IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 270/1990 proposto dal sig. Mario Tesei, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte e dal proc. Filippo Vinciguerra, con domicilio presso quest'ultimo in Latina, via Vincenzo Monti n. 13 contro il Ministero del trasporti, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della nota n. 67300 del 22 febbraio 1990; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio del Ministero dei trasporti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore il consigliere dott. Elia Orciuolo, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1991; Udito, per la parte ricorrente, l'avv. Vinciguerra; Ritenuto e considerato quanto segue; IN FATTO Con ricorso notificato il 9 marzo 1990, depositato il 28 detti, il sig. Mario Tesei, dipendente del Ministero dei trasporti con la qualifica di ispettore aggiuto principale, ha impugnato la nota in epigrafe con la quale lo stesso Ministero, tramite il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Latina, gli ha comunicato, in esito a specifica domanda, di non poter disporre il di lui passaggio nella carriera direttiva in estensione dei benefici concessi al personale di conceto del Ministero della finanze con il d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, e con la legge 24 maggio 1989, n. 193; cio' nella considerazione della inesistenza di norma di legge che consenta la applicazione di tali benefici al restante personale statale. Il ricorrente ha dedotto la illegittimita' dell'atto impugnato ed ha concluso per il suo annullamento e per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella carriera direttiva e ad ogni altro beneficio previsto dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dalla legge 24 maggio 1989, n. 193. In subordine, ha chiesto rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate. Con le conseguenze di legge. Il Ministero dei trasporti si e' costituito ed ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludendo per il rigetto. All'udienza dell'11 gennaio 1991 il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. IN DIRITTO 1. - Ai sensi della normativa ordinaria vigente il ricorso si presenta infondato. Sostiene il ricorrente che egli, dipendente del Ministero dei trasporti in servizio presso l'ufficio provinciale m.c.t.c. di Latina con la qualifica di ispettore aggiunto principale, ha diritto alla applicazione dei benefici previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, in base al cui art. 4 "gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2 (ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle amministrazioni dello Stato; n.d.e.) ed assunti nei tronconi di concetto delle ex carriere speciali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data del 1 luglio 1970.. .. .. conseguono l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali". Tali benefici gli spetterebbero in quanto, pur non essendo stato egli assunto nel cennato troncone di concetto - infatti il concorso a cui egli partecipo' (cfr. bando esibito dallo stesso ricorrente) si riferiva genericamente alla carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - tuttavia il comma 14- bis dell'art. 14 del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni con la legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha previsto che i benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, siano estesi al "personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali"; andrebbe altresi' considerato, al fine dell'accoglimento della censura, che con il secondo comma del'art. 1 della successiva legge 24 maggio 1989, n. 193, e' stato precisato che le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al suddetto comma 14- bis sono quelle previste dall'art. 172 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 "e cioe' quelle di concetto, tecniche ed amministrative". La spettanza degli invocati benefici avrebbe a fondamento di fatto le tre prove scritte svolte dal ricorrente per l'accesso alla carriera di cui egli attualmente fa parte e lo svolgimento delle mansioni ex art. 172 cit. nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti. Va in contrario osservato che il predeto comma 14- bis attiene al personale dell'amministrazione finanziaria, nel quale evidentemente non rientra il ricorrente, che e' invece dipendente del Ministero dei trasporti; infatti il d.-l. n. 853/1984, che, come integrato con la legge di conversione n. 17/1985 cit., contiene il cennato comma 14- bis, concerne "'disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria'; inoltre il quattordicesimo comma, cui e' connesso il predetto comma 14- bis, si riferisce testualmente ai "concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (sesta qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze". Con la conseguenza che il ricorrente non puo' invocare la applicazione di detto comma 14- bis e del cennato art. 1 della legge n. 193/1989. 1.1 a. - A sostegno della propria tesi il ricorrente cita il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 683 del 6 maggio 1986, nel quale, con riferimento a un quesito posto dal Ministero delle finanze, e' precisato che il cennato comma 14- bis si applica anche a quei dipendenti che non siano stati a suo tempo assunti in una carriera di concetto del predetto Ministero. Andrebe dedotto che il cennato comma 14- bis dovrebbe essere applicato anche a lui ricorrente, dovendosi riconoscere a tale comma una valenza utile per i dipendenti di qualunque ministero. Va pero' tenuto presente che il citato parere del Consiglio di Stato si riferisce alla ipotesi del personale che, pur assunto in carriera diversa da quella di concetto del Ministero delle finanze, sia tuttavia di poi in questa transitato (cfr., su cio', il cennato parere, laddove e' testualmente affermato che "rientrano tra i destinatari del beneficio ex art. 4, comma 14-bis, gli impiegati che sono transitati da altre carriere di concetto in quella attuale"). Consegue la irrilevanza del parere citato. 1.1 b. - Analogamente va detto in merito alla deliberazione della Corte dei conti, sezione controllo Stato, n. 2101 del 16 maggio 1989, citata dal ricorrente nella memoria depositata il 29 dicembre 1990; deliberazione con la quale si e' riconosciuto che i benefici contemplati nell'art. 41 della legge 3 giugno 1970, n. 380, per il personale non docente delle Universita' degli studi si applicano al dipendente dell'Universita' pur se, alla data di entrata in vigore della legge, lo stesso non prestasse servizio presso l'Universita', sempre pero' che fosse dipendente statale. 1.1 c. - Il ricorrente deduce altresi' che a favore della tesi da lui sostenuta militerebbero gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 68/1986 cit., che hanno previsto un unico comparto per il personale dipendente dai ministeri, e gli artt. 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori) sul divieto di atti discriminatori nei confronti dei lavoratori. Va peraltro osservato che la unicita' del comparto per il personale dipendente dai ministeri non comporta automaticamente la applicabilita' a tutto il personale di una norma inequivocamente dettata, come si e' visto essere avvenuto nel caso, per una parte soltanto di esso. Quanto poi agli artt. 15 e 16 dello statuto dei lavoratori, applicabili al rapporto di pubblico impiego in virtu' del richiamo operato dall'art. 23 della predetta legge n. 93/1983, si osserva che tali norme attengono al divieto di compiere atti discriminatori, che potrebbero consistere anche in trattamenti economici di maggior favore, con riferimento alla adesione o alla non adesione del lavoratore a una associazione sindacale o con riferimento a una attivita' siffatta. Il che, all'evidenza, non e' in fattispecie. Non vale inoltre il richiamato, effettuato dal ricorrente, ai principi sull'inquadramento contenuti nella legge 11 luglio 1980, n. 312, dato che nel caso in esame non si tratta di inquadramento ex lege n. 312 cit., bensi' viene in questione la applicabilita' di una norma dettata per un ministero diverso da quello al quale appartiene il ricorrente stesso. 2. - Il ricorso pertanto dovrebbe essere respinto. Va pero' considerato che non si presenta infondata in maniera manifesta la questione di legittimita' costituzionale - sollevata dal ricorrente con il secondo, ed ultimo, motivo - che attiene, per quanto visto supra, a quelle delle suddette norme che a tal proposito vengono in evidenza, e cioe' all'art. 4, comma 14- bis, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito con la legge 17 febbraio 1985, n. 17, e all'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n 193, nella parte in cui le stesse, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal Ministero dei trasporti. E' ben vero che ogni ministero, in quanto attributario della cura di specifici pubblici interessi, per cio' solo potrebbe apparire differenziarsi dagli altri, ond'e' che di un trattamento particolare riservato al relativo personale potrebbe sembrare non predicabile la illegittimita' per violazione dell'art. 3 della Costituzione, che impone, mediante la declaratoria del principio di uguaglianza, di riservare lo stesso trattamento a situazioni uguali. Va tuttavia osservato che la insindacabilita' a riconoscersi al legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, come nel suddetto caso dei ministeri, potrebbero apparire fra loro differenti, trova un naturale limite nella obiettiva diversita' delle situazioni predette; con la conseguenza che irragionevolmente potrebbe dettarsi disciplina differenziata allorquando le situazioni in argomento non palesassero diversita' in re riconoscibili. Ipotesi che emerge nella specie, dato che il ricorrente, pur essendo in possesso dei presupposti indicati nell'articolo 14- bis sopra citato, non beneficia tuttavia delle conseguenze che gli sarebbero favorevoli, e cioe' dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319 (in particolare dall'art. 4), per il solo fatto di appartenere al Ministero dei trasporti anziche' al Ministero delle finanze. Ne' si evidenzia senz'altro la ragione differenziatrice del predetto piu' favorevole trattamento per i dipendenti del Ministero delle finanze, posto che, come messo in evidenza dallo stesso ricorrente, i dipendenti dell'uno e dell'atro ministero fanno parte dello stesso comparto di contrattazione colletiva (cfr. art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68); il che lascia intendere l'avere anche il legislatore ritenuto sostanzialmente non diverse le posizioni dei predetti dipendenti. Una diversita' rilevante non sembra poi ravvisabile nel fatto che ogni ministero svolge compiti diversi da quelli svolti dagli altri, dato che una diversita' di compiti sussiste anche, ad esempio, fra le varie direzioni generali dello stesso ministero, ma cio' non ha impedito al legislatore, allorquando quest'ultimo ha emanato le norme qui censuarie, di non differenziare fra le varie direzioni generali e, nell'ambito di ciascuna, fra i vari uffici. Inoltre, e cio' conferma la tesi della sostanziale non diversita' delle posizioni, sussiste il noto principio della mobilita' - con le cui procedure di attuazione sono state fissate con d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 - in base al quale il dipendente di un ministero puo' chiedere di essere trasferito in altro ministero. Il legislatore a volte elargisce benefici particolari ai dipendenti di taluni ministeri, come, ad esempio, oltre le norme di cui si e' trattato supra: con l'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, che, con riferimento al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ha esteso "i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319,.. .. .. al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell' ex carriera speciale"; con l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (successivamente abrogato con l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407), che, per quanto qui necessita, ha previsto, a vantaggio del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, la applicazione delle dispozioni di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1 aprile 1981 n. 121, attinenti a un piu' favorevole trattamento economico; con le leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, concernenti la attribuzione della indennita', stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i magistrati ordinari, in favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale amministrativo delle magistrature speciali. Il che mostra, in mancanza di evidenti motivi di diversita' della posizione di coloro che di volta in volta restano beneficiati rispetto alle posizioni di coloro i quali corrispondentemente restano esclusi, la incoerenza delle cennate statuizioni, le quali si traducono, sul piano costituzionale, nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Deriva la violazione altresi' dell'art. 36 della Costituzione, non essendo mantenuta, a seguito di tale incoerenza, la corrispondenza fra lavoro svolto e retribuzione percepita per coloro che non sono beneficiati. Deriva anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto l'amministrazione, corrispondendo retribuzioni differenti per lavori non diversi, viene meno al dovere di imparzialita'. In contrario non potrebbe valere, come invece dedotto dall'amministrazioneresistente, che rientrerebbe nella esclusiva competenza del legislatore - e pertanto da cio' sarebbe da inferire che rimarrebbe nella insindacabile discrezionalita' dello stesso legislatore - elargire benefici a favore di alcune categorie di impiegati, per la generica considerazione della "natura delle prestazioni lavorative", della "struttura del trattamento retributivo", nelle "peculiari esigenze di servizio". Tesi siffatta invero sarebbe condivisibile ove venisse dimostrato, o comunque emergesse senz'altro, la diversita' delle posizioni delle categorie dei dipendenti beneficiati rispetto ai dipendenti non compresi nel beneficio. Diversita' che, per essere ritenuta tale, rende necessaria la dimostrazione dell'espletamento, in concreto, di un tipo di lavoro piu' gravoso e/o piu' impegnativo rispetto a quello generalmente svolto nei ministeri. Evenienza questa che non si evidenzia. 3. - Le norme succitate, e cioe' l'art. 4, comma 14- bis, del d.-l. n. 853/1984 come convertito con la legge n. 17/1985, e l'art. 1 della legge n.193/1989, ove non dichiarate incostituzionali nella parte in cui non e' prevista la loro applicabilita' anche al personale statale che si trovi nella condizione del ricorrente, costituiscono ostacolo all'accoglimento del ricorso. Da qui la rilevanza della questione. 4. - Viene pertanto sollevata questione di legittimita' costituzionale delle cennate norme, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ogni diversa statuizione resta riservata.