IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO In data 15 giugno 1990, agenti di p.s. in servizio presso lo stadio "Meazza" di Milano notavano in una via adiacente due persone intente a vendere biglietti di ingresso a tale stadio. Costoro, identificati per Notarangelo Filippo e Leazza Salvatore, al momento di esibire i documenti di identita', consegnavano agli agenti anche dieci biglietti di ingresso in loro possesso (sette il Leazza e tre il Notarangelo), asserendo di essere "bagarini". Accompagnati presso il locale posto di p.s., gli stessi consegnavano spontaneamente somme di denaro, di taglio e valuta vari, sequestrati unitamente ai biglietti come da provvedimenti in atti. Sulla base della comunicazione della notizia di reato, veniva chiesto ed emesso in data 12 ottobre 1990 decreto penale a carico del Notarangelo, con il quale questi veniva condannato alla pena di L. 250.000 di ammenda, con conseguente confisca di quanto sequestrato, per il reato di cui agli artt. 84 e 17 del t.u.l.p.s. e 1 del decr. pref. Milano 7 maggio 1973, n. 183/1689 di prot. Il decreto penale veniva notificato ai sensi dell'art. 157, ottavo comma, del c.p.p. e l'ufficiale giudiziario, in data 27 ottobre 1990, in ottemperanza a quanto sancito da tale disposizione, inviava al destinatario la raccomandata n. 1027, ricevuta, come asserito dallo stesso condannato nell'atto di opposizione, il 31 ottobre 1990. Avverso tale provvedimento veniva infatti proposta il 22 novembre 1990 opposizione da parte del difensore dell'imputato, dott. Giovanni Briola, nominato di fiducia con atto del 19 novembre 1990, depositato in cancelleria il 21 novembre 1990. Con l'opposizione si chiedeva l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. nella misura di L. 4.000 ovvero, in caso di rigetto, l'emissione del decreto di cui all'art. 429 del c.p.p. Eccepiva altresi' il difensore l'illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 459, 460 e 461 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nomina di un difensore, al quale vada notificato il decreto penale di condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione. Ed invero, la normativa vigente non prevede ne' che all'indagato, che ne sia privo, possa essere nominato un difensore prima dell'esmissione del decreto penale di condanna ne' che tale provvedimento sia notificato anche al difensore. A questi e' consentito solo di proporre opposizione quale difensore dell'imputato nello stesso termine di giorni 15 stabilito per quest'ultimo (art. 461, primo comma, del c.p.p.). L'eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata: rilevante, perche' dall'eventuale accoglimento di essa discenderebbe la possibilita' di autonoma opposizione da parte del difensore con un proprio termine per proporla, talche' quella in esame sarebbe tempestiva e non ne potrebbe essere dichiarata l'inammissibilita'; non manifestamente infondata per le argomentazioni articolatamente svolte dal giudice di Milano, dott. Bruno Fenizia, nell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata in data 10 novembre 1990 nel proc. n. 7312/1990 r.g.p.m. e n. 10785/90 r.g.g.i.p. a carico di Pasquini Renato per il reato di cui all'art. 168 del t.u.l.p.s., cui questo g.i.p. integralmente si riporta, facendola propria.