IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del proc. pen. n.
 978/89  r.n.r.  e  3400/90  g.i.p.  pretura  di  Siena  pendente  nei
 confronti dell'indagato Cinotti Vinicio nato a Castelnuovo Berardenga
 il 12 dicembre 1946 e residente a Siena, via Fontebranda, 56;
    Ritenuto che il p.m. ha richiesto a questo g.i.p.  l'emissione  di
 decreto  di archiviazione, ma che appare configurabile, in astratto e
 per ipotesi, sulla base di quanto riferito dall'organo di p.g., circa
 l'acquisizione,  nel  corso  di   operazioni   d'intercettazione   di
 un'utenza  telefonica  espletate  per  l'accertamento dello specifico
 reato di cui all'art. 648 del c.p. di una notizia attinente  a  fatti
 diversi e relativa a cessione di materiale militare, il diverso reato
 di cui all'art. 314 del c.p. attribuibile ad appartenenti alle FF.AA.
 tutt'ora da identificare compiutamente;
    Rilevato che per tale ipotesi di reato e' competente, per materia,
 il tribunale e che pertanto questo g.i.p. dovrebbe emettere, anziche'
 accogliere  la richiesta di archiviazione nel merito della notizia di
 reato,  relativa  comunque  a  fattispecie  non  di  sua  competenza,
 sentenza d'incompetenza per materia e di trasmissione degli atti alla
 Procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale di Firenze ai sensi
 dell'art. 22, terzo comma, del c.p.p.;
    Considerato che a questo g.i.p. e' pero'  inibito  emettere  anche
 solo  una  tale  sentenza  di  tipo  processuale,  non  potendo  egli
 legittimamente utilizzare tale  possibile  ed  ovviamente,  meramente
 eventuale   notitia   criminis,   essendo   cioe'   espressamente   e
 tassativamente inibito dalla disposizione di cui all'art. 270,  primo
 comma, del c.p.p. (e v. anche l'art. 191, secondo comma, del c.p.p.),
 attesoche'  tale  norma  limita l'utilizzabilita' dei risultati delle
 intercettazioni in procedimenti, diversi  (e  non  gia'  in  processi
 diversi)  da  quelli nei quali sono stati disposti, solo se risultano
 indispensabili  per  l'accertamento  di  delitti  per  i   quali   e'
 obbligatorio  l'arresto in flagranza e che tale ultima situazione non
 si verifica nella presente fattispecie;
    Rilevato  che tale disposizione, cosi' come formulata, e cioe' non
 inibendo l'utilizzabilita' in quanto tale dell'intercettazioni  rela-
 tive  ad  un  reato  diverso  rispetto  al processo e quindi sotto un
 profilo di formazione corretta e legittima della prova  in  giudizio,
 ma riferendo tale inutilizzabilita' (ad eccezione dei casi di arresto
 obbligatorio  in  flagranza) alle stesse indagini preliminari e cioe'
 ad una fase pre  ed  extraprocessuale  avente  la  finalita'  di  cui
 all'art.  326  del  c.p.p.  vanifica  ed  annulla  completamente tale
 finalita' di acquisizione degli elementi necessari  al  p.m.  per  le
 determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione  penale  e cosi'
 facendo, rende impossibile al p.m. stesso una tale determinazione  in
 presenza  di  elementi  o  gia'  di  per  se' rilevabili dalla stessa
 intercettazione oppure acquisibili per effetto  delle  conseguenziali
 indagini  (anche  eventualmente  coattivamente  disposte  dal  g.i.p.
 investito da una eventuale richiesta di archiviazione);
    Rilevato che l'esclusione di tutti i reati  per  i  quali  non  e'
 obbligatorio  l'arresto dall'utilizzabilita' anche ai fini delle sole
 indagini preliminari puo' rappresentare  una  lesione  del  principio
 costituzionale   dell'obbligatorieta'   per   il  p.m.  di  esercizio
 dell'azione penale anche perche' la stessa Costituzione (v. art.  112
 della   Costituzione)  non  limita,  a  sua  volta,  tale  obbligo  a
 determinati tipi di reati soltanto;
    Considerato che, qualora si dovesse invece non ritenere lesiva del
 principio  costituzionale  dell'art.  112   della   Costituzione   la
 differenziazione  di  "utilizzabilita'"  di  cui  all'art. 270, primo
 comma, del c.p.p.,  per  tutta  una  rilevantissima  parte  di  reati
 (quelli  per  i quali non e' obbligatorio l'arresto in flagranza), il
 p.m., pur di fronte ad una possibile notitia criminis non potrebbe  o
 attivare  le  indagini  di  cui  all'art.  326 del c.p.p., certamente
 essenziali e  strumentali  immediatamente  rispetto  all'assorbimento
 dell'obbligo   costituzionale   di   esercitare  l'azione  penale,  o
 addirittura,  nei  casi   gia'   indicati,   non   potrebbe   nemmeno
 direttamente   esercitare  l'azione  penale  (anche  cioe'  senza  la
 necessita' di attivazione di apposite indagini);
    Rilevato infine che la disposizione di  cui  all'art.  270,  primo
 comma,  del  c.p.p.  cosi' interpretata (e cioe' a giudizio di questo
 giudice riferibile non solo al giudizio,  con  riferimento  al  quale
 essa ha un valido apprezzabile ed incontestabile significato ma anche
 alle  indagini  preliminari)  puo'  senz'altro  ledere  il  principio
 costituzionale di cui all'art.  112  della  Costituzione  cosi'  come
 sopra   interpretato   ed   anche  quello  del  divieto  di  illogica
 differenziazione di cui all'art.  3  della  Costituzione,  alla  luce
 della  corretta  mancata  limitazione  ai  soli  reati per i quali e'
 obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello steso principio di
 cui all'art. 112 della Costituzione;
    Rilevato che tale questione oltre a  non  apparire  manifestamente
 infondata appare, per le iniziali osservazioni fatte, anche rilevante
 nel presente specifico procedimento;