IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 13 dicembre 1990 di rinvio a giudizio dell'imputata, finalizzata alla fissazione dell'udienza preliminare ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p.; Dovendosi nella specie sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, primo comma, del nuovo c.p.p. laddove rende obbligatoria la fissazione della detta udienza (e quindi del rito ordinario) e dell'art. 419, nn. 5 e 6, dello stesso cod. laddove condiziona la non attuazione del detto meccanismo alla rinuncia da parte dell'imputato, il tutto stante la disparita' di trattamento con la fattispecie di cui all'art. 455 che consente al g.i.p. il rigetto della richiesta del p.m. di giudizio immediato, e non viceversa, e la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione. Stante altresi', nel caso in esame, la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza nel giudizio, essendo la prova per il rinvio a giudizio evidente in atti (trattandosi di ammissione di versamento all'erario delle ritenute di cui al capo d'imputazione per L. 2.087.000), tale quindi da giustificare il giudizio immediato previo interrogatorio dell'imputato, che ben poteva essere espletato entro giorni novanta (si rifletta alle seguenti date: 1) 4 ottobre 1990 data di iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 2) 11 dicembre 1990 data di chiusura delle indagini preliminari) (prematura); Riportandosi per il resto lo scrivente alle motivazioni di cui alle rispettive ordinanze 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 (proc. pen. n. 21311/90 r.g.n.r. e n. 2176/90 r.g.g.i.p.; proc. pen. n. 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.);