ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, comma
 terzo, della legge 30 luglio 1973, n.  477  (Delega  al  Governo  per
 l'emanazione  di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
 ispettivo, docente e non docente della  scuola  materna,  elementare,
 secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
 26 giugno 1990 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Forte
 Elisa  contro  Provveditore  agli Studi di Milano, iscritta al n. 750
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il T.A.R.  della  Lombardia,  con  ordinanza  del  26
 giugno  1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale -
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione -  dell'art.  15,
 terzo  comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui
 limita  il  prolungamento  del  rapporto  di  servizio  al  fine   di
 conseguire  il  trattamento  minimo  di  pensione  al personale della
 scuola in servizio al 1› ottobre 1974";
      che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:
        a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita'  di
 trattamento  tra pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche
 funzioni, a seconda che si siano trovati o meno  in  servizio  al  1›
 ottobre  1974, poiche' l'esigenza di raggiungere un numero di anni di
 lavoro sufficiente per  ottenere  il  minimo  della  pensione  e'  un
 interesse  di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro
 assunzione;
        b) l'art. 38, secondo comma, della  Costituzione,  in  quanto,
 non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in eta'
 avanzata,   di   completare   il  periodo  minimo  richiesto  per  il
 conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto  sociale
 alla pensione minima;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 444 del 1990, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 "nella  parte  in  cui  non  consente al personale assunto dopo il 1›
 ottobre 1974, che al compimento  del  65›  anno  di  eta'  non  abbia
 raggiunto  il  numero  di anni richiesto per ottenere il minimo della
 pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al  conseguimento
 di  tale  anzianita'  minima  (e  comunque  non  oltre il 70› anno di
 eta')";
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;