ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  secondo
 comma,  del  d.P.R.  12  aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia)
 promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Reggio  Emilia  nel
 procedimento  penale  a  carico di Boni Mauro, iscritta al n. 710 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 il giudice per
 le  indagini  preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato
 questione incidentale di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 secondo  comma,  d.P.R.  12  aprile  1990,  n.  75,  (Concessione  di
 amnistia) "nella parte in cui esclude  dall'amnistia  chi  non  abbia
 effettuato il versamento delle ritenute (trattenute e non versate nel
 termine  di  legge  ordinario)  entro  il  termine  previsto  per  la
 presentazione della dichiarazione annuale  del  sostituto  d'imposta,
 pur  quando  il soggetto si sia trovato nell'impossibilita' giuridica
 di  determinarsi  perche'  in  precedenza  dichiarato  fallito",   in
 riferimento all'art. 3 Cost.;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha concluso per la inammissibilita' o infondatezza della
 questione;
    Considerato  che  all'imputato  nel  giudizio  a  quo   e'   stato
 contestato  il  reato  di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-
 legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7  agosto  1982,
 n.  516,  per  aver  omesso  il versamento delle ritenute fiscali dal
 febbraio al novembre 1985 e che lo stesso e' stato dichiarato fallito
 il 13 febbraio 1986 (con termine per la  dichiarazione  annuale  fino
 all'aprile 1986);
      che,  successivamente  all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3
 del  decreto-legge  14  gennaio  1991,  n.  7,  si  e'  data  diversa
 configurazione  alle  ipotesi  di  reato  di cui al citato art. 2 del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
      che l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio  1991,
 n.  7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei
 periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.
 3 ha efficacia retroattiva;
      che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14  gennaio  1991,
 n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto
 1982,  n.  516,  "fino  alla  data del 31 luglio 1991" e, "in caso di
 rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato,  fino  alla
 scadenza del versamento rateale, onde consentire la regolarizzazione;
      che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al
 giudice  remittente  per  un  nuovo  esame della rilevanza (come gia'
 disposto in analogo caso con ord. n. 39 del 1991);