ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 458  del  codice
 di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dalla Corte di Cassazione
 sul ricorso proposto da Sambataro Rosario Felice, iscritta al n.  690
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanze emesse  il  4  ottobre  1990  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari presso il Tribunale di Bergamo nei procedimenti
 penali a carico di Adamo Gaetano e Vavassori Bruno, iscritte  ai  nn.
 703  e  704  del  registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 46,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 30  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la  Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16
 luglio 1990, ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  24,  secondo
 comma,  e  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
 codice di procedura penale: "nella parte in cui non  prevede  che  il
 pubblico   ministero   debba   motivare   il   diniego  del  consenso
 all'instaurazione del giudizio abbreviato  chiesto  dall'imputato  al
 Giudice per le indagini preliminari che ha emesso decreto di giudizio
 immediato";
      che  medesima  questione  e'  stata sollevata, con due ordinanze
 emesse  il  4  ottobre  1990,  anche  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il Tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt.
 3, 24, 101 e 102 della Costituzione;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che
 i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
      che  questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in
 applicazione  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953   n.   87,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,
 del  codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede
 che il  pubblico  ministero  in  caso  di  dissenso,  sia  tenuto  ad
 enunciarne  le  ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il
 giudice, allorche', a dibattimento concluso,  ritiene  ingiustificato
 il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
 riduzione di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  dello
 stesso codice;
      che  di  conseguenza  la  questione  qui  proposta  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo, n. 87,  e
 9,  secondo  comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla
 Corte Costituzionale;