IL PRETORE
    Premesso che l'imputazione concerne un furto  aggravato  (624-625)
 n.  4  c.p.)  commesso  in  danno  di turista straniera in transito a
 Firenze  che,  sebbene  ritualmente  citata,  non  si  e'  presentata
 all'odierno dibattimento per rendere la dovuta testimonianza.
    Del  resto,  per il divieto espresso sancito dall'art. 195, quarto
 comma, del c.p.p. non puo' essere sentito il  verbalizzante  su  cio'
 che  ha  riferito "a caldo" la parte offesa e trasfuso nel verbale di
 denunzia.
    Contro  tale  norma  la  sollevato   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale  il p.m. d'udienza il quale ha eccepito che il divieto
 di testimonianza indiretta per i soli  agenti  e  ufficiali  di  p.g.
 stabilita  dal  quarto  comma dell'art. 159 del c.p.p. viola l'art. 3
 della Costituzione perche' discrimina, in base alla loro appartenenza
 alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a  tutti  gli  altri
 non rivestenti tale qualifica.
    La  questione e' sen'altro rilevante nel presente processo perche'
 dalla  sua  risoluzione  dipende  la  possibilita'  per  il  p.m.  di
 introdurre prove a sostegno dell'accusa.
    Invero, per quanto sopra evidenziato, attesa la non accessibilita'
 al  fascicolo  processuale delle dichiarazioni testimoniali contenute
 nella denuncia sporta dalla derubata, non rimane che  l'esperibilita'
 della prova testimoniale indiretta.
    La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.
    La testimonianza indiretta, ammessa a certe condizioni per tutti i
 testimoni  in  caso  di  irreperibilita' delle persone da cui i fatti
 furono appresi (art. 195, terzo comma), e' vietata assolutamente  per
 gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria, nell'implicito
 presupposto che gli stessi siano portatori di interessi alla condanna
 e, quindi, testimoni non attendibili.
    La norma censurata appare violare il principio di uguaglianza e di
 pari dignita' di  tutti  i  cittadini  davanti  alla  legge,  essendo
 inaccettabile  in  un  regime  democratico il presupposto iuris et de
 iure della tendenziosita' dei  testimoni  qualora  essi  appartengono
 alla   polizia   giudiziaria,   violandosi,   contemporaneamente,  il
 principio generale della libera valtazione della prova da  parte  del
 giudice.
    Il  legislatore,  nell'intento di parificare i poteri delle parti,
 appare avere ecceduto in  senso  opposto,  negando  attendibilita'  a
 testi  normalmente  qualificati proprio per la loro funzione di primi
 interlocutori con le parti offese di comportamenti delittuosi. Per  i
 motivi  di  cui alla narrativa la testimonianza del verbalizzante non
 appare  assumibile  se  non   previa   rimozione   del   divieto   di
 testimonianza  indiretta  gravante  sugli agenti e sugli ufficiali di
 p.g. a norma dell'art. 195, quarto comma del c.p.p.