ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio e 13 maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio su ricorso proposto da Arena Ferro Olga ed altri contro I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563; che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione preveda che le indennita' di anzianita' maturate dagli ex dipendenti dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, bensi' di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975); che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata; Considerato che, tale questione, gia' sollevata nei medesimi termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), e' stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennita' di anzianita' vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione"; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;