ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza del 23 ottobre 1989, pervenuta il 23 ottobre 1990 (R.O. n. 686 del 1990), sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica per l'impugnativa dei provvedimenti in materia di riscatto dei servizi; che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione in quanto risulterebbe un'ingiustificataed irrazionale disparita' di trattamento tra la disciplina della pensione e quella del riscatto che e' ad essa finalizzato, nonche' tra riscatti trattati con provvedimento autonomo e riscatti trattati congiuntamente alla pensione; che nel giudizio si e' costituita la parte privata che, riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha concluso per la fondatezza della questione; che e' altresi' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che la medesima questione, sia pure con riguardo ad altra norma, e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 852 del 1988); che non sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a giustificare un mutamento della decisione, trovando applicazione, anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata e, cioe', quelle della diversita' tra diritto di pensione e diritto di riscatto, il cui esercizio e' ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione; che l'eventuale diversita' di trattamento con il riscatto esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie, trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;