IL PRETORE A questo punto il pretore, a scioglimento della riserva rilevato che dalla ricorrente e' stata sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove non e' previsto il diritto alla pensione di reversibilita' in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e cio' in relazione alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la' ove analogamente si prevedeva tale circostanza come ostativa al sorgere del diritto alla pensione di reversibilita'; Rilevato che la questione appare rilevante per la decisione; Rilevato come la stessa sede sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione e cio' perche' si viola il principio di uguaglianza tra cittadini che siano stati sposati per piu' di due anni e quelli che lo siano stati per meno di anni due, si violano i principi costituzionali di favore alla famiglia, fondata sul matrimonio, e di supporto economico alla stessa.