossione
 viene  determinata  in  modo  da  assicurare  una   percentuale   non
 differenziata  di  utile per ogni concessionario, sulla base dei dati
 di redditivita'  media  e  dei  costi  medi  di  gestione  a  livello
 nazionale    rapportati    ad   ogni   concessione,   tenendo   conto
 dell'estensione  territoriale  del  servizio,  del  numero  e   della
 dislocazione degli sportelli, della durata di apertura degli stessi e
 del  costo  aggiuntivo  del  personale obbligatoriamente mantenuto in
 servizio presso  ogni  singola  concessione".  Deve  essere  altresi'
 considerato l'ammontare delle somme riscosse nell'ultimo biennio, dei
 tempi  di  valuta,  dell'indice  di morosita' e d'inesigibilita', del
 numero e del tipo delle operazioni.
    L'art. 25  del  d.P.R.  n.  43  cit.  attribuisce  al  commissario
 governativo,  al quale e' affidata provvisoriamente la riscossione in
 caso  di  revoca,  decadenza  o  vacanza   della   concessione,   una
 remunerazione  da  stabilirsi  col decreto ministeriale di nomina, di
 regola entro i limiti determinati per il  precedente  concessionario.
 Anche  questa  remunerazione  si  articola in commissioni, compensi e
 rimborsi  spese,  ai  quali  si  aggiunge  -  secondo  modalita'   da
 stabilirsi di volta in volta - la partecipazione dell'amministrazione
 finanziaria  e delle amministrazioni comunali alle spese per i locali
 e  per  gli  arredi  necessari  all'adempimento   del   servizio   di
 riscossione.
    Il  successivo  art.  132  prevede  che  i  principi  della  nuova
 normativa  si  applicano  anche  alla  Regione  siciliana  la  quale,
 nell'esercizio   della  sua  competenza  legislativa,  provvede  alla
 istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi
 per il proprio territorio.
    4. - La legge impugnata (promulgata nel corso di questo giudizio e
 diventata legge regionale 25 settembre 1990, n. 35),  s'inserisce  in
 tale  quadro  normativo.  L'art.  41  ha stabilito che "la nomina del
 commissario governativo nei nove ambiti territoriali  della  Sicilia,
 disposta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1989,
 n.  19,  e'  prorogata, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre
 1990", salvo il diritto del  commissario  governativo  di  rinunciare
 alla  proroga. Contestualmente, all'art. 51 impugnato dal Commissario
 dello Stato, ha  disposto  che,  limitatamente  all'anno  1990,  alla
 societa'  Sogesi,  nella qualita' di commissario governativo delegato
 provvisoriamente  alla  riscossione  dei  tributi  nei  nove   ambiti
 territoriali  della Sicilia, e' concessa un'indennita' straordinaria,
 che sara', in seguito, specificamente considerata.
    5. - Della descritta evoluzione legislativa e' opportuno porre  in
 luce l'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: esso dispone che i
 principi  risultanti  dalla  l.  4  ottobre  1986,  n. 657 (Delega al
 Governo per la istituzione e la disciplina dei servizi di riscossione
 dei  tributi)  e  dallo stesso decreto n. 43 "si applicano anche alla
 Regione siciliana, che provvede  con  legge  all'istituzione  e  alla
 disciplina  del  servizio  di  riscossione dei tributi nell'esercizio
 della competenza  legislativa  ad  essa  spettante  in  materia".  La
 disposizione  (collocata tra le norme transitorie e finali del d.P.R.
 n. 43 del 1988, testo base relativo alla  materia  della  riscossione
 dei  tributi  e  delle  entrate)  si  qualifica  per il suo contenuto
 (istituzione del servizio nella  Regione)  e  per  la  determinazione
 della  fonte  con  la  quale  vi  si  provvede  (potesta' legislativa
 spettante alla regione nella materia).
    La legge regionale, approvata il 26 luglio  1990,  istitutiva  del
 servizio   di  riscossione  dei  tributi  nell'ambito  della  Regione
 siciliana,  e'  -  come  si  e'  detto  -  espressione  di   potesta'
 legislativa  concorrente,  sottoposta  al  limite  dei  "principi  ed
 interessi generali cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato".
 Pertanto la questione deferita alla Corte consiste nello stabilire se
 i  limiti  della  potesta' normativa regionale siano stati rispettati
 dall'impugnato  art.  51  della  legge  siciliana,  che  prevede   la
 erogazione di un'indennita' straordinaria alla societa' Sogesi, nella
 qualita'  di  commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
 riscossione delle imposte nei nove ambiti territoriali della regione.
    Con la nomina di detto commissario straordinario si  realizza  una
 delle  figure  soggettive (prevista dagli artt. 24 e segg. del d.P.R.
 n. 43 del 1988 e dall'art.  3  della  l.reg.sic.  n.  19  del  1989),
 legittimate  all'esazione  nella  vece del concessionario, in caso di
 revoca o decadenza della concessione ed in ogni altro caso di vacanza
 di questa (art. 24, n. 1, d.P.R. n. 43, cit.). La singolarita'  della
 fattispecie  in  esame  e'  data  dalla coattivita' della investitura
 (realizzata indipendentemente dalla volonta' del soggetto designato),
 in  base  a  decreto  del  Presidente  della  regione,  su   proposta
 dell'Assessore  regionale  competente,  "per  la  durata di tre mesi,
 prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi"  (art.
 3, n. 1 l. n. 19, cit.) e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
 1990 dall'art. 41, n. 1, della legge impugnata.
    La  "indennita'"  attribuita  al  commissario dall'art. 51 non era
 inquadrabile nelle "commissioni",  nei  "compensi"  e  nei  "rimborsi
 delle spese", di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 43 e all'art. 3, n. 3,
 della  l. reg. n. 19. Al contrario di quanto e' prescritto per le ora
 dette erogazioni, l'indennita' prevista dalla legge regionale non  fa
 riferimento   ai   "limiti"   gia'   stabiliti   "per  il  precedente
 concessionario" e non ha carattere compensativo o corrispettivo o  di
 rimborso: essa e' priva delle qualificazioni inerenti alle erogazioni
 devolute  al  commissario  dalla  normativa  statale  e  dalla  legge
 regionale n.  19  del  1989.  Quest'ultima  "indennita'"  ha  proprie
 caratteristiche, che consistono nella straordinarieta', nella precisa
 delimitazione  cronologica e nel riferimento - per quanto concerne la
 struttura  e  l'entita'  -  alla  differenza  tra  entrate  e  "aggi"
 (connessi  alla  gestione)  e  costo  del  personale  in servizio, in
 aggiunta    all'ammontare    delle    spese    generali    "calcolate
 forfettariamente  nella  misura  del  venti  per  cento del costo del
 personale" (cfr. n. 1 dell'art. 51 cit.).
    Tale  specificita' dell'erogazione e' giustificata nella relazione
 della competente  Commissione  legislativa  dell'Assemblea  regionale
 siciliana  del  9  luglio  1990 (Atti parlamentari, anno 1990, 760/A,
 pag. 3, n. V), ove si richiama da un lato la norma (art.  41,  n.  1)
 che  proroga  fino  al  31  dicembre  1990  la nomina del commissario
 governativo e se ne indicano le finalita'  come  intese  "ad  evitare
 soluzioni di continuita' nel servizio di riscossione ed a consentire,
 sia pure in tempi che gia' si avvertono ristretti, la predisposizione
 di  tutti  quegli  atti  preliminari previsti per il collocamento dei
 nove ambiti territoriali a decorrere dal 1› gennaio 1991.. .. ..".
    "Per il caso di deficit finale di gestione, risultante da apposito
 rendiconto (e' prevista) una norma di  salvaguardia  che  garantisca,
 comunque,  al commissario governativo il ristoro della differenza tra
 le entrate a qualunque titolo spettanti e le eventuali maggiori spese
 per il personale, al netto delle spese per straordinario, missioni ed
 indennita' di trasferta, fino ad un massimo di 60.000 milioni".
    L'indennita' viene, dunque, configurata come un contributo  avente
 lo  scopo  di  assicurare  alla  gestione  commissariale l'equilibrio
 economico, reso particolarmente precario dall'avvio del nuovo sistema
 di riscossione, aggravato da una consistenza dilatata del personale e
 poco elastico in relazione alle esigenze peculiari insorte.
    Significativi riscontri  di  tale  situazione  si  rilevano  nella
 discussione  della  legge  impugnata  (cfr.  Resoconto sommario della
 seduta pubblica n. 297 del 24 luglio  1990  dell'Assemblea  regionale
 siciliana,  pagg.  10, 11, 13, 14); da tale discussione emerge chiara
 la tendenza diretta a "salvaguardare" da esiti  passivi  la  gestione
 coattivamente imposta. E vi e' esplicito riferimento al principio che
 un'attivita'  amministrativa,  di  dubbi  esiti  economici,  se  puo'
 giustificarsi in regime di concessione  dell'esazione  (da  ascrivere
 all'iniziativa  e  alla  valutazione del concessionario interessato),
 appare di dubbia legittimita' se  e'  connessa  ad  una  designazione
 vincolante del soggetto prescelto.
    Non  puo' sfuggire in proposito che, sempre in sede di discussione
 della  legge  regionale,  la  specifica  gestione  del  servizio   di
 riscossione  fu  definita,  "piu' che commissariale", "per conto": il
 termine "ristoro" si sarebbe potuto sostituire con la frase "rimborso
 spese a rendiconto" "concesso limitatamente al  1990"  (dichiarazione
 dell'Assessore  regionale, Resoconto cit., seduta del 25 luglio 1990,
 pag.  5).  Una  siffatta  qualificazione  appare   confortata   dalla
 circostanza  che la corresponsione dell'indennita' viene condizionata
 ai risultati della gestione (differenza tra introiti e  costi):  sono
 questi  gli  elementi  che l'art. 51 impugnato identifica e specifica
 nella  composizione  dell'indennita'.  La  relativa  erogazione  puo'
 effettuarsi,  e  toccare,  eventualmente,  il limite massimo previsto
 soltanto se ricorrano quegli elementi, se essi siano  (rigorosamente)
 documentati  e  (responsabilmente) controllati (cfr. n. 4 della norma
 cit.).  Al  riguardo  appare  sprovvista  di   qualsiasi   fondamento
 l'affermazione del Commissario dello Stato, secondo la quale la detta
 somma  massima attribuibile (sessanta miliardi) concernerebbe le sole
 spese di arredamento e dei locali per un solo anno. In realta',  tale
 voce  non  e'  nemmeno  menzionata tra le componenti del "conguaglio"
 previsto dall'art. 51.
    6. - Il nuovo sistema instaurato dalla l. 4 ottobre 1986, n. 567 e
 dal d.l. 28 gennaio 1988,  n.  43,  ha,  in  effetti,  accentuato  le
 difficolta'  della  gestione che gia' caratterizzavano la riscossione
 dei tributi in Sicilia (cfr. Resoconti sommari citati, pag. 11, 16  e
 17).  Difficolta'  che  questa  Corte ebbe occasione di conoscere nel
 giudizio circa la legittimita' di  taluni  aspetti  della  disciplina
 regionale   previgente,   che  aveva  attribuito  un  contributo  per
 "garantire la continuita' e l'efficienza del servizio  nell'interesse
 generale  e, in modo specifico, dell'ente destinatario dei tributi da
 riscuotere" (sent. 18  luglio  1989,  n.  428  cit.).  Dal  carattere
 straordinario  che  la  legge  conferiva  a  quel contributo la Corte
 dedusse e sanci' "la non riproducibilita' di esso".  Permanendo  quel
 sistema  normativo e gestionale la reiterazione del contributo, anche
 se prevista per legge, sarebbe  stata  sicuramente  censurabile.  Ma,
 come  si  e'  rilevato, l'indennita' in contestazione afferisce ad un
 diverso quadro (statale e regionale) determinato dal nuovo regime  di
 riscossione    tributaria.   Tale   quadro   e'   caratterizzato   da
 peculiarita', che sono affiorate  nel  passaggio  dall'uno  all'altro
 sistema  e che concernono l'oggetto e le modalita' della riscossione,
 i diversi ambiti territoriali di  essa,  la  posizione  dei  soggetti
 legittimati  al  servizio  e,  in particolare, la loro remunerazione.
 Situazioni  piu'  o  meno  intensamente  emerse,   nel   periodo   di
 transizione,  in  tutto  l'ambito  nazionale  e  che hanno indotto il
 legislatore statale (cfr. art. 2, n. 2, d.l.  27  dicembre  1990,  n.
 411)   a   prevedere   l'erogazione   di  contributi  integrativi  ai
 concessionari del servizio di esazione ed ai commissari  governativi,
 allo  scopo di realizzare il "contenimento degli squilibri gestionali
 per la fase di avvio del nuovo sistema di riscossione".
    Si delinea, dunque, un quadro transitorio eccezionale e diffuso di
 integrazione, che rende piu' omogenee la situazione regionale, di cui
 e' causa,  e  quella  nazionale.  Circostanza  descritta  negli  atti
 parlamentari relativi al disegno di legge governativo n. 2585, che e'
 stata  la  base  del  d.l. n. 411 del 1990 ora ricordato (cfr. Senato
 della Repubblica, X legislatura, Atto 2585), e che  vi  e'  riassunta
 nelle  seguenti  emergenze:  onere per il mantenimento e l'assunzione
 del personale; difficolta' di acquisire  all'area  della  riscossione
 quella   coattiva   delle   tasse   ed  imposte  indirette;  facolta'
 riconosciuta ad  enti  diversi  dallo  Stato  di  avvalersi,  per  le
 riscossioni  patrimoniali,  di propri tesorieri. Questi elementi - si
 afferma nella relazione - hanno prodotto in  capo  alle  gestioni  un
 "deficit di natura strutturale e talmente generalizzato da richiedere
 alcuni  interventi  correttivi".  Cosi'  si giustifica l'integrazione
 attraverso il contributo, diretto a "non  compromettere  il  regolare
 svolgimento del servizio".
    7.  -  La  non  difformita'  dello  scopo perseguito dalla recente
 normativa statale e da quella regionale per provvedere  a  specifiche
 emergenze   finanziarie,  proprie  dell'avvio  del  nuovo  regime  di
 riscossione, giustificano, anche per la  conseguente  eccezionalita',
 il  contributo straordinario. Si che non puo' ritenersi che l'art. 51
 della legge regionale impugnata abbia violato l'art. 97, primo comma,
 della  Costituzione,   non   essendo   l'esercizio   della   potesta'
 legislativa  presupposta  viziato  da  arbitrarieta'  e  da manifesta
 irragionevolezza.