ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9  della  legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), come modificato dall'art. 5  della  legge  1›  agosto
 1977,  n.  563,  promosso  con  ordinanza  emessa il 25 febbraio e 13
 maggio 1987 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  su
 ricorso  proposto da Arena Ferro Olga ed altri contro I.N.A.D.E.L. ed
 altro, iscritta al n. 692 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe  il  T.A.R.  del
 Lazio  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36  Cost.,  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma,  della  legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), nel testo modificato con  l'art.  5  della  legge  1›
 agosto 1977, n. 563;
      che  l'impugnativa  muove  dal presupposto che tale disposizione
 preveda che le indennita' di anzianita' maturate dagli ex  dipendenti
 dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio
 prestato  alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto
 della  definitiva  cessazione  dal  servizio  presso  gli   enti   di
 destinazione,  ma  sulla  base non dell'ultima retribuzione percepita
 presso di questi, bensi' di  quella  corrisposta  dall'O.N.M.I.  alla
 data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
      che  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
 questione sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che,  tale  questione,  gia'  sollevata  nei  medesimi
 termini  dallo  stesso  T.A.R.  del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), e'
 stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",  con
 la  sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata
 nel  senso  che  l'indennita' di anzianita' vada calcolata sulla base
 dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;