IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta  la  richiesta  del  p.m.  pervenuta  il  13 ottobre 1990 di
 fissazione dell'udienza preliminare;
    Premesso che la stessa si fonda sulla lettera  dell'art.  418  del
 nuovo  c.p.p.  che fissa il giorni due il termine per l'emissione del
 decreto di citazione per il giudizio ed in giorni trenta  il  termine
 per  la  fissazione  della detta udienza (primo e secondo comma della
 citata norma);
    Atteso che i detti termini sembrano univocamente perentori per  la
 stessa tassativa dizione legislativa ("non superiore"), quindi a pena
 di  decadenza,  suscettibili  di  relativa  eccezione nell'ipotesi di
 mancata osservanza degli stessi (art. 173 dello stesso codice) e  non
 passibili di proroga, non consentendolo il dettato della legge;
   Posto  che la detta perentorieta' ed esiguita' dei termini contrsta
 con  gli  artt.  2  e  97,  primo  comma,  della  Costituzione  norma
 quest'ultima che tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo
 disposizioni     di     legge     assicura    il    buon    andamento
 dell'amministrazione, in quanto al contrario detta esiguita' e' fonte
 di grande disservizio costringendo la  cancelleria  dell'ufficio  del
 giudice  per  le  indagini  preliminari  e degli ufficiali giudiziari
 nonche' talvolta la polizia giudiziaria (art. 148, secondo comma, del
 nuovo c.p.p.) ad un  eccesso  di  lavoro  in  relazione  alla  enorme
 quantita',  pressoche'  quotidiana, delle richieste da parte del p.m.
 ed  il giudice competente ed un "intasamento" del suo ruolo d'udienza
 che contrasta con le esigenze qualitative del  lavoro  e  si  traduce
 sovente  in  sostanza  in rinvii dell'udienza stessa ad altra data, a
 scapito di nuovi processi in itinere,  per  ovvia  impossibilita'  di
 trattazione,  con danno anche all'aspetto qualitativo del lavoro, per
 cui il rispetto dei trenta  giorni  diviene  a  tal  punto  meramente
 formale   senza  contretizzazione  nell'effettiva  detta  trattazione
 mentre una interpretazione del termine in senso ordinatorio,  tramite
 diversa  formulazione  dell'articolo  di legge, vedrebbe al contrario
 attuate le direttive costituzionali di cui alla citata norma n. 97;
    Essendo l'eccezione rilevabile iussu  indicis  non  manifestamente
 infondata   e   non  potendo  il  giudizio  de  quo  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale,   che   investe,   ad   avviso  dello  scrivente,  la
 funzionalita'  genetica  del  processo  penale  giunto  allo   stadio
 dell'udienza   preliminare,   eccezione   ovviamente   reiterabile  e
 reiterata in tutti i processi in itinere ragion per  cui,  sempre  ad
 avviso  di  chi  scrive,  si  pone  il  problema  dell'urgenza  nella
 trattazione del presente instaurato procedimento, come da dispositivo
 che segue, ex art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;