LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Premesso che la ditta  Canonica  Gomme  S.a.s.  di  Canonica  Ezio
 presento'  in  data  12  ottobre  1988  ricorso  a questa commissione
 avverso l'ingiunzione art. 12/88 dell'ufficio del  registro  di  Asti
 per  imposta complementare Invim su atto registrato il 15 maggio 1986
 al n. 1964;
    Atteso che la ricorrente, dopo aver osservato nel predetto ricorso
 che la Corte costituzionale con sentenza n. 364/1987 ebbe a  rilevare
 il  contrasto  con  il  principio  di eguaglianza sancito dall'art. 3
 della Corte costituzionale, dell'art. 55, terzo comma, seconda parte,
 del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, ove negava la possibilita' di
 oblazione mediante versamento della somma  pari  ad  1/6  della  pena
 pecuniaria  massima, al di fuori dei casi di violazioni contestate in
 occasione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche,  per  le   violazioni
 rilevate  in ufficio, e che tale contrasto gia' sussisteva in materia
 di I.V.A., e che ad esso si e' ovviato con la formulazione del d.P.R.
 n. 24/1979, ha ben considerato che il  d.P.R.  n.  643/72,  regolante
 l'imposta  Invim,  non prevede agli artt. 23 e 24 che le sanzioni, in
 caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche,
 o  rilevate  in  ufficio,  siano  oblazionabili  nei  trenta   giorni
 successivi  con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della
 pena;
    Atteso che tale contrasto lede il principio di eguaglianza sancito
 dal gia' citato art. 3 della Costituzione,  poiche'  e'  evidente  la
 diversita'  di trattamento, nell'ambito delle violazioni accertate ai
 dd.PP.RR. nn. 633/1972 e 600/1973 rispetto  a  quelle  accertate  per
 violazioni  al  d.P.R.  n.  643/1972,  versando in entrambi i casi in
 materia di tributi indiretti;