Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1991, comunicata al Commissario del Governo il 28 febbraio 1991, e recante "disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle unita' sanitarie locali". Con telegramma 17 novembre 1990 il Governo ha rinviato la delibera legislativa poi riapprovata, con rilievo relativo all'art. 3, secondo comma, di essa. Il secondo comma, teste' menzionato contrasta con l'art. 6 dello statuto speciale della regione integrato dagli artt. 1, terzo comma, e 47, quarto comma, della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Giova premettere che non e' in discussione il carattere sono "attuativo" della competenza legislativa regionale concretamente esercitata; in tal senso esplicitamente la relazione alla deliberazione sub judice, ove si legge tra l'altro: "Dall'esame dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale le commissioni sono pervenute alla conclusione che "alla materia oggetto di esame si applicano non i limiti previsti dall'art. 5 dello statuto, ma quelli previsti dall'art. 6, concernente le materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione la facolta' di emanare norme di attuazione". La controversia concerne dunque soltanto la compatibilita' dell'art. 3 secondo comma anzidetto con lart. 47 del citato d.lgs. n. 761/1979, e cioe' se le ultime parole di detto articolo "situazioni previste da particolari disposizioni di legge" debbano leggersi - come sostiene l'odierno ricorrente - congiuntamente con le parole "secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato", e quindi con esclusione di integrazioni ad opera dei legislatori regionali, od invece - come ha reputato la regione in occasione della riapprovazione - possano costituire la base normativa per una disposizione regionale emesa in forza si competenza "attuativa". La prima interpretazione, sostenuta dal ricorrente, appare esatta, in quanto conforme ai generli criteri di ermeneutica (cfr. art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) ed in quanto una norma con ratio simile a quella ora censurata era contenuta nell'art. 39 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, e non e' stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.