LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la sentenza ordinanza sul ricorso prodotto dai contribuenti, Monti Mario e Pagani Rosangela, coniugi, residenti a Loano, via Richeri, n. 50, avverso la dicisione della commissione tributaria di primo grado di Savona n. 938, sez. V in data 27 maggio 1988; Letti gli atti; Sentito il contribuente, Monti Mario, assistito dall'avv. Giovanni Fiori; assenti l'ufficio registro di Albenga e l'altra contribuente quantunque regolarmente convocati; Udito il relatore rag. Andrea Biamonti. RITENUTO IN FATTO Con atto a rogito notaio Lavagna del 14 gennaio 1983, registrato ad Albenga il 17 gennaio 1983, al n. 467, i coniugi Monti Mario e Pagani Rosangela vendevano una casa in comune di Balestrino con annesso terreno di mq 470, per il corrispettivo dichiarato di L. 65.000.000. In atto i venditori chiedevano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente all'Invim. A tal fine, nell'atto, dichiaravano che il corrispettivo della vendita sarebbe interamente destinato all'acquisto, da effettuarsi entro il termine stabilito dal secondo comma, dell'art. 3, della legge 22 aprile 1982, n. 168, di altra porzione di fabbricato, da destinare a loro abitazione. Successivamente, con atto a rogito notaio Lavagna, registrato ad Albenga il 14 febbraio 1983, al n. 587, i coniugi Monti Mario e Pagani Rosangela acquistavano un appartamento per il corrispettivo dichiarato di L. 42.000.000. L'ufficio del registro di Albenga, visto che non era stato reinvestito l'intero corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita del 14 gennaio 1983, cosi' come stabilito dalla legge n. 168 del 22 aprile 1982, revocava l'esenzione Invim e con avviso di liquidazione notificato ai coniugi Monti e Pagani, chiedeva la normale imposta Invim con i relativi interessi e soprattassa. Contro l'avviso di liquidazione i contribuenti presentavano tempestivo ricorso contestando la legittimita' della pretesa imposta, da parte dell'ufficio registro, in quanto basata su una norma chiaramente inficiata di illegittimita' costituzionale. L'ufficio del registro di Albenga, nelle controdeduzioni, opponeva la legittimita' del proprio operato posto in essere nel rigoroso rispetto del disposto della norma, in quanto la esenzione in contestazione e' condizionata al totale reinvestimento del ricavato della vendita. La commissione tributaria di primo grado osservato che il secondo comma dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, impone all'alienante esplicita dichiarazione, nell'atto pubblico che "il corrispettivo e' destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data di trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione"; che detta norma non prevede la possibilita' di una tassazione parziale sull'eventuale differenza tra la maggiore somma realizzata dalla vendita e quella piu' limitata per l'acquisto del bene da destinare a propria abitazione, ne consegue che la somma ricavata dalla vendita deve essere per intero reinvestita; che il citato art. 3 della legge n. 168/1982 pone a carico dell'ufficio finanziario di accertare "l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procedere al recupero della imposta dovuta"; per i motivi suesposti respingeva il ricorso ritenendolo infondato. Contro la suddetta decisione presentavano tempestivo appello i contribuenti riproponendo integralmente le motivazioni gia' espresse nel ricorso contro l'avviso di liqudazione, insistendo sull'illegittimita' della pretesa dell'ufficio basata su una norma chiaramente inficiata di illegittimita' costituzionale. Chiedevano pertanto che venisse dichiarata non manifestante infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della citata legge in relazione all'art. 3 della Costituzione e la trasmissione degli atti al giudizio della Corte costituzionale per la pronuncia. O S S E R V A Questo collegio che la disposizione del secondo comma, dell'art. 3, della legge 22 aprile 1982, n. 168, puo' sollevare dubbi di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La suddetta legge ha come finalita' lo sviluppo dell'edilizia abitativa ed in particolare l'art. 3 tende a favorire la mobilita' del mercato immobiliare affinche' i cittadini possono acquistare alloggi piu' confacenti alle loro esigenze. La norma pero' subordina la permanenza delle esenzioni Invim alla condizione che il corrispettivo venga destinato "interamente" all'acquisto di altro immobile. Ora l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dai ricorrenti non appare manifestamente infondata. Sembra infatti contrastare con l'art. 3 della Costituzione da un lato il diverso trattamento, che non trova alcuna razionale giustificazione, usato dalla legge in esame nei confronti dei contribuenti meno abbienti, che per acquistare un immobile confacente alle loro esigenze sono costretti, per godere dell'agevolazione di cui trattasi, a spendere per l'acquisto una somma superiore a quella ricavata per la vendita: e dall'altro la previsione, anch'essa irrazionale, di una identica sanzione, e cioe' la totale decedenza dal beneficio, sia per chi impiega gran parte o quasi tutto il corrispettivo conseguito, sia per chi lo reimpiega solo in minima parte o non lo reimpiega affatto. Le due situazioni sono diverse sia quantitativamente che qualitativamente non potendosi certo ravvisare in un impiego quasi totale, quell'intervento speculativo che il legislatore ha inteso prevenire nel caso di mancato reimpiego o di reimpiego minimo. Disponendo in entrambi i casi la decadenza delle agevolazioni fiscali, vengono trattate in maniera eguale situazioni diverse, senza giustificate ragioni. Cio' appare lesivo del principio di uguaglianza al pari di un trattamento diverso per situazioni simili. La citata norma appare quindi di dubbia costituzionalita' nei limiti in cui non prevede una disciplina agevolata differenziata e graduata per il reimpiego parziale del corrispettivo conseguito e cioe' non prevede, in luogo della decadenza totale dell'agevolazione, l'applicazione di una quota di imposta proporzionale alla quota di corrispettivo non reimpiegata. E' indubbia la rilevanza nella specie di detta questione di incostituzionalita', in quanto il ricorso potra' eventualmente trovare accoglimento solo nel caso di dichiarazione di incostituzionalita' del citato art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168.