IL PRETORE Premesso che l'imputazione concerne un furto aggravato (624-625) n. 4 c.p.) commesso in danno di turista straniera in transito a Firenze che, sebbene ritualmente citata, non si e' presentata all'odierno dibattimento per rendere la dovuta testimonianza. Del resto, per il divieto espresso sancito dall'art. 195, quarto comma, del c.p.p. non puo' essere sentito il verbalizzante su cio' che ha riferito "a caldo" la parte offesa e trasfuso nel verbale di denunzia. Contro tale norma la sollevato eccezione di legittimita' costituzionale il p.m. d'udienza il quale ha eccepito che il divieto di testimonianza indiretta per i soli agenti e ufficiali di p.g. stabilita dal quarto comma dell'art. 159 del c.p.p. viola l'art. 3 della Costituzione perche' discrimina, in base alla loro appartenenza alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a tutti gli altri non rivestenti tale qualifica. La questione e' sen'altro rilevante nel presente processo perche' dalla sua risoluzione dipende la possibilita' per il p.m. di introdurre prove a sostegno dell'accusa. Invero, per quanto sopra evidenziato, attesa la non accessibilita' al fascicolo processuale delle dichiarazioni testimoniali contenute nella denuncia sporta dalla derubata, non rimane che l'esperibilita' della prova testimoniale indiretta. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata. La testimonianza indiretta, ammessa a certe condizioni per tutti i testimoni in caso di irreperibilita' delle persone da cui i fatti furono appresi (art. 195, terzo comma), e' vietata assolutamente per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nell'implicito presupposto che gli stessi siano portatori di interessi alla condanna e, quindi, testimoni non attendibili. La norma censurata appare violare il principio di uguaglianza e di pari dignita' di tutti i cittadini davanti alla legge, essendo inaccettabile in un regime democratico il presupposto iuris et de iure della tendenziosita' dei testimoni qualora essi appartengono alla polizia giudiziaria, violandosi, contemporaneamente, il principio generale della libera valtazione della prova da parte del giudice. Il legislatore, nell'intento di parificare i poteri delle parti, appare avere ecceduto in senso opposto, negando attendibilita' a testi normalmente qualificati proprio per la loro funzione di primi interlocutori con le parti offese di comportamenti delittuosi. Per i motivi di cui alla narrativa la testimonianza del verbalizzante non appare assumibile se non previa rimozione del divieto di testimonianza indiretta gravante sugli agenti e sugli ufficiali di p.g. a norma dell'art. 195, quarto comma del c.p.p.