IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ritenuto  che  il procuratore generale della Repubblica di Firenze
 ha proposto appello avverso la sentenza di questo g.i.p., pronunciata
 in data 11 gennaio 1990 nei confronti dell'imputato  Franchi  Franco,
 nato  a Siena il 25 settembre 1936 e residente ivi via delle Regioni,
 12, con riferimento al reato di cui agli artt. 624, 625, nn.  2  e  7
 del  c.p.,  con la quale, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., e' stata
 applicata, senza  giudizio,  e  su  concorde  richiesta  delle  parti
 processuali,  le pena di L. 810.000 di multa e che conseguenzialmente
 la cancelleria  di  quest'ufficio,  in  ossequio  a  quanto  previsto
 dall'art.  584 del c.p.p., ha provveduto a notificare la impugnazione
 del p.m. al  solo  imputato  Franchi  Franco,  e  non  anche  al  suo
 difensore  di  fiducia  avv.  Franco  Dei di Siena, quale unica parte
 privata interessata alla notifica;
    Rilevato che la disposizione  di  cui  all'art.  584  del  c.p.p.,
 omettendo  essa  per  il  difensore  dell'imputato  la previsione del
 diritto  processuale  a  ricevere  legale  ed  immediata   conoscenza
 dell'atto   d'impugnazione  del  p.m.  (nella  specie  della  procura
 generale), puo' porsi in contrasto con i due principi  costituzionali
 previsti  rispettivamente  dagli  artt.  3 e 24, secondo comma, della
 Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
       a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece
 diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla
 stessa  parte  privata  difesa,  per   l'evidente   ragione   che   a
 quest'ultima  sfuggono  o  possono  comunque  sfuggire  i motivi e le
 ragioni  di   opportunita'   tecnico-processuale   correttamente   ed
 esaurientemente  valutabili  ed  apprezzabili  soltanto dal difensore
 tecnico (e fatta sempre salva la facolta' per la parte  rappresentata
 nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v.
 art.  571  del  c.p.p.)  ed  al  quale  spetta altresi', con perfetta
 conseguenzialita' logica,  il  diritto  strumentale  di  ricevere  la
 notifica  dell'avviso di deposito della sentenza a fini evidentemente
 dell'esercizio in concreto di tale facolta'  autonoma  e  sussidiaria
 d'impugnazione   nell'interesse   della   parte   rappresentata,   e'
 indubbiamente un soggetto processuale, per  il  ruolo  insostituibile
 svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente
 interessato  a  ricevere  cognizione diretta dell'atto d'impugnazione
 della controparte pubblica;
       b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve
 ricevere adeguata tutela nelle norme processuali,  si  esprime  nella
 facolta'  espressamente  riconosciuta  dalle  altre  disposizioni del
 c.p.p. (v. artt. 571 del c.p.p. e 595  del  c.p.p.)  di  proposizione
 diretta  dell'appello  incidentale,  resa  concretamente esercitabile
 proprio  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  quindici   dalla
 ricezione della notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire)
 di  cui  all'art. 584 del c.p.p. in discussione. Ne' vale, a giudizio
 di questo g.i.p., obiettare che il difensore, non messo legalmente in
 grado di conoscere l'impugnazione (e nella specie l'atto  di  appello
 proposto  dal  p.m.,  in  quanto  tale,  indipendentemente  dalla sua
 ammissibilita' o meno alla luce della disposizione  di  cui  all'art.
 448,  secondo comma del c.p.p. e dalla sua convertibilita' in ricorso
 per cassazione ad opera pero' soltanto del giudice ad quem e non piu'
 del giudice a quo) della  controparte  pubblica  sara'  di  fatto  ed
 effettivamente   informato   dal   suo  assistito,  costituendo  tale
 argomentazione una mera eventualita', incapace  di  supplire  ad  una
 grave   omissione   di  riconoscimento  di  un  suo  diritto  proprio
 strumentale da parte del legislatore ordinario;
       c) l'omessa previsione del diritto  processuale  del  difensore
 (almeno  di  quello  risultante  dagli atti al momento della sentenza
 impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito
 invece dall'art. 548 del c.p.p. a proposito della notifica,  ai  fini
 della  sua  decisione  propria  d'impugnazione o meno, dell'avviso di
 deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno
 dell'appello del p.m.), introduce ad avviso  di  questo  g.i.p.,  una
 grave  forma  di  disparita'  di  trattamento  tra  parte processuale
 pubblica  da  una  parte  e  parte  privata  dall'altra,  del   tutto
 ingiustificata  ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del
 diritto  d'impugnazione  primario  che  spetta  al  difensore  e  sia
 valutata  alla  luce  del  suo  diritto  di  proposizione  di appello
 incidentale, facolta' essenziale questa ultima nemmeno  concretamente
 e sicuramente esercitabile in modo concreto in assenza della notifica
 anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.;
       d)  in  considerazione delle osservazioni svolte puo' ritenersi
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  584  del  c.p.p. cosi' come formulato, con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, il quale  postula  che  il
 legislatore   ordinario   non  introduca  di  fatto  delle  forme  di
 disparita' di trattamento  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,
 meritevoli  invece,  secondo  le  stesse  norme della stessa materia,
 ovvero secondo i principi di  logica  e  di  correttezza  comuni,  di
 trattamento  non  disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della
 parita', compatibile con il diverso ruolo  istituzionale  svolto  dal
 p.m.  parte  pubblica  -  rispetto  a  quella  privata,  tra le parti
 processuali nel nuovo c.p.p. costituisce uno dei principi basilari  e
 caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24,
 secondo  comma,  della Costituzione nella misura in cui tale forma di
 disparita'   ingiustificata   si   ripercuote   necessariamente    ed
 inevitabilmente  in  una lesione del diritto di garanzia della difesa
 tecnica,  almeno  dell'imputato  in  qualsiasi  stato  e  grado   del
 procedimento  penale  e  quindi anche nella fase, concretamente assai
 rilevante, tra l'impugnazione del p.m. e la proposizione  (o  rectius
 proponibilita')  della  contro-impugnazione,  sotto  forma di appello
 incidentale;
       e) oltreche' non manifestamente infondata, la  questione  cosi'
 come  sollevata  d'ufficio  da  questo g.i.p., e' anche rilevante nel
 presente procedimento avendo  la  cancelleria  omesso  di  notificare
 l'atto   di   appello   del   procuratore   generale   al   difensore
 dell'imputato, non avendo l'imputato personalmente, entro i  quindici
 giorni  dalla  notifica ricevuta dell'avviso di tale atto di appello,
 proposto appello incidentale e  potendo  quindi,  qualora  dichiarata
 incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art.
 584  del  c.p.,  il  difensore  tutt'ora  proporre lui stesso, in via
 esclusiva, tale appello incidentale (e cio',  sempre  a  giudizio  di
 questo  g.i.p.,  alla luce del potere processuale esclusivo conferito
 al giudice della impugnazione di qualificare diversamente  l'atto  di
 appello  concretamente  proposto:  v.  art.  591,  secondo comma, del
 c.p.p. e 568, quinto comma, del c.p.p.);
    Ritenuto  quindi  che  la  questione  sollevata  va  rimessa  alla
 decisione  della Corte costituzionale con conseguente sospensione del
 giudizio in corso;