IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Preliminarmente all'udienza preliminare del 21 dicembre 1990 p.v.; Visto il proprio decreto di irreperibilita' dell'imputato 14 novembre 1990 ex art. 159, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p.; Poiche' nella specie non puo' certo "a priori" escludersi il rinvio a giudizio all'esito della detta udienza; Poiche' tuttavia in altro caso dello stesso genere il collegio penale ha emesso declaratoria di nullita' del decreto ex art. 429 del c.p.p. per omesso avviso all'imputato gia' dichiarato irreperibile nel contesto (del detto provvedimento si dava atto del decreto del g.i.p.); Stante quindi la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che segue, relativa al testo letterale dell'art. 431 del c.p.p. laddove non consente l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza preliminare, che attesta la rituale partecipazione del difensore all'udienza stessa e la sua conoscenza della detta irreperibilita', nonche' del decreto stesso di cui all'art. 159 e della relata di notifica al detto difensore, cio' anche perche' l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, del c.p.p. fa prevalere (pur essendo relativo, in tema di conflitto, ai casi analoghi a quelli previsti dal primo comma) la decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare nel caso di insorto contrasto fra i due soggetti giuridici, finendo per escludere un conflitto di competenza, discriminando il g.u.p. costretto in forza di erronea decisione di altra a.g.o. giudicante a porre in essere una superflua attivita' processuale extra-legim (decreto di fissazione dell'udienza preliminare, avvisi di rito da parte della cancelleria, partecipazione al p.m. alla detta udienza) senza poter interloquire "a contrario", mentre, non lo si dimentichi, secondo l'art. 160 il decreto di irreperibilita' ha efficacia fino (e non oltre) al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e quanto al g.i.p. la sua attivita' si esaurisce con l'art. 424 e con l'art. 431, il tutto quindi violando gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, mentre non si colpisce come le dette aggiunte agli atti consentiti dall'art. 431 possono condizionare il merito della decisione e violare i cardini del sistema processuale accusatorio;