LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Premesso che la ditta Canonica Gomme S.a.s. di Canonica Ezio presento' in data 12 ottobre 1988 ricorso a questa commissione avverso l'ingiunzione art. 12/88 dell'ufficio del registro di Asti per imposta complementare Invim su atto registrato il 15 maggio 1986 al n. 1964; Atteso che la ricorrente, dopo aver osservato nel predetto ricorso che la Corte costituzionale con sentenza n. 364/1987 ebbe a rilevare il contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Corte costituzionale, dell'art. 55, terzo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove negava la possibilita' di oblazione mediante versamento della somma pari ad 1/6 della pena pecuniaria massima, al di fuori dei casi di violazioni contestate in occasione di accessi, ispezioni, verifiche, per le violazioni rilevate in ufficio, e che tale contrasto gia' sussisteva in materia di I.V.A., e che ad esso si e' ovviato con la formulazione del d.P.R. n. 24/1979, ha ben considerato che il d.P.R. n. 643/72, regolante l'imposta Invim, non prevede agli artt. 23 e 24 che le sanzioni, in caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche, o rilevate in ufficio, siano oblazionabili nei trenta giorni successivi con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della pena; Atteso che tale contrasto lede il principio di eguaglianza sancito dal gia' citato art. 3 della Costituzione, poiche' e' evidente la diversita' di trattamento, nell'ambito delle violazioni accertate ai dd.PP.RR. nn. 633/1972 e 600/1973 rispetto a quelle accertate per violazioni al d.P.R. n. 643/1972, versando in entrambi i casi in materia di tributi indiretti;