ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  settimo
 comma,  della  legge  15  febbraio  1958,  n.  46  (Nuove norme sulle
 pensioni ordinarie a carico dello Stato), e  dell'art.  147,  secondo
 comma,  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25  ottobre
 1990  dalla  Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
 siciliana - sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo, iscritta al n.
 609 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale  per  la
 Regione  siciliana  -  nel giudizio promosso da Fiorella Vincenzo per
 ottenere il riconoscimento del periodo degli studi universitari,  con
 ordinanza   in   data   25   ottobre   1990,   pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 13 settembre  1991  (R.O.  n.  609  del  1991),  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,
 settimo  comma,  della  legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in
 cui stabilisce il termine di decadenza di 90  giorni  dalla  notifica
 per  l'impugnativa  innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in
 materia di riscatto dei servizi;
      che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati:
      -  l'art.  3  della   Costituzione,   in   quanto   risulterebbe
 un'ingiustificata  ed  irrazionale  disparita'  di trattamento tra la
 disciplina della pensione e  quella  del  riscatto  che  e'  ad  essa
 finalizzato,  nonche'  tra  i  riscatti  trattati  con  provvedimento
 autonomo  e  i  riscatti  trattati  congiuntamente  ai  provvedimenti
 relativi  alla  pensione,  rispetto ai quali il termine decadenziale,
 gia' previsto dall'art. 63 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
 non  e'  piu'  vigente  a  seguito   della   sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 8 del 1976;
      -  l'art. 36 della Costituzione, perche' in presenza del termine
 decadenziale  impugnato  si  verificherebbe  una  situazione  di  non
 giustificata  privazione  della  pensione,  o  almeno di una parte di
 essa, rispetto a servizi effettivamente prestati;
      che, con riferimento a tale ultimo parametro, e con le  medesime
 argomentazioni,  il  giudice  remittente  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale anche dell'art. 147, secondo  comma,  del
 d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092,  che prevede che la domanda di
 riscatto di servizio debba  aver  luogo,  quando  il  collocamento  a
 riposo  avviene per cause diverse dai limiti di eta', entro 90 giorni
 dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio;
      che e' intervenuta  nel  giudizio  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  la   prima   questione   e'   stata   dichiarata
 manifestamente infondata (ordd. nn. 852 del 1988 e 120 del 1991) e la
 seconda infondata (sent. n. 197 del 1987);
      che nelle ricordate pronunce si e' evidenziata la diversita' tra
 diritto  di  pensione  e  diritto  al  riscatto,  il cui esercizio e'
 ragionevolmente sottoposto ad un termine  di  decadenza,  compatibile
 con la sua funzione;
      che  non  sono  stati prospettati motivi sostanzialmente nuovi e
 diversi, idonei a giustificare un mutamento della decisione;
      che  l'eventuale  diversita'  di  trattamento  con  il  riscatto
 esercitato  in  uno  con  la  pensione  non rileva nella fattispecie,
 trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;
      che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente
 infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;