IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 13 dicembre 1990 di rinvio
 a  giudizio  dell'imputata,  finalizzata alla fissazione dell'udienza
 preliminare ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p.;
    Dovendosi  nella   specie   sollevare   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  418,  primo comma, del nuovo
 c.p.p. laddove rende obbligatoria la fissazione della  detta  udienza
 (e  quindi  del  rito  ordinario)  e  dell'art. 419, nn. 5 e 6, dello
 stesso cod. laddove condiziona la non attuazione del detto meccanismo
 alla rinuncia da parte dell'imputato, il tutto stante  la  disparita'
 di trattamento con la fattispecie di cui all'art. 455 che consente al
 g.i.p.  il  rigetto della richiesta del p.m. di giudizio immediato, e
 non viceversa, e la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e  101,
 secondo comma, della Costituzione.
    Stante  altresi', nel caso in esame, la non manifesta infondatezza
 della questione e la sua rilevanza nel giudizio, essendo la prova per
 il rinvio a giudizio evidente in atti (trattandosi di  ammissione  di
 versamento all'erario delle ritenute di cui al capo d'imputazione per
 L.  2.087.000),  tale  quindi  da  giustificare il giudizio immediato
 previo interrogatorio dell'imputato, che ben poteva essere  espletato
 entro giorni novanta (si rifletta alle seguenti date:
 1)  4  ottobre 1990 data di iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.;
 2) 11 dicembre 1990 data  di  chiusura  delle  indagini  preliminari)
 (prematura);
    Riportandosi  per  il  resto  lo scrivente alle motivazioni di cui
 alle rispettive ordinanze 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990  (proc.
 pen.  n.  21311/90  r.g.n.r.  e  n. 2176/90 r.g.g.i.p.; proc. pen. n.
 1614/90 r.g.n.r. e n. 2216/90 r.g.g.i.p.);