IL PRETORE
    A  questo  punto il pretore, a scioglimento della riserva rilevato
 che   dalla   ricorrente   e'   stata    sollevata    questione    di
 costituzionalita'  dell'art.  24  della legge 30 aprile 1969, n. 153,
 che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, cosi'
 come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965,  n.  903,  e
 cio'  limitatamente  al  punto  2) la' ove non e' previsto il diritto
 alla pensione  di  reversibilita'  in  capo  al  coniuge  superstite,
 qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e cio' in relazione
 alla    recente   sentenza   della   Consulta   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092, la' ove  analogamente  si  prevedeva  tale
 circostanza  come  ostativa  al  sorgere del diritto alla pensione di
 reversibilita';
    Rilevato che la questione appare rilevante per la decisione;
    Rilevato come la  stessa  sede  sia  manifestamente  infondata  in
 relazione  agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione e cio' perche' si
 viola il principio di  uguaglianza  tra  cittadini  che  siano  stati
 sposati  per piu' di due anni e quelli che lo siano stati per meno di
 anni due,  si  violano  i  principi  costituzionali  di  favore  alla
 famiglia,  fondata  sul  matrimonio,  e  di  supporto  economico alla
 stessa.