IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Vista  l'eccezione  di legittimita' costituzionale sollevata dalla
 difesa di Vagheggi Paolo all'udienza dell'11 dicembre 1990;
    Sentite le parti;
    Premesso che con sentenza n. 496/1990 la Corte  costituzionale  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma, del cod. proc. pen. 1988, nella parte in cui non  prevede  che
 non  possa  partecipare  al successivo giudizio abbreviato il giudice
 per le indagini  preliminari  presso  la  pretura  che  abbia  emesso
 l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice;
      che  a  tale  decisione  la  Corte  costituzionale  e' pervenuta
 considerando che "il regime  delle  incompatibilita'  indicato  nella
 delega  risponde,  invero, all'esigenza di evitare che la valutazione
 in merito del giudice  possa  essere  (o  possa  ritenersi  che  sia)
 condizionata   dallo   svolgimento  di  determinate  attivita'  nelle
 precedenti fasi  del  procedimento  o  della  previa  conoscenza  dei
 relativi atti processuali", "E' ben vero - ha aggiunto la Corte nella
 citata  sentenza  -  che nell'ottica della delega, quale emerge dalle
 sue enunciazioni espresse, non ogni attivita' precedentemente  svolta
 vale a radicare l'incompatibilita'.
    Ma  e'  anche  vero  che  il  suo sostanziale rispetto richiede la
 verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che
 hanno ispirato tali enunciazioni: e cio'  specie  ove  si  tratti  di
 istituti che la delega non ha direttamente previsto, come l'ordine di
 formulare   l'imputazione   emessa   dal   giudice  per  le  indagini
 preliminari sulla richiesta di archiviazione".
    Ha   argomentato,  poi,  il  giudice  delle  leggi  che,  rispetto
 all'ordine suddetto  le  ragioni  dell'incompatibilita'  assunta  dal
 legislatore  delegante  e recepite nell'art. 34 del c.p.p. convergono
 sotto piu' profili.
    A  tale  riguardo  la  Corte  ha  osservato  che  "respingendo  la
 richiesta   di   archiviazione  ed  ordinando,  conseguentemente,  di
 formulare l'imputazione,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari
 compie  infatti  una  valutazione  non  formale, ma di contenuto, dei
 risultati  delle  indagini  preliminari  e  della  sussistenza  delle
 condizioni  necessarie  per  l'assoggettare l'imputato al giudizio di
 merito: e tale valutazione  non  e'  dissimile,  nella  sostanza,  da
 quella  che, nel procedimento davanti al tribunale, lo stesso giudice
 per le indagini preliminari compie sia nell'emettere il provvedimento
 conclusivo dell'udienza preliminare - con  il  quale  appunto  valuta
 l'ipotesi  accusatoria  e  dispone se del caso il rinvio a giudizio -
 sia nell'accogliere la richiesta di giudizio immediato formulata  dal
 p.m., cio' che presuppone che egli condivida l'opinione sull'evidenza
 della prova che legittima il ricorso a tale rito".
    Rilevato  che  questo giudice pienamente condivide e fa proprie le
 argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale  a  sostegno  della
 citata decisione;
    Atteso che, alla stregua delle suesposte considerazioni appare non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 prospettata dal difensore dell'imputato con riferimento alla medesima
 disposizione del cod. proc. pen. 1988 (art. 34, secondo comma), nella
 parte in cui detta disposizione non prevede che non possa partecipare
 alla successiva  udienza  preliminare  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale, che abbia ordinato al p.m., ai sensi
 dell'art.  409, quinto comma, del codice, di formulare l'imputazione,
 dal momento che detto giudice, secondo quanto gia' evidenziato  dalla
 Corte  costituzionale  nella su richiamata sentenza, ha gia' espresso
 la propria valutazione  sui  risultati  acquisiti  nella  fase  delle
 indagini  preliminari ed implicitamente, ma inequivocabilmente, anche
 sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre il  rinvio
 a giudizio dell'imputato;
    Considerato  che la questione sollevata e' rilevante ai fini della
 decisione,  avendo   attinenza   all'incompatibilita'   del   giudice
 investito   dell'udienza   preliminare   determinata   da   un   atto
 precedentemente compiuto dallo stesso giudice nel procedimento;