IL PRETORE
    Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso  che  con  ricorso  depositato  il  26 ottobre 1990 Mario
 Sabatino, dipendente della S.p.a. Baxter presso  lo  stabilimento  di
 Sesto  Fiorentino,  affidatario  in  via provvisoria ex art. 10 della
 legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie Honerbach  Marina  -
 come da provvedimento 14 settembre 1990 del tribunale per i minorenni
 di  Firenze  -  del  minore  Sulejmanovic  Valentino, ha convenuto in
 giudizio, davanti a  questo  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  la  societa'  datrice  di  lavoro  e  l'I.N.P.S. per sentire
 dichiarare il suo diritto all'astensione dal lavoro per i tre mesi di
 cui all'art. 7 della legge n. 903/1977 e 4, lett. c), della legge  n.
 1204/1971,   con   condanna   dell'I.N.P.S.   a   corrispondergli  le
 provvidenze economiche di  legge,  sollevando,  in  via  di  ipotesi,
 eccezione  di illegittimita' costituzionale del predetto art. 7 della
 legge n. 903/1977, nella parte in cui  non  prevede  il  diritto  del
 padre  lavoratore,  affidatario  del  minore,  all'assenza dal lavoro
 prevista dal citato art. 7, per violazione degli artt. 3,  29,  primo
 comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione;
      che,  a  fondamento  della  domanda,  il ricorrente ha precisato
 essere il proprio nucleo familiare composto, oltre che da lui stesso,
 dalla moglie, impiegata a tempo parziale in uno studio  professionale
 (odontoiatrico)  in  Montemurlo,  con  due  dipendenti, nonche' dalle
 figlie Sabatino Cinzia, nata il 13 febbraio 1981 e Sabatino  Tiziana,
 nata  il  20  gennaio 1984; inoltre che i coniugi, di comune accordo,
 hanno ritenuto necessario ed opportuno, per il  migliore  inserimento
 del  bambino  loro  affidato,  affetto  da  ritardo  psicomotorio per
 pregressa meningoencefalite contratta nei primi mesi  dalla  nascita,
 avvenuta  il  22  luglio  1988,  che fosse il padre e non la madre ad
 usufruire  della  astensione  cosiddetta  obbligatoria  dal   lavoro,
 provvedendo  di  conseguenza  a  presentare  le  prescritte domande e
 dichiarazioni ai datori di lavoro interessati;
      che  la  Baxter  S.p.a.  e'  rimasta  contumace  e   l'I.N.P.S.,
 ritualmente  costituito, ha eccepito l'infondatezza della domanda sul
 rilievo  della  mancanza  di  previsione  legale   in   ordine   alla
 fattispecie  dedotta  in  giudizio,  salva  la  rimessione alla Corte
 costituzionale;
      che in sede di udienza di discussione la difesa  del  ricorrente
 ha  formulato  domanda diretta ad ottenere in via d'urgenza la tutela
 di merito ( ex art. 701 del c.p.c.);
                             O S S E R V A
    1. - Con sentenza  n.  1  del  19  gennaio  1987,  richiamata  dal
 ricorrente,  la  Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella
 parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal  lavoro  e
 il  diritto  al  godimento  dei riposi giornalieri, riconosciuti alla
 sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, della legge  9
 dicembre  1977,  n.  903,  4, lett. c), e 10, della legge 31 dicembre
 1971, n. 1204, siano  riconosciuti  anche  al  padre  lavoratore  ove
 l'assistenza  della  madre  al  minore  sia  divenuta impossibile per
 decesso o grave infermita'",  (v.  Gazzetta  Ufficiale,  prima  serie
 speciale, 28 gennaio 1987, n. 5).
    2.  -  Le  motivazioni  della  Corte  -  che devono intendersi qui
 integralmente richiamate - possono valere, a  parere  del  decidente,
 anche  in riferimento al diverso caso, quale quello in esame, ove, in
 assenza di ragioni specifiche di tutela della madre,  in  connessione
 al  parto,  permangono le stesse esigenze di garanzia della posizione
 del minore, gia' ampiamente evidenziate nella sentenza sopra  citata.
 Trattasi, ovviamente, di un diverso grado di tutela, essendo evidente
 come  la  presenza  della  madre,  fisicamente e psichicamente idonea
 all'assistenza,  differenzia  la  fattispecie  in  esame  da   quella
 considerata   dalla  Corte.  In  assenza  tuttavia  della  filiazione
 naturale, e quindi di ogni aspetto connesso, come detto, alla  tutela
 fisica   della   lavoratrice   madre,   la   posizione   del   minore
 provvisoriamente affidato  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.
 184/1983,  va  riconsiderata tenendo conto delle argomentazioni della
 sentenza n. 1/1987 nella sua diversa  proiezione  nell'ambito  di  un
 nucleo  familiare  integro, ma caratterizzato dall'impegno lavorativo
 di entrambi i genitori, dei quali deve essere rispettata  la  parita'
 di  trattamento  anche in relazione agli interessi e diritti connessi
 all'assistenza ed inserimento del minore nel quadro di  una  gestione
 armonica  ed  equilibrata  del  nucleo  familiare.  E  sembra  allora
 evidente che,  in  tale  situazione,  l'immodificabilita'  temporanea
 degli  obblighi  lavorativi  del  marito affidatario, crei uno schema
 obbligato di vita, al quale devono  adattarsi  sia  le  esigenze  del
 minore  che  quelle  del  marito  affidatario:  il  che  non puo' che
 determinare  una  diminuzione  delle  garanzie  del  minore  rispetto
 all'apporto dell'affidatario, ed una totale violazione dei diritti ed
 interessi  del  marito  ad una sua libera ed integrale partecipazione
 alla prima e piu' delicata fase d'inserimento del minore stesso.
    3. - L'eccezione di illegittimita' costituzionale,  sollevata  dal
 ricorrente,    pertanto,   non   appare   manifestamente   infondata,
 prospettandosi, secondo la vigente disciplina  legale,  la  possibile
 violazione  delle  norme  costituzionali  richiamate  in narrativa, e
 quella di cui al secondo comma dell'art. 29 della Costituzione  sulla
 eguaglianza  morale e giuridica dei coniugi, sotto il duplice aspetto
 di  un  trattamento  deteriore  del  minore  e  della  disparita'  di
 trattamento del marito rispetto alla moglie in rapporto ai diritti ed
 interessi che gli competono nell'ambito dell'affidamento provvisorio,
 e  cio'  a causa della mancata previsione della facolta' dei coniugi,
 previo  accordo,  di  ottenere  in  via  alternativa  il  diritto  di
 assentarsi  dal lavoro di cui all'art. 7 della legge n. 903/1977 e 4,
 lett. c),  della  legge  n.  1204/1971  ed  il  relativo  trattamento
 economico.
    4.  -  La rilevanza in causa della questione si evince chiaramente
 dalla  prospettazione  della  domanda,  non  risolvibile  a   livello
 interpretativo.
    5.  -  Quanto  al  provvedimento  d'urgenza  richiesto in corso di
 causa, la deliberazione di non manifesta infondatezza della eccezione
 di illegittimita' costituzionale  non  e'  idonea  ad  integrarne  il
 presupposto dell'apparenza del buon diritto.