IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del proc. pen. n. 978/89 r.n.r. e 3400/90 g.i.p. pretura di Siena pendente nei confronti dell'indagato Cinotti Vinicio nato a Castelnuovo Berardenga il 12 dicembre 1946 e residente a Siena, via Fontebranda, 56; Ritenuto che il p.m. ha richiesto a questo g.i.p. l'emissione di decreto di archiviazione, ma che appare configurabile, in astratto e per ipotesi, sulla base di quanto riferito dall'organo di p.g., circa l'acquisizione, nel corso di operazioni d'intercettazione di un'utenza telefonica espletate per l'accertamento dello specifico reato di cui all'art. 648 del c.p. di una notizia attinente a fatti diversi e relativa a cessione di materiale militare, il diverso reato di cui all'art. 314 del c.p. attribuibile ad appartenenti alle FF.AA. tutt'ora da identificare compiutamente; Rilevato che per tale ipotesi di reato e' competente, per materia, il tribunale e che pertanto questo g.i.p. dovrebbe emettere, anziche' accogliere la richiesta di archiviazione nel merito della notizia di reato, relativa comunque a fattispecie non di sua competenza, sentenza d'incompetenza per materia e di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del c.p.p.; Considerato che a questo g.i.p. e' pero' inibito emettere anche solo una tale sentenza di tipo processuale, non potendo egli legittimamente utilizzare tale possibile ed ovviamente, meramente eventuale notitia criminis, essendo cioe' espressamente e tassativamente inibito dalla disposizione di cui all'art. 270, primo comma, del c.p.p. (e v. anche l'art. 191, secondo comma, del c.p.p.), attesoche' tale norma limita l'utilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni in procedimenti, diversi (e non gia' in processi diversi) da quelli nei quali sono stati disposti, solo se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza e che tale ultima situazione non si verifica nella presente fattispecie; Rilevato che tale disposizione, cosi' come formulata, e cioe' non inibendo l'utilizzabilita' in quanto tale dell'intercettazioni rela- tive ad un reato diverso rispetto al processo e quindi sotto un profilo di formazione corretta e legittima della prova in giudizio, ma riferendo tale inutilizzabilita' (ad eccezione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza) alle stesse indagini preliminari e cioe' ad una fase pre ed extraprocessuale avente la finalita' di cui all'art. 326 del c.p.p. vanifica ed annulla completamente tale finalita' di acquisizione degli elementi necessari al p.m. per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e cosi' facendo, rende impossibile al p.m. stesso una tale determinazione in presenza di elementi o gia' di per se' rilevabili dalla stessa intercettazione oppure acquisibili per effetto delle conseguenziali indagini (anche eventualmente coattivamente disposte dal g.i.p. investito da una eventuale richiesta di archiviazione); Rilevato che l'esclusione di tutti i reati per i quali non e' obbligatorio l'arresto dall'utilizzabilita' anche ai fini delle sole indagini preliminari puo' rappresentare una lesione del principio costituzionale dell'obbligatorieta' per il p.m. di esercizio dell'azione penale anche perche' la stessa Costituzione (v. art. 112 della Costituzione) non limita, a sua volta, tale obbligo a determinati tipi di reati soltanto; Considerato che, qualora si dovesse invece non ritenere lesiva del principio costituzionale dell'art. 112 della Costituzione la differenziazione di "utilizzabilita'" di cui all'art. 270, primo comma, del c.p.p., per tutta una rilevantissima parte di reati (quelli per i quali non e' obbligatorio l'arresto in flagranza), il p.m., pur di fronte ad una possibile notitia criminis non potrebbe o attivare le indagini di cui all'art. 326 del c.p.p., certamente essenziali e strumentali immediatamente rispetto all'assorbimento dell'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale, o addirittura, nei casi gia' indicati, non potrebbe nemmeno direttamente esercitare l'azione penale (anche cioe' senza la necessita' di attivazione di apposite indagini); Rilevato infine che la disposizione di cui all'art. 270, primo comma, del c.p.p. cosi' interpretata (e cioe' a giudizio di questo giudice riferibile non solo al giudizio, con riferimento al quale essa ha un valido apprezzabile ed incontestabile significato ma anche alle indagini preliminari) puo' senz'altro ledere il principio costituzionale di cui all'art. 112 della Costituzione cosi' come sopra interpretato ed anche quello del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 della Costituzione, alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello steso principio di cui all'art. 112 della Costituzione; Rilevato che tale questione oltre a non apparire manifestamente infondata appare, per le iniziali osservazioni fatte, anche rilevante nel presente specifico procedimento;