IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe.
                     OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
    In data 15 giugno 1990, agenti  di  p.s.  in  servizio  presso  lo
 stadio  "Meazza"  di Milano notavano in una via adiacente due persone
 intente a vendere biglietti  di  ingresso  a  tale  stadio.  Costoro,
 identificati  per  Notarangelo Filippo e Leazza Salvatore, al momento
 di esibire i documenti di identita', consegnavano agli  agenti  anche
 dieci  biglietti  di ingresso in loro possesso (sette il Leazza e tre
 il Notarangelo), asserendo di essere "bagarini". Accompagnati  presso
 il locale posto di p.s., gli stessi consegnavano spontaneamente somme
 di  denaro,  di  taglio  e  valuta  vari,  sequestrati  unitamente ai
 biglietti come da provvedimenti in atti.
    Sulla  base  della  comunicazione  della  notizia di reato, veniva
 chiesto ed emesso in data 12 ottobre 1990 decreto penale a carico del
 Notarangelo, con il quale questi veniva condannato alla  pena  di  L.
 250.000  di  ammenda, con conseguente confisca di quanto sequestrato,
 per il reato di cui agli artt. 84 e 17 del t.u.l.p.s. e 1  del  decr.
 pref. Milano 7 maggio 1973, n. 183/1689 di prot.
    Il decreto penale veniva notificato ai sensi dell'art. 157, ottavo
 comma, del c.p.p. e l'ufficiale giudiziario, in data 27 ottobre 1990,
 in  ottemperanza  a  quanto  sancito da tale disposizione, inviava al
 destinatario la raccomandata n. 1027, ricevuta, come  asserito  dallo
 stesso  condannato  nell'atto  di  opposizione,  il  31 ottobre 1990.
 Avverso tale provvedimento veniva infatti  proposta  il  22  novembre
 1990 opposizione da parte del difensore dell'imputato,
 dott.  Giovanni  Briola, nominato di fiducia con atto del 19 novembre
 1990, depositato in cancelleria il 21 novembre 1990.
    Con l'opposizione si chiedeva l'applicazione della  pena  a  norma
 dell'art.  444 del c.p.p. nella misura di L. 4.000 ovvero, in caso di
 rigetto, l'emissione del decreto di cui all'art. 429 del c.p.p.
    Eccepiva altresi'  il  difensore  l'illegittimita'  costituzionale
 delle  norme degli artt. 459, 460 e 461 del c.p.p., per contrasto con
 gli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui non  prevedono
 la nomina di un difensore, al quale vada notificato il decreto penale
 di condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.
    Ed  invero, la normativa vigente non prevede ne' che all'indagato,
 che  ne  sia  privo,  possa  essere  nominato  un   difensore   prima
 dell'esmissione   del   decreto  penale  di  condanna  ne'  che  tale
 provvedimento  sia  notificato  anche  al  difensore.  A  questi   e'
 consentito solo di proporre opposizione quale difensore dell'imputato
 nello  stesso  termine  di giorni 15 stabilito per quest'ultimo (art.
 461, primo comma, del c.p.p.).
    L'eccezione  appare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata:
 rilevante,  perche' dall'eventuale accoglimento di essa discenderebbe
 la possibilita' di autonoma opposizione da parte del difensore con un
 proprio  termine  per  proporla,  talche'  quella  in  esame  sarebbe
 tempestiva  e  non  ne potrebbe essere dichiarata l'inammissibilita';
 non manifestamente infondata per  le  argomentazioni  articolatamente
 svolte  dal giudice di Milano, dott. Bruno Fenizia, nell'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata in data
 10 novembre 1990 nel  proc.  n.  7312/1990  r.g.p.m.  e  n.  10785/90
 r.g.g.i.p.  a  carico di Pasquini Renato per il reato di cui all'art.
 168 del t.u.l.p.s.,  cui  questo  g.i.p.  integralmente  si  riporta,
 facendola propria.